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Sentenza

Sentenza del 03/08/2016 n. 16150 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il curatore ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio relativa all'accertamento induttivo per IVA, IRPEG e IRAP dell'anno 1998. Ha contestato, tra l'altro, la sussistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo, sostenendo che la mancata fatturazione di quattro assegni fosse di modesta entità, che il divario tra costi e ricavi non fosse sufficiente, che la mancata risposta al questionario non potesse produrre conseguenze decisive e che l'Ufficio avesse richiesto documentazione già in suo possesso. Ha inoltre denunciato omessa o insufficiente motivazione sulla prova dei costi, dei pagamenti e sui criteri di quantificazione del reddito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo perché la società non aveva risposto agli inviti dell'Ufficio né aveva esibito la documentazione richiesta, comportamento idoneo a rendere inattendibili le scritture contabili e a fondare presunzioni anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della CTR e corretta la riduzione del coefficiente di redditività dal 10% al 7%, effettuata considerando gli elevati oneri finanziari e il successivo fallimento della società. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 6.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d-bis

    In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lett. d) del precedente comma.

    La mancata risposta agli inviti dell'Ufficio o la mancata esibizione di documenti e scritture contabili consente all'Amministrazione di procedere con accertamento induttivo, anche prescindendo in tutto o in parte dalla contabilità e utilizzando presunzioni non dotate dei requisiti ordinari.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 3 e 4

    Disciplina gli inviti dell'Amministrazione finanziaria a fornire dati, notizie, documenti e libri contabili. L'inosservanza di tali richieste può assumere rilievo probatorio e giustificare l'accertamento induttivo nei casi previsti dall'art. 39.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 3 e 4

    Prevede analoghi poteri dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito dell'IVA per richiedere dati, notizie e documentazione al contribuente.

  • Legge n. 28 del 1999, art. 25, comma 3

    Ha introdotto la lettera d-bis nel comma 2 dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, estendendo i casi in cui è possibile ricorrere all'accertamento induttivo in presenza di mancata collaborazione del contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Attribuisce al giudice il potere di valutare le prove dedotte dalle parti e i fatti non specificamente contestati, secondo il principio della disponibilità e valutazione degli elementi processuali.

  • Codice di procedura civile, art. 116

    Rimette al prudente apprezzamento del giudice la valutazione delle prove, salvo i casi in cui la legge stabilisca diversamente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Consente di ricorrere per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e per omesso esame o vizio della motivazione nei limiti ammessi. La Cassazione non riesamina liberamente il merito, ma controlla la correttezza giuridica e la coerenza logica della decisione.

Massime di principio

  • La mancata risposta a un questionario o a una richiesta documentale dell'Amministrazione finanziaria può, da sola o insieme ad altri elementi, legittimare l'accertamento induttivo e indebolire l'attendibilità della contabilità.
  • Il contribuente che contesta un accertamento induttivo deve fornire una prova concreta e documentata dei ricavi effettivi, dei costi deducibili, della regolarità dei pagamenti e delle ragioni per cui gli elementi presuntivi utilizzati dall'Ufficio sarebbero errati.
  • La semplice affermazione che i documenti fossero già in possesso dell'Amministrazione, senza indicare con precisione quali documenti e dove reperirli, normalmente non è sufficiente a giustificare la mancata collaborazione.
  • La Cassazione non rivaluta normalmente le prove o i calcoli economici effettuati dal giudice di merito; interviene solo in presenza di una violazione di legge o di una motivazione realmente assente, contraddittoria o illogica.
  • Anche quando l'accertamento induttivo è ritenuto legittimo, il giudice può ridurre il reddito presunto o il coefficiente di redditività se la percentuale applicata dall'Ufficio non è adeguatamente giustificata alla luce dei costi, degli oneri finanziari e della situazione economica dell'impresa.

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