Regolamento (UE) 2024/2217
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2217 della Commissione, del 6 settembre 2024, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento chiude un riesame intermedio parziale limitato alle sovvenzioni relativo ai pneumatici cinesi per autobus o autocarri con indice di carico superiore a 121. La Commissione conclude che la fusione/ristrutturazione del gruppo GITI non ha modificato in modo significativo e duraturo le circostanze che avevano giustificato le misure antisovvenzioni, sicché non è necessario ricalcolare il margine di sovvenzione. Viene però aggiornato il regolamento (UE) 2023/738 per sostituire la società GITI Tire (Anhui) Company Ltd. con GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. e per attribuire a quest’ultima il codice addizionale TARIC C332 con effetto dal 6 luglio 2023.
Chiusura di un riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni sui pneumatici cinesi per autobus/autocarri e aggiornamento del beneficiario TARIC per il gruppo GITI.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati pneumatici nuovi o ricostruiti di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, attualmente classificati nei codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10), originari della Repubblica popolare cinese. Riguarda in particolare il gruppo GITI e, sul piano soggettivo, la sostituzione del riferimento da GITI Tire (Anhui) Company Ltd. a GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.; non disciplina invece in modo generale tutte le importazioni del prodotto, ma solo la revisione intermedia parziale limitata alle sovvenzioni e la correzione del relativo elenco nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/738. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Chiusura del riesame intermedio parziale sulle misure antisovvenzioni per i pneumatici cinesi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2217 chiude un riesame intermedio parziale limitato alle sovvenzioni riguardante determinati pneumatici nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione interviene nel quadro del regolamento (UE) 2016/1037, dopo le misure iniziali del 2018, la sentenza del Tribunale del 4 maggio 2022 e la successiva reistituzione dei dazi compensativi nel 2023.
Procedura e antecedenti delle misure
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 la Commissione aveva istituito dazi compensativi definitivi compresi tra 3,75 EUR e 57,28 EUR per unità sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. Successivamente, a seguito dell’annullamento parziale pronunciato dal Tribunale nelle cause T-30/19 e T-72/19, la Commissione ha riaperto l’istruttoria e con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/738 ha reistituito i dazi nei confronti di diversi produttori esportatori. Tra questi, alle società GITI Tire (Anhui) Company Ltd., GITI Tire (Fujian) Company Ltd., GITI Tire (Hualin) Company Ltd. e GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd. era applicato un dazio di 11,07 EUR per unità.
Oggetto della domanda del gruppo GITI
Il gruppo GITI aveva presentato inizialmente una richiesta di modifica del nome relativa a GITI Tire (Anhui) Company Ltd., sostenendo che la società fosse stata assorbita da GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. e che quest’ultima avesse rilevato le attività della prima. La Commissione ha ritenuto che la semplice modifica del nome non fosse sufficiente a valutare la ristrutturazione descritta, poiché il processo avrebbe comportato la cancellazione del soggetto originario e richiedeva dunque un riesame intermedio ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037. La domanda formale di riesame intermedio parziale è stata quindi presentata l’8 settembre 2023.
Svolgimento dell’inchiesta e prodotto interessato
La Commissione ha aperto il riesame il 15 dicembre 2023, dopo aver ritenuto esistenti elementi di prova sufficienti e aver informato gli Stati membri. Ha inoltre notificato la domanda al governo della RPC ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, invitandolo a consultazioni; non è però pervenuta alcuna risposta. L’inchiesta di riesame ha coperto il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023. Il prodotto oggetto di riesame coincide con quello delle misure precedenti ed è classificato nei codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (TARIC 4012 12 00 10).
Valutazione sul mutamento di circostanze
La Commissione ha verificato, conformemente all’articolo 19 del regolamento di base, se il mutamento di circostanze fosse significativo e duraturo. Ha considerato che, nel giugno 2023, GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. aveva completato l’assorbimento di GITI Tire (Anhui) Company Ltd., Anhui Prime Cord Fabrics Company Ltd. e Anhui GITI Tire Retreading Company Ltd.; tuttavia, sulla base degli elementi forniti, la nuova entità avrebbe continuato in larga misura le stesse attività di produzione e di fornitura delle società coinvolte nell’inchiesta iniziale. Ne consegue che non è stato ritenuto dimostrato alcun cambiamento sostanziale del diritto a beneficiare delle sovvenzioni né un motivo per modificare le misure antisovvenzioni.
Aggiornamento del regolamento (UE) 2023/738 e rimborso/sgravio
Pur escludendo la necessità di ricalcolare il margine di sovvenzione, la Commissione ha ritenuto opportuno aggiornare il regolamento (UE) 2023/738 per riflettere l’acquisizione delle attività produttive della GITI Tire (Anhui) Company Ltd. da parte di GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. L’articolo 1 sostituisce quindi il nominativo nel paragrafo 2 dell’articolo 1 del regolamento del 2023, mantenendo il dazio di 11,07 EUR e il codice addizionale TARIC C332. Tale codice si applica alla GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. a decorrere dal 6 luglio 2023; da quella data devono essere rimborsati o sgravati, secondo la normativa doganale applicabile, i dazi definitivi eventualmente pagati in eccesso.
Ulteriori correzioni e chiusura del riesame
La Commissione ha inoltre corretto errori materiali nei nomi di quattro produttori esportatori del gruppo GITI elencati nel regolamento (UE) 2023/738, sopprimendo il termine «Co.,». Quanto alle altre modifiche aziendali segnalate dal richiedente, la Commissione ha ritenuto che fossero meri cambiamenti del livello di attività o modifiche minori, privi di incidenza sulle circostanze relative alle sovvenzioni e non idonei a giustificare un adeguamento del livello dei dazi. Per tali ragioni, il riesame intermedio parziale è chiuso.
Entrata in vigore e natura obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Contesto delle misure in vigore
Richiama l’istituzione, con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690, di dazi compensativi definitivi sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC, inizialmente pari da 3,75 EUR a 57,28 EUR per unità, nonché la successiva reistituzione delle misure con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/738 a seguito della sentenza del Tribunale nelle cause T-30/19 e T-72/19.
Apertura e oggetto del riesame intermedio parziale
Il riesame è stato chiesto dal gruppo GITI l’8 settembre 2023 ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037, per verificare se la ristrutturazione societaria dovesse comportare un nuovo calcolo del margine di sovvenzione e per modificare il riferimento al produttore esportatore GITI Tire (Anhui) Company Ltd. La Commissione ha aperto il riesame il 15 dicembre 2023, previa informazione degli Stati membri e consultazione del governo della RPC ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, senza ricevere risposta.
Prodotto oggetto di esame e prodotto simile
Il prodotto in esame coincide con quello delle misure iniziali ed è costituito da determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, classificati ai codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (TARIC 4012 12 00 10), originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ribadisce che esso è simile al prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 2 del regolamento antisovvenzioni di base.
Valutazione del mutamento di circostanze
La Commissione esamina, ai sensi dell’articolo 19, se le circostanze che avevano portato all’istituzione dei dazi siano mutate in modo significativo e duraturo. Conclude che la fusione completata nel giugno/luglio 2023 tra GITI Tire (Anhui) Company Ltd., GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. e Anhui GITI Tire Retreading Company Ltd. non incide in modo sostanziale sul diritto a beneficiare delle sovvenzioni esaminate; la società risultante continua in larga misura le stesse attività di produzione e fornitura, per cui non è giustificata una modifica delle misure antisovvenzioni.
Aggiornamento del nominativo e del codice TARIC
L’articolo 1 sostituisce nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/738 il riferimento a GITI Tire (Anhui) Company Co., Ltd. con GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd., mantenendo il dazio di 11,07 EUR per unità e il codice addizionale TARIC C332. Il codice TARIC C332 è attribuito alla nuova denominazione con effetto dal 6 luglio 2023; da tale data si procede al rimborso o allo sgravio, secondo la normativa doganale applicabile, di eventuali dazi definitivi pagati in eccesso rispetto al livello dovuto.
Errori materiali e altre modifiche del gruppo GITI
La Commissione corregge inoltre errori materiali nei nomi degli altri tre produttori esportatori del gruppo GITI elencati nel regolamento (UE) 2023/738, eliminando il termine «Co.,» dai rispettivi nomi. Quanto alle altre modifiche societarie segnalate dal richiedente, la Commissione ritiene che non abbiano alterato le circostanze relative alle sovvenzioni né giustificato una variazione del livello dei dazi.
Chiusura dell’inchiesta e applicazione temporale
L’articolo 2 dispone la chiusura del riesame intermedio parziale limitato alle sovvenzioni concesse al gruppo GITI in relazione alle importazioni del prodotto in esame originario della Cina. L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 6 set 2024Regolamento (UE) 2024/2215
- Regolamento · 6 set 2024Regolamento (UE) 2024/2216
- Regolamento · 6 set 2024Regolamento (UE) 2024/2219
- Regolamento · 6 set 2024Regolamento (UE) 2024/2221
- Regolamento · 6 set 2024Regolamento (UE) 2024/2390
- Regolamento · 5 set 2024Regolamento (UE) 2024/2206
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →