Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2219

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2219 della Commissione, del 6 settembre 2024, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32024R2219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento chiude un riesame intermedio parziale limitato al dumping avviato su richiesta del gruppo GITI per verificare se la ristrutturazione interna in Cina giustificasse un ricalcolo del margine di dumping. La Commissione conclude che le modifiche societarie non hanno inciso in modo significativo e duraturo sulle condizioni rilevanti per il dumping, ma aggiorna il regolamento vigente per riflettere la fusione e il subentro di GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. al posto di GITI Tire (Anhui) Company Ltd. Viene inoltre attribuito alla nuova società il medesimo codice addizionale TARIC C332 con effetti retroattivi dal 6 luglio 2023, con conseguente possibilità di rimborso o sgravio nei limiti previsti dalla normativa doganale.

Chiusura di un riesame intermedio parziale limitato al dumping e aggiornamento del nome/codice TARIC di un produttore esportatore cinese di pneumatici per autobus o autocarri.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, classificati ai codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10), originari della Repubblica popolare cinese. Riguarda in modo specifico il gruppo GITI, e in particolare la successione da GITI Tire (Anhui) Company Ltd. a GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.; non interviene sulle misure per gli altri esportatori oltre l'aggiornamento nominativo con effetti dal 6 luglio 2023. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Chiusura del riesame intermedio parziale sulle importazioni di pneumatici cinesi per autobus o autocarri

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2219 della Commissione chiude un riesame intermedio parziale limitato al dumping relativo alle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese. Il provvedimento si colloca nel quadro delle misure antidumping già in vigore e nasce dalla domanda del gruppo GITI, che chiedeva di valutare gli effetti di una ristrutturazione interna e della fusione di alcune società del gruppo.

La Commissione, pur prendendo atto del mutamento societario, ritiene che non siano emersi elementi idonei a dimostrare un mutamento significativo e duraturo delle circostanze rilevanti per il dumping. Al tempo stesso, aggiorna il regolamento vigente per riflettere la successione di GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. a GITI Tire (Anhui) Company Ltd., con applicazione del medesimo codice addizionale TARIC C332 dal 6 luglio 2023.

Quadro procedurale e misure antidumping preesistenti

Le misure originarie erano state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579, che aveva introdotto un dazio antidumping definitivo compreso tra 42,73 EUR/unità e 61,76 EUR/unità. In seguito alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 4 maggio 2022 nelle cause T-30/19 e T-72/19, la Commissione ha riaperto il caso e ha reistituito un dazio definitivo con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/737.

Le misure attualmente vigenti, al momento del regolamento in commento, sono comprese tra 0 EUR/unità e 35,74 EUR/unità. In particolare, il gruppo GITI risultava assoggettato a un dazio di 35,74 EUR/unità per alcune società individuate nel regolamento del 2023.

Oggetto del riesame e domanda del gruppo GITI

L'8 settembre 2023 il gruppo GITI ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/1036. La richiesta mirava a verificare se la ristrutturazione interna del gruppo, culminata nella fusione di GITI Tire (Anhui) Company Ltd., GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. e Anhui GITI Tire Retreading Company Ltd., comportasse un nuovo calcolo del margine di dumping.

In origine la domanda era stata impostata come modifica del nome di GITI Tire (Anhui) Company Ltd. in GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd., ma la Commissione aveva chiarito che, alla luce della ristrutturazione descritta, la procedura corretta era un riesame intermedio e non una semplice modifica nominativa.

Inchiesta e periodo di riferimento

L'inchiesta relativa al riesame ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023. La Commissione ha informato il richiedente, le autorità del paese esportatore e l'industria dell'Unione, consentendo la presentazione di osservazioni scritte e lo svolgimento di audizioni.

Per semplificare gli adempimenti, la Commissione ha utilizzato anche le risposte ai questionari rese dal gruppo GITI nell'ambito del riesame in previsione della scadenza parallelo, avviato il 20 ottobre 2023 e ancora pendente al momento dell'adozione del regolamento in esame.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame coincide con quello già considerato nei precedenti regolamenti: determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, classificati ai codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10), originari della RPC.

La Commissione conferma inoltre che il prodotto importato e quello fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1 del regolamento antidumping di base, poiché presentano le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi di base.

Valutazione del mutamento di circostanze

La Commissione esamina se la ristrutturazione del gruppo GITI abbia inciso in modo significativo e duraturo sulle condizioni che avevano giustificato le misure antidumping. Il richiedente ha evidenziato che, nel giugno 2023, GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. aveva assorbito GITI Tire (Anhui) Company Ltd., Anhui Prime Cord Fabrics Company Ltd. e Anhui GITI Tire Retreading Company Ltd., proseguendo sostanzialmente le stesse attività di produzione e fornitura.

La Commissione tuttavia rileva che:

  • il valore normale nell'inchiesta iniziale era stato determinato sulla base dei prezzi e costi del paese di riferimento, non dei dati del mercato interno cinese;
  • non emergono elementi che dimostrino modifiche rilevanti nei canali di vendita o nel prezzo all'esportazione;
  • il gruppo continua a esportare tramite un operatore collegato, mentre l'importatore collegato resta attivo e presta servizi di marketing;
  • le modifiche comunicate, incluse alcune variazioni del livello di attività e altre modifiche aziendali minori, non incidono sul dumping in modo tale da giustificare una revisione del margine.

Ne deriva che la ristrutturazione non comporta un mutamento significativo e duraturo tale da giustificare la modifica sostanziale delle misure.

Aggiornamento nominativo e codice TARIC C332

Pur chiudendo il riesame senza ricalcolo del margine di dumping, la Commissione ritiene opportuno aggiornare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/737 per riflettere il fatto che le attività di produzione di GITI Tire (Anhui) Company Ltd. sono state acquisite da GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.

L'articolo 1 sostituisce quindi, nell'elenco dei produttori esportatori soggetti al dazio di 35,74 EUR/unità, il nome GITI Tire (Anhui) Company Ltd. con GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd., mantenendo invariato il codice addizionale TARIC C332. Tale codice si applica alla nuova società a decorrere dal 6 luglio 2023.

Effetti doganali e rimborso/sgravio

Dal 6 luglio 2023, per i prodotti fabbricati da GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd., è previsto il rimborso o lo sgravio, secondo la normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo versato in eccedenza rispetto al dazio antidumping dovuto ai sensi del regolamento (UE) 2023/737 per la precedente denominazione societaria. Per gli operatori doganali ciò implica la necessità di verificare le dichiarazioni e i pagamenti effettuati dopo tale data.

Chiusura del riesame ed efficacia del regolamento

L'articolo 2 dispone la chiusura del riesame intermedio parziale limitato al dumping del gruppo GITI. L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Il provvedimento, quindi, non introduce una nuova disciplina sostanziale del dazio antidumping, ma consolida l'assetto vigente chiarendo la posizione della società subentrante nel gruppo GITI e gli effetti temporali del relativo codice TARIC.

Disposizioni principali

Contesto delle misure antidumping vigenti

Richiama il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579, successivamente reistituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/737 a seguito dell'annullamento parziale pronunciato dal Tribunale nelle cause T-30/19 e T-72/19. Le misure attualmente in vigore vanno da 0 EUR/unità a 35,74 EUR/unità, e per alcune società del gruppo GITI, tra cui GITI Tire (Anhui) Company Ltd., il dazio applicato era pari a 35,74 EUR/unità.

Domanda di riesame intermedio parziale del gruppo GITI

L'8 settembre 2023 il gruppo GITI ha chiesto un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/1036, volto a verificare se la ristrutturazione interna e la fusione societaria imponessero un nuovo calcolo del margine di dumping. La domanda era collegata anche alla modifica del nome da GITI Tire (Anhui) Company Ltd. a GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.

Esito dell'istruttoria sul mutamento di circostanze

La Commissione ha esaminato se le circostanze alla base delle misure fossero mutate in misura significativa e duratura. Pur prendendo atto della fusione completata nel giugno/luglio 2023, ha concluso che la ristrutturazione e le altre modifiche aziendali interne al gruppo GITI non incidono sul dumping, poiché il valore normale era stato calcolato sul paese di riferimento e non sui prezzi/costi cinesi, i canali di vendita non risultano mutati in modo significativo e l'importatore collegato resta attivo. Ne consegue che non è giustificato un nuovo calcolo del margine di dumping.

Aggiornamento del regolamento (UE) 2023/737 e del codice TARIC

L'articolo 1 sostituisce, nell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/737, il riferimento a GITI Tire (Anhui) Company Ltd. con GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd., mantenendo invariato il dazio di 35,74 EUR e il codice addizionale TARIC C332. Il codice C332 è attribuito alla nuova società a decorrere dal 6 luglio 2023.

Rimborso o sgravio dei dazi pagati in eccesso

Per le importazioni di prodotti fabbricati da GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. a decorrere dal 6 luglio 2023, è previsto il rimborso o lo sgravio, in conformità alla normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo versato in eccedenza rispetto al dazio antidumping stabilito dal regolamento (UE) 2023/737 per la precedente denominazione societaria.

Chiusura formale del riesame intermedio parziale

L'articolo 2 dichiara chiuso il riesame intermedio parziale limitato al dumping del gruppo GITI per quanto riguarda il prodotto in esame originario della RPC. La chiusura discende dalla conclusione che non vi sono elementi per modificare sostanzialmente le misure antidumping vigenti, salvo l'aggiornamento nominativo e del codice addizionale TARIC.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedogane

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.