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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29193/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da uno scritto redatto da un difensore nell’interesse di un lavoratore in una causa di impugnativa del licenziamento, scritto che venne notificato non solo nel processo lavoristico ma anche a numerosi dipendenti/collaboratori e a enti pubblici. Le società destinatarie dello scritto agirono per il risarcimento del danno reputazionale, ritenendo diffamatorie alcune affermazioni sulla presunta utilizzazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in realtà subordinati e sulla possibile creazione di una società fittizia per eludere la disciplina sui licenziamenti. Il tribunale e poi la corte d’appello accolsero la domanda risarcitoria e rigettarono la manleva nei confronti dell’assicurazione. In Cassazione i soccombenti dedussero: 1) omessa pronuncia e violazione degli artt. 88, 89 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio lavoristico perché l’atto era processuale e la mancata espunzione avrebbe formato giudicato implicito; 2) violazione dell’art. 598 c.p. per non avere riconosciuto la scriminante delle espressioni contenute negli scritti difensivi; 3) violazione delle norme sulle indagini difensive ex artt. 327-bis e 391-ter c.p.p.; 4) violazione delle norme sulla diffamazione e sulle prove, contestando sia la sussistenza dell’illecito sia l’inammissibilità della prova testimoniale. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, osservando che l’art. 89 c.p.c. presuppone espressioni inserite in atti processuali portati ritualmente a conoscenza del giudice, mentre qui l’atto era stato redatto e notificato senza autorizzazione giudiziale e fuori dalle forme processuali; ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 598 c.p. al processo civile, ha confermato l’insussistenza dei presupposti delle indagini difensive e ha ribadito che la valutazione della valenza offensiva delle espressioni e la verifica della genericità/carattere valutativo della prova testimoniale sono apprezzamenti di merito non censurabili nei limiti dedotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che vi fosse omessa pronuncia sull’applicabilità dell’art. 89 c.p.c., rilevando che la norma non opera per scritti non ritualmente acquisiti al processo e che non risultava alcun giudicato implicito nel giudizio lavoristico. Ha poi affermato che la scriminante dell’art. 598 c.p. non si applica al processo civile e, comunque, l’atto era stato ritenuto privo di utilità difensiva e notificato a soggetti estranei al processo. Ha escluso anche la qualificabilità dell’atto come indagine difensiva, perché mancavano i presupposti fattuali e formali propri di tale istituto. Infine, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi relativi alla diffamazione e alla prova testimoniale, ribadendo che la ricostruzione dei fatti e la valutazione del contenuto offensivo degli scritti appartengono al merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato come dovere di lealtà e correttezza nel processo, a cui si coordina l’art. 89 c.p.c.

  • art. 89 c.p.c.

    Opera solo per espressioni offensive contenute in atti processuali o scritti presentati davanti al giudice; non si applica a documenti non ritualmente acquisiti al processo.

  • art. 598 c.p.

    La scriminante non è applicabile nel processo civile; resta limitata al processo penale e al procedimento davanti all’autorità amministrativa.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere un asserito giudicato implicito, ma la Corte ha escluso che nel giudizio lavoristico si fosse formato un giudicato sul punto.

  • art. 327-bis c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura di indagine difensiva dell’atto; la Corte ha escluso che ricorressero i relativi presupposti.

  • art. 391-ter c.p.p.

    Richiamato in relazione alle formalità delle indagini difensive; la Corte ha osservato che esse non erano state osservate e che, comunque, l’atto non rientrava in tale categoria.

  • art. 595 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice della diffamazione, rilevando sul piano dell’illecito civile da lesione di reputazione.

  • art. 51 c.p.

    Invocato quale causa di giustificazione, ma escluso in concreto dalla Corte territoriale e non ritenuto decisivo in Cassazione.

  • art. 121 c.p.c.

    Censurato dai ricorrenti insieme ad altre norme processuali, senza accoglimento.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per contestare la motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione di appello intelligibile e sufficiente.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove; la censura è stata respinta perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 187 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di ammissibilità/prove, senza esito favorevole.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha distinto tra violazione di legge e censure di merito, dichiarando inammissibili quelle dirette a rivalutare i fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per gli oneri conseguenti al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’art. 89 c.p.c. consente il risarcimento per espressioni offensive solo quando tali espressioni siano contenute in atti processuali ritualmente portati alla cognizione del giudice; se lo scritto non ha natura processuale o è stato introdotto fuori dalle forme del rito, la norma non è applicabile.
  • La competenza del giudice della causa ex art. 89 c.p.c. presuppone che il giudice adito possa effettivamente conoscere della domanda nel medesimo processo; in mancanza, la pretesa risarcitoria può essere proposta autonomamente.
  • La scriminante di cui all’art. 598 c.p. non opera nel processo civile, essendo circoscritta al processo penale e al procedimento davanti all’autorità amministrativa.
  • Per qualificare un atto come indagine difensiva non basta che esso sia redatto da un difensore nell’interesse del cliente: occorre il rispetto delle forme e dei presupposti propri dell’istituto e la sua effettiva riconducibilità a un’attività difensiva tipizzata.
  • In tema di diffamazione e lesione della reputazione, la valutazione della portata offensiva delle espressioni e la ricostruzione del loro significato concreto sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione se la motivazione supera il minimo costituzionale.
  • La prova testimoniale deve essere articolata in capitoli specifici, determinati e non valutativi; sono inammissibili i capitoli che richiedono ai testimoni un giudizio giuridico o una valutazione complessiva dei fatti anziché la mera conferma di circostanze storiche.
  • L’assenza di utilità difensiva e la notifica a una pluralità di destinatari estranei al processo sono elementi idonei a escludere che uno scritto offensivo sia giustificato dalle esigenze del contraddittorio processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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