Ordinanza n. 1659/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento Prot. n. 0365235/2025 del 28.11.2025, adottato dal Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento, con cui è stata respinta la domanda di partecipazione del Mar. A. Carmine Vivolo al 26° Corso di Specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”, con conseguente esclusione del medesimo dalla relativa procedura selettiva; - Della Circolare n. 123000, recante “NORME GENERALI E PARTICOLARI SULL’ADDESTRAMENTO NELLA GUARDIA DI FINANZA”, Aggiornamento del 07.10.2025, parte II, Norme particolari, Soccorso Alpino e Settore Addestrativo Alpestre, Punto 3, lett. a, Punto 1 laddove - nel prevedere che la formazione del personale si realizza presso la Scuola Alpina attraverso la “preventiva individuazione di ispettori, sovrintendenti e finanzieri licenziati dai corsi di formazione ovvero in forza ai Reparti ordinari del Corpo, volontari…” - stabilisce che i precitati abbiano “… età non superiore a 35 anni…”; - Dell’avviso di cui alla Nota Prot. 0116321/2025 del 9 luglio 2025 della Scuola Alpina - Ufficio Personale Addestramento e Studi - Sezione S.A.G.F., di reclutamento di aspiranti ad essere ammessi al 26° Corso di specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”, nella parte in cui prevede la possibilità di partecipazione per coloro che non abbiano compiuto il 35° anno d’età; - Di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione ed esclusione dalla procedura selettiva per il 26° Corso di specializzazione Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.), nonché le disposizioni che fissano il limite di età per la partecipazione
Esito
Favorevole al ricorrente (militare candidato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha respinto la sua domanda di partecipazione al 26° Corso di specializzazione Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.), determinandone l'esclusione dalla procedura selettiva. Sono state inoltre impugnate la circolare sulle norme generali e particolari dell'addestramento nella Guardia di Finanza, nella parte in cui prevede un limite massimo di 35 anni per il personale volontario, e l'avviso di reclutamento, nella parte in cui consente la partecipazione soltanto a chi non abbia compiuto il 35° anno di età, oltre agli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo dell'ordinanza evidenzia, ai fini cautelari, un motivo concernente la competenza degli organi nella predeterminazione dei requisiti di ammissione e nella selezione e designazione dei frequentatori dei corsi: la circolare attribuirebbe al Comando Generale la competenza a predeterminare i requisiti e a formulare proposte, mentre le trattazioni relative alla selezione e designazione dei frequentatori sarebbero demandate agli Enti responsabili dell'addestramento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, a un primo esame, il fumus boni iuris con riferimento all'ultimo motivo di ricorso, relativo alla possibile violazione della ripartizione di competenze prevista dalla circolare n. 123000/2025. In particolare, il Comando Generale sembrerebbe competente a predeterminare i requisiti di ammissione e a formulare proposte sulla scelta del personale, mentre la selezione e la designazione dei frequentatori dei corsi spetterebbero agli Enti responsabili dell'addestramento. Per l'effetto, il Collegio ha accolto la domanda cautelare e ordinato alla Scuola Alpina di riesaminare l'istanza di ammissione del ricorrente al corso entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. È stata fissata per il prosieguo della trattazione cautelare la camera di consiglio del 10 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha ravvisato, a un primo esame, il fumus boni iuris e ha adottato una misura cautelare propulsiva di riesame.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il riesame dell’istanza quando ravvisi un fumus boni iuris concernente la possibile violazione della ripartizione interna delle competenze prevista dalla disciplina amministrativa applicabile.
- Quando la disciplina organizzativa distingue tra predeterminazione dei requisiti e formulazione di proposte, da un lato, e selezione e designazione dei destinatari di un corso, dall’altro, l’atto di esclusione deve essere adottato dall’organo competente per la concreta selezione e designazione, non da quello titolare delle sole funzioni preparatorie o di indirizzo.
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