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Sentenza

Sentenza n. 1530/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenza non definitivaAccesso agli atti

Atto impugnato: nota della stazione appaltante che ha consentito l'accesso parziale all'offerta tecnica dell'RTI aggiudicatario, mediante oscuramento dei dati quantitativi e numerici relativi alle performance dell'impianto

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata nei lotti 2 e 3, aveva chiesto l'accesso alla documentazione amministrativa, all'offerta tecnica ed economica dell'RTI primo classificato, ai verbali di gara, agli atti relativi alla verifica dei requisiti e della congruità dell'offerta e agli ulteriori atti della procedura. A seguito dell'opposizione dell'RTI controinteressato, la stazione appaltante aveva trasmesso parte della documentazione, consentito l'accesso integrale all'offerta economica e oscurato nell'offerta tecnica i dati quantitativi e numerici relativi alle performance dell'impianto. La ricorrente ha impugnato tale determinazione deducendo: violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, degli artt. 3 e 22 e ss. della l. n. 241/1990, degli artt. 24, 97 e 113 Cost., dell'art. 16 del disciplinare e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento; eccesso di potere; insussistenza di comprovati segreti tecnici e commerciali; prevalenza dell'interesse difensivo all'accesso; illegittima rimessione in termini dell'RTI per formulare l'opposizione all'ostensione, nonostante il disciplinare imponesse di indicare già in sede di offerta le parti coperte da segreto e di produrre una versione oscurata; difetto di motivazione della nota impugnata, quanto sia alle ragioni dell'opposizione sia alla qualificazione dei dati oscurati come segreti tecnici e commerciali. Il ricorso comprendeva sia la domanda speciale ex art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 sia la domanda ordinaria ex art. 116 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda proposta secondo il rito speciale previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, senza esaminare nel merito la legittimità dell'oscuramento e degli altri profili dedotti. Il giudice ha rilevato che il rito speciale, caratterizzato da termini fortemente contratti, è applicabile soltanto alle impugnazioni delle decisioni sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, quando tali decisioni siano indicate nella comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Nel caso concreto, il ricorso era stato notificato prima della comunicazione dell'aggiudicazione e aveva ad oggetto la precedente nota con cui la stazione appaltante aveva definito il procedimento ordinario di accesso. Inoltre, la successiva comunicazione di aggiudicazione non conteneva alcun riferimento alle decisioni sulle richieste di oscuramento. Mancavano quindi le condizioni normative per l'esperimento dell'azione speciale. Il TAR ha precisato che la legittimità dell'operato della stazione appaltante dovrà essere esaminata nell'ambito del giudizio ordinario sull'accesso ex art. 116 c.p.a., per il quale è stata fissata una successiva camera di consiglio. Le spese sono state riservate alla sentenza definitiva.

Norme richiamate

  • art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 36/2023

    decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte

    Il rito speciale accelerato è esperibile soltanto contro le decisioni sulle richieste di oscuramento indicate nella comunicazione dell'aggiudicazione e il ricorso deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

  • art. 35, comma 4, lettera a), d.lgs. n. 36/2023

    richieste di oscuramento di parti delle offerte

    Le richieste di oscuramento cui si riferisce il rito speciale sono quelle formulate dagli operatori secondo la disciplina dell'accesso alle offerte e richiamate nella comunicazione dell'aggiudicazione.

  • artt. 22 e ss. l. n. 241/1990

    La nota impugnata è stata qualificata come esito del procedimento ordinario di accesso, svolto mediante istanza, coinvolgimento dei controinteressati, opposizione motivata e comunicazione dell'esito.

  • art. 116 c.p.a.

    La controversia sulla legittimità dell'operato della stazione appaltante deve essere trattata con il rito ordinario in materia di accesso, distinto dal rito speciale dell'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.

  • art. 36, comma 2, c.p.a.

    La pronuncia è stata adottata in forma di sentenza non definitiva, definendo soltanto la questione di ammissibilità della domanda speciale e disponendo la prosecuzione del giudizio sulla domanda ordinaria.

Massime di principio

  • Il rito speciale previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, in ragione della significativa contrazione dei termini processuali, è soggetto a interpretazione stretta e non può essere applicato al di fuori delle condizioni espressamente previste dalla legge.
  • L'azione speciale in materia di oscuramento delle offerte presuppone che sia stata comunicata l'aggiudicazione e che la comunicazione digitale dia atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento delle parti delle offerte.
  • È inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 prima della comunicazione dell'aggiudicazione, anche se la stazione appaltante abbia già adottato una determinazione sull'accesso e sull'oscuramento di parti dell'offerta.
  • La decisione della stazione appaltante adottata nell'ambito del procedimento ordinario di accesso, prima dell'aggiudicazione e senza essere recepita o indicata nella comunicazione di aggiudicazione, non costituisce la decisione impugnabile con il rito speciale dell'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.
  • Quando mancano le condizioni per il rito speciale sugli oscuramenti, la contestazione della legittimità dell'accesso parziale e delle relative motivazioni resta trattabile, ove proposta, secondo il rito ordinario di cui all'art. 116 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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