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Sentenza

Sentenza del 03/08/2016 n. 16151 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise che aveva annullato la cartella di pagamento notificata il 27 gennaio 2004, relativa al controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 1999. Il ricorso riguardava, da un lato, l'errata individuazione del termine di decadenza per la notifica della cartella e, dall'altro, l'asserita carenza di motivazione della cartella stessa. Secondo l'Agenzia, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 si applicava il termine transitorio previsto dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 156 del 2005, ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso. Ha stabilito che il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione si applica retroattivamente alle situazioni non ancora definite con sentenza passata in giudicato, comprese quelle anteriori all'entrata in vigore della norma. Pertanto, la cartella notificata il 27 gennaio 2004 non poteva essere dichiarata tardiva sulla base del termine più breve individuato dal giudice regionale. La Corte ha inoltre rilevato che la Commissione tributaria regionale aveva affermato in modo generico l'obbligo di motivazione senza esaminare concretamente il contenuto della cartella. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra composizione della Commissione tributaria regionale del Molise, che dovrà esaminare anche le questioni rimaste assorbite, relative alla validità della notifica e alla fondatezza della pretesa tributaria, oltre a regolare le spese.

Norme richiamate

  • D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5-ter, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, art. 1

    Per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

    La disposizione ha natura transitoria e si applica retroattivamente alle controversie non ancora definite con sentenza passata in giudicato, colmando la lacuna normativa conseguente alla pronuncia della Corte costituzionale e impedendo l'applicazione di un termine eccessivamente breve per la riscossione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La Commissione regionale aveva applicato un termine di notifica più breve, ma tale impostazione è stata ritenuta errata perché, per le dichiarazioni anteriori indicate dalla disciplina transitoria, prevale il termine quinquennale previsto dal D.L. n. 106 del 2005.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    Gli atti amministrativi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. La verifica della sufficienza della motivazione deve però essere concreta e riferita al contenuto effettivo dell'atto, non limitarsi all'affermazione astratta del principio.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati, consentendo al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di difendersi. La validità della motivazione va valutata in relazione alle indicazioni concretamente contenute nella cartella.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    La Corte ha esaminato sia la violazione o falsa applicazione delle norme sui termini di riscossione, sia i vizi di motivazione relativi all'omessa o insufficiente valutazione della motivazione della cartella.

Massime di principio

  • Per le cartelle derivanti dalla liquidazione automatizzata di dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, il termine applicabile è quello transitorio del 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, anche per situazioni anteriori alla norma, purché la controversia non sia coperta da giudicato.
  • Quando una norma transitoria è stata emanata per colmare una lacuna normativa e per effetto di una pronuncia costituzionale, può applicarsi retroattivamente se il suo testo e la sua finalità lo prevedono.
  • La tempestività della cartella deve essere valutata applicando il termine di decadenza corretto in base alla disciplina vigente e transitoria, non un termine più breve ricavato da una precedente interpretazione normativa.
  • La contestazione della motivazione di una cartella richiede un esame concreto del suo contenuto: non è sufficiente affermare genericamente che l'atto deve indicare le ragioni dell'accertamento.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente sulla validità della cartella: il giudice di rinvio deve esaminare le questioni ancora non valutate, inclusi eventuali vizi di notifica e l'infondatezza della pretesa tributaria.

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