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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01360/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di omologa del concordato semplificato richiesto da una società all’esito infruttuoso della composizione negoziata della crisi. Il tribunale aveva originariamente omologato la procedura, ma la Corte d’appello di Napoli, accogliendo i reclami della cessionaria di crediti e dell’Agenzia delle Entrate, aveva dichiarato inammissibile la domanda. La Corte territoriale aveva ritenuto: non più attuali e vincolanti le proposte di acquisto dei terzi poste a base del piano; mancato deposito dei bilanci approvati e pubblicati, sostituiti da meri prospetti contabili; carente comparazione di convenienza perché riferita solo alle esecuzioni già in corso e non anche all’ipotetica liquidazione giudiziale di beni liberi; mancanza di assicurazione del pagamento dei creditori chirografari, poiché l’apporto di finanza esterna non era stato versato né garantito. Nel ricorso per cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame delle proroghe delle proposte di acquisto dei terzi; 2) omesso esame del fatto che gli immobili sarebbero stati in gran parte liberi e quindi la comparazione con la liquidazione giudiziale sarebbe stata erronea; 3) violazione dell’art. 25-sexies CCII per avere il giudice preteso il versamento delle somme di finanza esterna destinate ai chirografari; 4) violazione dell’art. 247 CCII per asserita tardività e irritualità dell’intervento del Procuratore Generale; 5) violazione degli artt. 25-sexies e 39 CCII per avere richiesto bilanci approvati e depositati, nonostante la ricorrente avesse prodotto documentazione contabile equipollente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo generici e non autosufficienti, perché non riportavano in modo specifico il contenuto delle proroghe o il fatto storico decisivo asseritamente omesso, né spiegavano quando tali circostanze fossero state dedotte e discusse. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata, che non aveva censurato solo il mancato versamento della finanza esterna, ma anche l’assenza di idonea garanzia di pagamento per i chirografari. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di allegazione di un concreto pregiudizio al contraddittorio; in ogni caso, la Corte ha richiamato la giurisprudenza sulla partecipazione del P.M. nei procedimenti di concordato, estensibile al concordato semplificato. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur ammettendosi in astratto che il bilancio approvato e depositato possa essere sostituito da documentazione contabile equipollente, la ricorrente non aveva indicato in quale sede processuale tale documentazione fosse stata prodotta né ne aveva trascritto il contenuto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese in favore dei controricorrenti e con gli ulteriori adempimenti contributivi di legge.

Norme richiamate

  • art. 25-sexies CCII

    Nel concordato semplificato deve risultare assicurata un’utilità per ciascun creditore; il piano deve essere sorretto da elementi seri di fattibilità e da un effettivo apporto destinato ai creditori chirografari, non bastando mere prospettazioni prive di adeguata garanzia.

  • art. 39 CCII

    Il deposito della documentazione contabile richiesta dalla norma, richiamata dal comma 8 dell’art. 25-sexies CCII, rileva ai fini dell’ammissibilità della domanda; in astratto può essere sostituita da documentazione equipollente, ma questa deve essere specificamente allegata e verificabile.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso che deducono omesso esame di fatti o violazioni di legge devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il luogo processuale in cui è stato dedotto, oltre alla sua decisività, pena l’inammissibilità della censura.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L’assenza nel ricorso della puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti impedisce il controllo di legittimità e comporta inammissibilità.

  • art. 247 CCII

    La censura sulla partecipazione del Procuratore Generale è infondata se non si dimostra un concreto vulnus al diritto di difesa o al contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di omesso esame di fatti decisivi richiede una rigorosa allegazione del fatto storico, del dato da cui emerge, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; un riferimento generico a documenti o circostanze non basta.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi della decisione impugnata: se una sola di esse resta intatta, il motivo è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione.
  • Nel concordato semplificato la proposta deve offrire una reale e verificabile utilità ai creditori; la mera previsione di future risorse o di acquisti di terzi non vincolanti non è sufficiente se mancano garanzie adeguate di pagamento.
  • La documentazione contabile può, in astratto, supplire al bilancio approvato e depositato solo se sia specificamente prodotta, indicata e trascritta in modo da consentire al giudice di verificarne l’equipollenza.
  • L’eccezione relativa alla partecipazione del pubblico ministero in procedimenti concorsuali non è utile se non viene allegato e dimostrato un concreto pregiudizio al contraddittorio o al diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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