Cassazione Penale, Ordinanza n. 08972/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per truffa, deducendo: violazione dell'art. 640 c.p.; manifesta illogicità della motivazione; violazione degli artt. 61, n. 5, 131-bis, 62-bis e 99 c.p. La Corte di cassazione rileva che i motivi, pur formalmente prospettati come censure motivazionali, mirano in realtà a contestare la valutazione del compendio probatorio svolta dai giudici di merito. Perciò risultano generici e privi di specificità, non confrontandosi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, le doglianze relative agli artt. 131-bis e 99 c.p. non risultavano dedotte con l'atto di appello, e la motivazione sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta immune da vizi.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica della condotta; la Corte non entra nel merito perché il motivo è ritenuto generico e non specifico.
art. 61, n. 5, c.p.
Richiamato come possibile aggravante oggetto di doglianza; il motivo è dichiarato inammissibile per genericità.
art. 131-bis c.p.
Lamentata l'omessa applicazione della causa di non punibilità, ma la censura è inammissibile perché non proposta in appello e comunque non specificamente sviluppata.
art. 62-bis c.p.
Richiamato in relazione alle attenuanti generiche; la Corte non esamina il merito delle doglianze per difetto di specificità.
art. 99 c.p.
Richiamato per contestare la recidiva; la censura è ritenuta non dedotta in appello e quindi non scrutinabile in cassazione nel modo prospettato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di vizi motivazionali, si risolvano in una mera rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie operate dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: motivi generici o assertivi, privi di effettivo dissenso argomentativo rispetto alla decisione, sono inammissibili.
- Le doglianze che introducono questioni non dedotte con l'atto di appello non possono essere utilmente prospettate per la prima volta in cassazione, salvo i limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- Quando la motivazione della sentenza di merito sul trattamento sanzionatorio è congrua e immune da vizi, non può essere invalidata da censure meramente riproduttive o non specifiche.
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