Sentenza del 03/08/2016 n. 16193 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugnava l'avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 1999, con cui erano stati recuperati a tassazione ricavi non dichiarati emersi da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Contestava inoltre la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva riformato la pronuncia di primo grado e rigettato integralmente il ricorso originario. In cassazione aveva proposto tre motivi, ma li aveva formulati utilizzando un unico quesito generico, privo dei necessari riferimenti alla fattispecie concreta e, per il vizio di motivazione, privo del necessario momento di sintesi.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. La norma richiedeva, per ciascun motivo fondato sugli artt. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, un quesito di diritto specifico e, per il motivo relativo al vizio di motivazione ai sensi del n. 5, un distinto quesito di fatto o momento di sintesi. Il quesito unico formulato dalla contribuente era invece generico, astratto e non consentiva alla Corte di individuare la regola di diritto applicabile né l'errore motivazionale denunciato. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Prevedeva, per i ricorsi per cassazione, la formulazione di uno specifico quesito di diritto per i motivi fondati sull'art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, e di un momento di sintesi per il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il quesito deve essere formulato distintamente per ciascun motivo, deve riferirsi alla concreta controversia e deve consentire l'enunciazione di una regola di diritto applicabile anche a casi analoghi. Per il vizio motivazionale occorre invece indicare chiaramente il fatto controverso e l'errore o l'insufficienza della motivazione.
Art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per vizio della motivazione devono rispettare gli specifici requisiti formali previsti, all'epoca, dall'art. 366-bis c.p.c.
Art. 384 c.p.c.
Richiamato in relazione alla funzione del quesito di diritto
Il quesito deve essere funzionale all'enunciazione, da parte della Corte di cassazione, di un principio di diritto.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47
Ha disposto l'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c.
L'art. 366-bis c.p.c. non era più vigente al momento della decisione, ma continuava ad applicarsi ai ricorsi relativi a sentenze pubblicate prima della sua abrogazione, secondo la disciplina transitoria applicabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere autosufficienti, specifici e collegati alla concreta decisione impugnata; una censura generica o astratta può essere dichiarata inammissibile senza esame del merito.
- Quando la legge richiede un quesito di diritto, esso deve essere formulato separatamente per ciascun motivo e deve indicare sia la regola applicata dal giudice sia quella che il ricorrente ritiene corretta.
- La semplice richiesta di accogliere il ricorso, anche se accompagnata da argomentazioni giuridiche, non costituisce un quesito di diritto valido.
- Per denunciare un vizio di motivazione occorre individuare con precisione il fatto controverso e spiegare perché la motivazione sia omessa, insufficiente o contraddittoria; non è sufficiente contestare genericamente la valutazione del giudice.
- Il mancato rispetto dei requisiti formali del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso e può determinare la condanna del ricorrente alle spese, anche senza una valutazione sul merito dell'accertamento fiscale.
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