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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20424/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per mancata e manifesta illogicità della motivazione relativa alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 640-ter, comma terzo, c.p. Il ricorrente ha dedotto che la mera titolarità del conto destinatario dei bonifici non dimostra la riferibilità delle operazioni a lui, rilevando possibili interposizioni fittizie e l'utilizzo del conto come mero transito; ha censurato la mancata considerazione delle modalità tipiche delle frodi informatiche (phishing, trasferimenti su conti di terzi ignari), la mancata acquisizione di accertamenti tecnici su dispositivi del ricorrente, della banca e della persona offesa, e ha richiamato l'integrale risarcimento del danno da parte della banca come indicativo della vulnerabilità del sistema e dell'assenza di responsabilità del correntista. Ha inoltre sostenuto che la Corte d'appello non ha esaminato specifiche censure di appello e avrebbe fatto ricorso a circostanze non emergenti dal dibattimento.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo specifico ed esclusivamente fattuale, quindi non ammissibile in sede di legittimità. Sostanzialmente la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito: i bonifici effettuati all'insaputa del titolare e l'accredito di 30.000 euro su un conto intestato al Cicini, uniti all'assenza di una plausibile spiegazione alternativa, costituiscono elementi idonei a ritenere l'utilizzo indebito delle credenziali e l'accesso abusivo al servizio di home banking. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante l'integrale risarcimento da parte della banca e il mancato compimento di accertamenti tecnici, quando la valutazione complessiva dei fatti è congrua. Ha affermato che l'indebito utilizzo dell'identità digitale della persona offesa integra l'aggravante di cui all'art. 640-ter, comma terzo, c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640-ter cod. pen., commi primo e terzo

    La condotta di accesso e di utilizzo indebito di credenziali per operare su un servizio di home banking integra la fattispecie di truffa prevista dall'art. 640-ter; il comma terzo si applica come aggravante quando il fatto è commesso mediante l'indebito utilizzo dell'identità digitale della persona offesa, ossia quando le credenziali vengono usate consapevolmente per interferire nel sistema informatico e conseguire un profitto illecito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la statuizione sulle conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e previsione della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) in caso di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La titolarità del conto destinatario di bonifici ingiustificati, se accompagnata da trasferimenti significativi e dalla mancata fornizione di una spiegazione alternativa plausibile, può costituire elemento probatorio determinante anche in assenza di accertamenti tecnici informatici.
  • L'integrale risarcimento del danno da parte della banca non esclude automaticamente la responsabilità penale del beneficiario delle somme; tale risarcimento può essere valutato come prassi commerciale o effetto della vulnerabilità bancaria, ma non è di per sé probatorio dell'innocenza del correntista beneficiario.
  • L'assenza di investigazioni tecniche dettagliate non priva automaticamente la decisione del suo fondamento se la ricostruzione probatoria complessiva appare coerente e sorretta da elementi fattuali non contraddetti.
  • L'indebito utilizzo di credenziali che consente l'accesso e l'effettuazione di operazioni tramite home banking integra l'aggravante per furto dell'identità digitale quando le credenziali sono state impiegate consapevolmente per ottenere un vantaggio patrimoniale indebito; rileva l'utilizzazione e l'effetto sul sistema più che la precisa tecnica di compromissione impiegata.
  • In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione ampia e sostitutiva della prova: le censure che si fondano su una diversa valutazione esclusivamente fattuale sono inammissibili; la doglianza deve impugnare vizi di motivazione logicamente e giuridicamente rilevanti.
  • Per la difesa, in casi di frodi informatiche è cruciale chiedere e ottenere accertamenti tecnici (peritali sui dispositivi, log di accesso bancari, tracciati informatici) e proporre spiegazioni alternative plausibili per contrastare la piena valenza accusatoria degli elementi indiziari.

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