Sentenza del 25/11/2015 n. 5080 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Esportatore abituale - Dichiarazione d'intento - Compilazione - Requisito essenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di effettuare importazioni in sospensione d'imposta ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 633/1972 sulla base di dichiarazioni d'intento non correttamente compilate. Le dichiarazioni mancavano di elementi essenziali, tra cui la partita IVA, la ragione sociale e il domicilio del dichiarante, i dati identificativi della merce, l'indicazione del tipo di operazione e la dogana di destinazione. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tali omissioni avessero natura meramente formale e non impedissero l'applicazione del regime agevolato.
La decisione
La pretesa del ricorrente è stata respinta. La sentenza ha stabilito che la dichiarazione d'intento deve essere redatta sull'apposito modello e contenere tutti i dati richiesti. La corretta compilazione non costituisce una formalità secondaria, ma un requisito essenziale per accedere alla banca dati e consentire i controlli doganali. In assenza degli elementi prescritti, non è possibile beneficiare della sospensione d'imposta e l'Amministrazione può recuperare l'IVA dovuta. La decisione è conforme ai precedenti della Cassazione n. 20575/2011, n. 3167/2012 e n. 22178/2013.
Norme richiamate
Art. 8 del d.P.R. n. 633/1972
La norma consente agli esportatori abituali di effettuare determinate operazioni senza applicazione dell'IVA, ma l'accesso al regime è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti, tra cui la presentazione di una dichiarazione d'intento valida.
D.M. 6 dicembre 1986
Il decreto individua il modello e i dati che devono essere contenuti nella dichiarazione d'intento. Le informazioni richieste sono funzionali all'identificazione del dichiarante, delle merci, dell'operazione e della dogana competente.
Massime di principio
- Quando un regime fiscale agevolato o di sospensione d'imposta richiede una dichiarazione su modello ufficiale, la compilazione completa dei dati prescritti costituisce normalmente un requisito sostanziale e non una mera formalità.
- L'assenza di dati essenziali che impediscano all'Amministrazione di identificare il dichiarante, la merce, l'operazione o l'ufficio competente può comportare l'invalidità della dichiarazione e la perdita del beneficio fiscale.
- La possibilità di effettuare controlli tramite banche dati o procedure telematiche presuppone che la dichiarazione sia corretta e completa; l'omissione di informazioni necessarie può giustificare il recupero dell'imposta.
- In situazioni analoghe, non è sufficiente dimostrare la propria qualità sostanziale di esportatore abituale: occorre anche provare il puntuale rispetto degli adempimenti documentali e formali richiesti dalla normativa.
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