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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2215

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione, del 6 settembre 2024, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione

Normativa europea32024R2215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, ai sensi del regolamento (UE) 2024/573, il quadro europeo dei requisiti minimi per la certificazione delle persone che operano su apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra o refrigeranti alternativi. Introduce nuove categorie di certificati, estende l’ambito alle alternative come NH3, CO2 e idrocarburi e disciplina anche la certificazione delle persone giuridiche. Prevede inoltre regole uniformi per gli organismi di certificazione e di valutazione, per il riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri e per l’aggiornamento dei titoli già rilasciati ai sensi del previgente regolamento (UE) 2015/2067, che è abrogato.

Requisiti minimi per la certificazione di persone fisiche e giuridiche operanti su apparecchiature di refrigerazione, climatizzazione, pompe di calore e sistemi correlati contenenti gas fluorurati o alternative, nonché regole per il riconoscimento reciproco dei certificati e l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.

Ambito di applicazione

Si applica, in tutti gli Stati membri, alle persone fisiche che svolgono controlli perdite, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento e recupero dei gas fluorurati dalle apparecchiature indicate all’articolo 1, nonché alle persone giuridiche che svolgono per conto terzi attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento sulle medesime apparecchiature. Riguarda apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e pompe di calore, cicli Rankine a fluido organico, unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, nonché unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari. Sono esclusi i lavori di fabbricazione effettuati presso il sito del fabbricante.

Requisiti di certificazione per attività su apparecchiature contenenti gas fluorurati e alternative

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 aggiorna il sistema europeo di certificazione previsto dal regolamento (UE) 2024/573 per le persone fisiche e giuridiche che operano su impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e sistemi affini. La finalità, richiamata nei considerando, è duplice: garantire la manipolazione sicura di sostanze infiammabili, tossiche o ad alta pressione e migliorare la qualità degli interventi per preservare l’efficienza energetica.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle attività di controllo perdite, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento e recupero dei gas fluorurati svolte su apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria, pompe di calore, cicli Rankine a fluido organico, unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, nonché veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari. Per le persone giuridiche, l’obbligo riguarda le attività svolte per conto di terzi; resta esclusa la fabbricazione effettuata presso il sito del fabbricante.

Certificazione delle persone fisiche

L’articolo 3 richiede che chi svolge le attività pertinenti sia titolare di un certificato. Il sistema distingue sei categorie: A1 e A2 per attività su gas fluorurati e idrocarburi, con A2 limitato a cariche inferiori a 3 kg o, per sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, inferiori a 6 kg; B per CO2; C per NH3; D per il recupero su determinate unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero con cariche inferiori a 3 kg o, per sistemi sigillati, inferiori a 6 kg; E per controlli perdite su determinate apparecchiature senza intervento sul circuito di refrigerazione.

Sono previste due deroghe rilevanti: le operazioni di brasatura o saldatura possono essere svolte da personale qualificato ai sensi della normativa nazionale se operano sotto la supervisione di un titolare di certificato responsabile dell’attività; inoltre, per alcune operazioni di recupero dai RAEE con cariche molto ridotte, è sufficiente un attestato di competenza rilasciato nell’ambito di impianti autorizzati. Un’ulteriore deroga consente lo svolgimento di attività in corso di formazione, sotto supervisione, per un periodo complessivo non superiore a 24 mesi.

Rilascio e contenuto dei certificati

I certificati per persone fisiche sono rilasciati da un organismo di certificazione sulla base del superamento di un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione. L’allegato I definisce le competenze e conoscenze minime da verificare, includendo sia aspetti normativi sia aspetti tecnici e di sicurezza relativi a refrigeranti fluorurati, ammoniaca, CO2 e idrocarburi. Il certificato deve riportare il soggetto rilasciante, il nominativo del titolare, il numero, l’eventuale scadenza, il tipo di certificato, le attività autorizzate, la tipologia di apparecchiatura, la data di rilascio e la firma.

Gli Stati membri possono riconoscere qualifiche pregresse equivalenti e dispensare dall’esame o limitarlo a un test integrativo.

Certificazione delle persone giuridiche

Per le persone giuridiche, il certificato è rilasciato a condizione che l’impresa impieghi personale certificato in numero sufficiente rispetto al volume di attività previsto e che possa dimostrare di avere strumenti e procedure adeguati. Il certificato deve specificare le attività autorizzate e, ove applicabile, la carica massima dell’apparecchiatura espressa in chilogrammi.

Organismi di certificazione e valutazione

Gli Stati membri devono individuare l’autorità competente a designare gli organismi di certificazione; tali organismi devono agire in modo indipendente e imparziale e disciplinare rilascio, sospensione e revoca dei titoli. Devono inoltre tenere un registro idoneo a verificare la situazione dei soggetti certificati, conservato per almeno cinque anni.

L’organismo di valutazione organizza gli esami, che devono essere concepiti in modo da verificare le competenze dell’allegato I e devono svolgersi in condizioni di sicurezza, soprattutto quando si trattano refrigeranti tossici, infiammabili o impianti ad alta pressione. Sono richiesti registri dei risultati e personale esaminatore adeguatamente qualificato.

Riconoscimento reciproco

Il riconoscimento reciproco vale solo per i certificati rilasciati secondo gli articoli 4 e 6 e solo entro i limiti delle attività ivi indicate. Gli Stati membri non possono imporre procedure di valutazione o obblighi amministrativi sproporzionati ai titolari di certificati rilasciati in altri Stati membri, ma possono chiedere la traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.

Aggiornamento dei titoli preesistenti e abrogazione del vecchio regime

Il regolamento disciplina il passaggio dal sistema precedente del regolamento (UE) 2015/2067. I titolari di certificati di categoria I e II potranno continuare a utilizzarli solo dopo aver aggiornato conoscenze e competenze al livello dei nuovi certificati A1 e A2; i titolari di categoria III dovranno raggiungere il livello del certificato D; i titolari di categoria IV quello del certificato E. Contestualmente, il regolamento (UE) 2015/2067 è abrogato e i suoi rinvii si intendono riferiti al nuovo testo secondo la tavola di concordanza.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Allegato I: contenuto tecnico degli esami

L’allegato I dettaglia le competenze e conoscenze che devono essere oggetto di esame: normativa UE e nazionale, termodinamica di base, impatto ambientale dei refrigeranti, controlli preliminari e in esercizio, ricerca perdite, gestione ecocompatibile del refrigerante, installazione e manutenzione dei principali componenti del circuito, saldature e tubazioni, nonché tecnologie alternative ai gas fluorurati.

L’esame comprende una prova teorica e una pratica, e per alcune categorie devono essere affrontati temi specifici: ad esempio, per A1 e A2 almeno una domanda su CO2 e ammoniaca e una sull’efficienza energetica; per B e C almeno una domanda sugli idrocarburi. L’allegato dedica inoltre moduli separati a idrocarburi, R744 (CO2) e R717 (NH3), con requisiti di sicurezza, analisi dei rischi, uso di attrezzature idonee, prove di tenuta, vuoto, carica e recupero, nonché misure per l’efficienza energetica e la sicurezza del sito.

Allegato II: tavola di concordanza

L’allegato II fornisce la corrispondenza tra i vecchi articoli e allegati del regolamento (UE) 2015/2067 e il nuovo regolamento, utile per l’interpretazione dei riferimenti normativi residui e per l’aggiornamento delle procedure interne di compliance.

Disposizioni principali

Oggetto e apparecchiature interessate

L’articolo 1 stabilisce requisiti minimi di certificazione e condizioni di riconoscimento reciproco per attività svolte su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, cicli Rankine a fluido organico, unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, nonché unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari.

Ambito soggettivo e esclusioni

L’articolo 2 si applica alle persone fisiche che effettuano controlli delle perdite, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento e recupero su apparecchiature contenenti gas fluorurati elencati negli allegati I e II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573, nonché sulle stesse apparecchiature quando contengono ammoniaca, anidride carbonica o idrocarburi. Si applica anche alle persone giuridiche che svolgono per altri soggetti installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento. È esclusa la fabbricazione presso il sito del fabbricante.

Certificazione delle persone fisiche: categorie e deroghe

L’articolo 3 prevede che le persone fisiche siano titolari di un certificato, con facoltà degli Stati membri di rilasciare certificati distinti o uno unico comprensivo di più attività. Sono istituiti i certificati A1, A2, B, C, D ed E, con ambiti differenti a seconda del refrigerante e della tipologia di attività. Sono previste deroghe per saldature/brasature svolte sotto supervisione di un certificato idoneo e per talune attività di recupero dai RAEE con cariche inferiori a 3 kg e sotto 5 tonnellate di CO2 equivalente, nonché una deroga per persone in formazione, sotto supervisione, per periodi complessivi non superiori a 24 mesi.

Rilascio dei certificati alle persone fisiche

L’articolo 4 dispone che il certificato sia rilasciato da un organismo di certificazione dopo superamento di un esame teorico-pratico organizzato da un organismo di valutazione, verificante le competenze minime dell’allegato I. Il certificato deve contenere almeno dati identificativi dell’organismo e del titolare, numero, eventuale scadenza, tipo di certificato, attività autorizzate, tipo di apparecchiatura, data di rilascio e firma. Gli Stati membri possono esentare dall’esame o richiedere un esame integrativo in caso di qualifiche equivalenti pregresse.

Certificazione delle persone giuridiche

Gli articoli 5 e 6 prevedono che le persone giuridiche che svolgono le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, siano titolari di un certificato rilasciato da un organismo di certificazione, purché impieghino personale fisico certificato in numero sufficiente e dispongano di strumenti e procedure adeguati. Il certificato deve indicare attività autorizzate, eventuale carica massima dell’apparecchiatura, dati dell’organismo, numero, eventuale scadenza, data di rilascio e firma.

Organismi di certificazione e di valutazione

L’articolo 7 richiede che gli Stati membri designino l’autorità competente a designare gli organismi di certificazione, che devono essere indipendenti e imparziali, con procedure per rilascio, sospensione e revoca dei certificati e con registri conservati per almeno cinque anni. L’articolo 8 disciplina gli organismi di valutazione: essi organizzano gli esami, devono essere indipendenti e imparziali, assicurare che le prove coprano le competenze minime dell’allegato I, garantire condizioni di sicurezza, tenere registri dei risultati e disporre di esaminatori competenti e della necessaria attrezzatura per le prove pratiche.

Riconoscimento reciproco dei certificati

L’articolo 9 stabilisce che il riconoscimento reciproco tra Stati membri riguarda solo i certificati rilasciati conformemente agli articoli 4 e 6 e solo per le attività in essi indicate. Gli Stati membri non possono imporre procedure di valutazione o altri oneri amministrativi sproporzionati, ma possono richiedere una traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.

Adeguamento dei certificati preesistenti

L’articolo 10 impone agli Stati membri di assicurare che i corsi di aggiornamento o i processi di valutazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 dimostrino il possesso delle competenze dell’allegato I. I titolari di certificati di categoria I e II del regolamento (UE) 2015/2067 possono continuare a utilizzarli solo dopo aver raggiunto il livello richiesto per i certificati A1 e A2; i titolari di categoria III devono raggiungere il livello del certificato D; quelli di categoria IV il livello del certificato E.

Abrogazione e disciplina transitoria dei rinvii

L’articolo 11 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e prevede che i rinvii a tale atto si intendano fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 12 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientegas fluorurati a effetto serraenergiasicurezza industrialericonoscimento delle qualifiche e certificazione

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