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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16016/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione di confisca disposta dal Tribunale di Busto Arsizio nella sentenza predibattimentale del 1/12/2023, emessa unitamente al proscioglimento dell'imputato perché "il fatto non sussiste" relativamente al reato di cui all'art. 517 c.p. (vendita di dispositivi di protezione individuale ritenuti idonei a indurre in inganno circa origine/qualità/provenienza). La difesa contestava la confisca per violazione dell'art. 240 c.p. e per vizio di motivazione, sostenendo che, essendo intervenuto il proscioglimento, i beni devono ritenersi conformi alla normativa UE (ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 475/1992) e quindi non assoggettabili a confisca e distruzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulla confisca. Ha ritenuto l'impugnazione fondata perché la decisione di confisca e distruzione non era motivata. Ha annullato la sentenza impugnata solo nella parte relativa alla confisca e ha disposto il rinvio al Tribunale di Busto Arsizio in diversa persona per un nuovo esame della questione, al fine di verificare se sussista una ipotesi di confisca obbligatoria che possa operare anche in caso di proscioglimento. In caso negativo dovrà essere disposta la restituzione dei dispositivi di protezione individuale all'avente diritto.

Norme richiamate

  • art. 517 cod. pen.

    norma contestata in relazione alla vendita di dispositivi ritenuti idonei a ingannare il compratore circa origine/qualità/provenienza; motivo del proscioglimento per "il fatto non sussiste" nel caso di specie

  • art. 240 cod. pen.

    norma che disciplina la confisca; la Corte rileva che la statuizione di confisca adottata dal Tribunale non è stata adeguatamente motivata e occorre valutare se e come la confisca possa operare anche dopo un proscioglimento

  • art. 2 d.lgs. n. 475 del 1992

    richiamato dalla difesa per sostenere che, dopo il proscioglimento, i dispositivi devono considerarsi conformi alla normativa UE e quindi commerciabili; la Corte prende atto dell'argomento come parte della censura sulla legittimità della confisca

  • art. 544 ter cod. proc. pen.

    richiamato in riferimento alla normativa sulle sentenze predibattimentali; la Corte osserva la giurisprudenza in materia ma precisa che non impedisce la ricorribilità per cassazione nel caso specifico

  • art. 544 quater cod. proc. pen., comma 1 lett. b)

    interpreta la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza predibattimentale nei casi in cui la sentenza dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; la Corte ne ricava la ricorribilità per cassazione del provvedimento impugnato

Massime di principio

  • La confisca disposta in sede di sentenza deve essere adeguatamente motivata; l'assenza di motivazione rende la statuizione annullabile in cassazione.
  • Un proscioglimento con formula "perché il fatto non sussiste" limita fortemente la legittimazione a trattenere o confiscare i beni: salvo che non operi una specifica ipotesi di confisca obbligatoria prevista dalla legge, i beni possono risultare destinati alla restituzione.
  • Occorre distinguere tra confisca obbligatoria prevista da norme speciali, che può operare indipendentemente dall'esito del processo, e confisca applicata in via generale; il giudice di merito deve verificare e motivare l'eventuale ricorrenza di una confisca obbligatoria anche dopo il proscioglimento.
  • In procedimenti predibattimentali, la sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto rientra nelle ipotesi per le quali è ammesso il ricorso per cassazione (art. 544 quater, comma 1, lett. b), pertanto la decisione è impugnabile con ricorso per cassazione.
  • Per il difensore, è essenziale contestare esplicitamente la confisca in sede di impugnazione e richiedere motivazione puntuale dal giudice di merito; in caso di mancata o insufficiente motivazione, va proposto ricorso in cassazione.
  • Se il giudice di rinvio non individua una norma che imponga la confisca anche dopo il proscioglimento, dovrà disporre la restituzione dei beni al legittimo titolare.

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