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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2221

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2221 della Commissione, del 6 settembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acechinocil, silicato di alluminio, emamectina, acidi grassi da C7 a C20, pendimetalin, oli vegetali/olio di colza e triclopir

Normativa europea32024R2221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga la durata dell’approvazione di sette sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari, al fine di consentire il completamento delle procedure di rinnovo ancora pendenti. Interviene modificando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e fissando nuove date di scadenza differenziate a seconda dello stato delle valutazioni scientifiche e procedurali. Le proroghe sono motivate dal tempo necessario per le valutazioni del rischio dell’EFSA, per le consultazioni previste e per l’adozione delle successive decisioni di gestione del rischio da parte della Commissione.

Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari e modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle sostanze attive acechinocil, silicato di alluminio, emamectina, acidi grassi da C7 a C20, pendimetalin, oli vegetali/olio di colza e triclopir, nell'ambito della disciplina UE sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sugli operatori del settore dei prodotti fitosanitari e, in particolare, sulle autorizzazioni collegate all’uso di tali sostanze attive negli Stati membri. Le modifiche riguardano l’aggiornamento delle date di scadenza dell’approvazione nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, con effetti diretti e obbligatori in tutti gli Stati membri. È rilevante ai fini del SEE.

Proroga delle approvazioni di alcune sostanze attive fitosanitarie

Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, per prorogare i periodi di approvazione di alcune sostanze attive in attesa della conclusione delle procedure di rinnovo. La Commissione rileva che, per diverse sostanze, le valutazioni scientifiche dell’EFSA e le successive decisioni di gestione del rischio non possono essere completate prima delle rispettive scadenze.

Contesto procedurale e motivi dell’intervento

Secondo i considerando, le domande di rinnovo sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, tre anni prima della scadenza prorogata, e gli Stati membri relatori hanno verificato l’ammissibilità delle domande. Per acechinocil, emamectina, acidi grassi da C7 a C20 e pendimetalin, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare necessita di tempo supplementare per concludere la valutazione del rischio; per pendimetalin, in particolare, occorre anche completare la consultazione pubblica prevista dall’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. Per silicato di alluminio, oli vegetali/olio di colza e triclopir, l’Autorità ha già trasmesso le proprie conclusioni e la Commissione ha avviato la fase di rinnovo presso il comitato permanente competente.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. La modifica incide sulle rispettive date di scadenza, aggiornando le voci interessate nelle parti A, B ed E dell’allegato.

Nuove date di scadenza

Le nuove scadenze fissate dall’allegato sono le seguenti:

  • triclopir: 31 marzo 2026;
  • silicato di alluminio: 31 marzo 2026;
  • oli vegetali/olio di colza: 31 marzo 2026;
  • acidi grassi da C7 a C20: 1o dicembre 2026;
  • emamectina: 15 novembre 2026;
  • acechinocil: 15 novembre 2026;
  • pendimetalin: 15 gennaio 2027.

Portata giuridica delle proroghe

I considerando chiariscono che, qualora la Commissione adotti successivamente un regolamento che non rinnova l’approvazione di una sostanza, la data di scadenza sarà fissata alla data di entrata in vigore di tale futuro regolamento oppure, se successiva, alla data già prevista prima del presente atto. Se invece l’approvazione viene rinnovata, la nuova data di applicazione sarà la più prossima possibile, in funzione delle circostanze.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato del regolamento, aggiornando le voci relative alle sostanze interessate e le rispettive date di scadenza dell’approvazione.

Proroga delle approvazioni per acechinocil, emamectina e acidi grassi da C7 a C20

La scadenza dell’approvazione per acechinocil ed emamectina è prorogata al 15 novembre 2026. Per gli acidi grassi da C7 a C20 la scadenza è prorogata al 1o dicembre 2026. La proroga è giustificata dalla necessità di completare la valutazione del rischio e, se del caso, la consultazione pubblica e quella degli esperti.

Proroga per pendimetalin

La scadenza dell’approvazione di pendimetalin è prorogata al 15 gennaio 2027. La proroga tiene conto del tempo supplementare necessario per completare la consultazione pubblica prevista dall’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.

Proroga per silicato di alluminio, oli vegetali/olio di colza e triclopir

La scadenza dell’approvazione di silicato di alluminio, oli vegetali/olio di colza e triclopir è prorogata al 31 marzo 2026. La proroga è adottata in attesa della conclusione delle procedure di rinnovo e del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Ragioni della proroga e coordinamento con le procedure di rinnovo

I considerando precisano che le domande di rinnovo sono state presentate nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 e dichiarate ammissibili dagli Stati membri relatori. Poiché le decisioni di rinnovo non possono essere adottate prima delle scadenze originarie o prorogate, i periodi di approvazione sono estesi per evitare vuoti di copertura normativa e consentire la conclusione delle valutazioni e delle decisioni di gestione del rischio.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaremercato interno

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