Ordinanza n. 1349/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della Determina Dirigenziale n.365 del 16/03/2026 (Registro Generale), con la quale il Responsabile del Settore III ha dichiarato la decadenza della concessione del lotto cimiteriale particolare "5", lotto tipo "A", assegnato con Determina Dirigenziale n. 355 del 01/04/2011; - della nota prot. n.6680 del 04/03/2026, con la quale l’Amministrazione ha comunicato la decadenza della medesima concessione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l‘accertamento e la declaratoria della validità ed efficacia della concessione di cui alla determina dirigenziale n.355/2011 del Settore Urbanistica e Servizi Cimiteriali del Comune di Capua;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di decadenza dalla concessione di un lotto cimiteriale e relativa comunicazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale con cui il Comune ha dichiarato la decadenza della concessione del lotto cimiteriale assegnato nel 2011, nonché la comunicazione della decadenza e gli atti connessi, chiedendo anche l'accertamento della validità ed efficacia della concessione. La decadenza è stata adottata in applicazione dell'art. 89, comma 1, del Regolamento comunale di polizia mortuaria, che impone la presentazione del progetto e la realizzazione dell'opera entro ventiquattro mesi dalla concessione, a pena di decadenza automatica. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti per poter presentare il progetto costruttivo, deducendo, come riferito nell'ordinanza, che l'Amministrazione sarebbe rimasta inerte per oltre quattordici anni senza sollecitare l'avvio delle opere o contestare i ritardi. Ha inoltre affermato di avere richiesto soltanto il 27 gennaio 2026 informazioni sulle modalità tecniche di inizio dei lavori.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, senza anticipare alcuna valutazione sul merito della legittimità della decadenza. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora richiesto dall'art. 55 c.p.a., poiché il ricorrente non ha specificamente allegato né dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile, limitandosi a chiedere la sospensione per poter presentare il progetto costruttivo. Il giudice ha inoltre valorizzato il fatto che il progetto non risultava presentato per oltre quattordici anni dall'assegnazione della concessione, circostanza incompatibile con l'urgenza cautelare prospettata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
pregiudizio grave e irreparabile
La tutela cautelare richiede la specifica allegazione e dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; in assenza di tale prova l'istanza di sospensione deve essere respinta.
art. 89, comma 1, Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
obbligo di presentazione del progetto e di realizzazione dell’opera entro 24 mesi dalla concessione, pena la decadenza automatica
La disposizione regolamentare è indicata quale base normativa del provvedimento di decadenza; l'ordinanza non ne valuta la legittimità nel merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, la parte che chiede la sospensione di un provvedimento amministrativo deve allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio grave e irreparabile; una richiesta generica, motivata soltanto dall'utilità di poter proseguire o avviare un'attività, non è sufficiente.
- La protratta inerzia del titolare di una concessione nell'adempimento dell'obbligo di presentare un progetto per oltre quattordici anni può escludere, sul piano cautelare, l'urgenza necessaria per ottenere la sospensione della decadenza, soprattutto quando l'esigenza prospettata è quella di presentare il progetto solo dopo l'adozione dell'atto decadenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 mag 2026Ordinanza n. 1121/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 19 mag 2026Ordinanza n. 2917/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 19 mag 2026Ordinanza n. 9279/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 19 mag 2026Ordinanza n. 9280/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 19 mag 2026Ordinanza n. 9284/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 19 mag 2026Ordinanza n. 9320/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →