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Sentenza

Sentenza del 25/11/2015 n. 5080 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Esportatore abituale - Dichiarazione d'intento - Compilazione - Requisito essenziale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di effettuare importazioni in sospensione d'imposta ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 633/1972 sulla base di dichiarazioni d'intento non correttamente compilate. Le dichiarazioni mancavano di elementi essenziali, tra cui la partita IVA, la ragione sociale e il domicilio del dichiarante, i dati identificativi della merce, l'indicazione del tipo di operazione e la dogana di destinazione. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tali omissioni avessero natura meramente formale e non impedissero l'applicazione del regime agevolato.

La decisione

La pretesa del ricorrente è stata respinta. La sentenza ha stabilito che la dichiarazione d'intento deve essere redatta sull'apposito modello e contenere tutti i dati richiesti. La corretta compilazione non costituisce una formalità secondaria, ma un requisito essenziale per accedere alla banca dati e consentire i controlli doganali. In assenza degli elementi prescritti, non è possibile beneficiare della sospensione d'imposta e l'Amministrazione può recuperare l'IVA dovuta. La decisione è conforme ai precedenti della Cassazione n. 20575/2011, n. 3167/2012 e n. 22178/2013.

Norme richiamate

  • Art. 8 del d.P.R. n. 633/1972

    La norma consente agli esportatori abituali di effettuare determinate operazioni senza applicazione dell'IVA, ma l'accesso al regime è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti, tra cui la presentazione di una dichiarazione d'intento valida.

  • D.M. 6 dicembre 1986

    Il decreto individua il modello e i dati che devono essere contenuti nella dichiarazione d'intento. Le informazioni richieste sono funzionali all'identificazione del dichiarante, delle merci, dell'operazione e della dogana competente.

Massime di principio

  • Quando un regime fiscale agevolato o di sospensione d'imposta richiede una dichiarazione su modello ufficiale, la compilazione completa dei dati prescritti costituisce normalmente un requisito sostanziale e non una mera formalità.
  • L'assenza di dati essenziali che impediscano all'Amministrazione di identificare il dichiarante, la merce, l'operazione o l'ufficio competente può comportare l'invalidità della dichiarazione e la perdita del beneficio fiscale.
  • La possibilità di effettuare controlli tramite banche dati o procedure telematiche presuppone che la dichiarazione sia corretta e completa; l'omissione di informazioni necessarie può giustificare il recupero dell'imposta.
  • In situazioni analoghe, non è sufficiente dimostrare la propria qualità sostanziale di esportatore abituale: occorre anche provare il puntuale rispetto degli adempimenti documentali e formali richiesti dalla normativa.

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