Sentenza del 25/01/2016 n. 16 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente, per il periodo d'imposta 2007, un maggior reddito da partecipazione societaria pari a 59.319 euro, derivante da ricavi non contabilizzati dalla società B s.r.l. per 347.568 euro. L'accertamento era fondato su indagini finanziarie svolte presso gli uffici, cioè su una verifica cosiddetta "a tavolino". In primo grado il contribuente aveva eccepito la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge 212/2000, per mancato rispetto del termine di 60 giorni dal processo verbale prima dell'emissione dell'avviso. In appello, tuttavia, il giudice ha ritenuto che per le verifiche "a tavolino" non sussistesse un obbligo generalizzato di contraddittorio anticipato. Ha però esaminato il merito e rilevato che l'Amministrazione non aveva provato adeguatamente la distribuzione degli utili societari al socio, essendosi basata soltanto sul numero ristretto dei soci e su un presunto forte legame tra loro, senza dimostrare né la posizione gerente del contribuente né ulteriori elementi concreti di partecipazione agli utili.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto esclusivamente quanto alla questione preliminare relativa al contraddittorio anticipato, poiché l'obbligo non era applicabile alla verifica svolta "a tavolino". L'appello è stato invece respinto nel merito e la decisione favorevole al contribuente è stata confermata con diversa motivazione. L'atto impositivo è stato annullato e le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il termine di 60 giorni dal processo verbale di chiusura delle operazioni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento
La norma impone il contraddittorio anticipato nelle ipotesi previste dalla disposizione, ma, secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite, non stabilisce un obbligo generalizzato per ogni accertamento. Nel caso concreto non era applicabile perché si trattava di una verifica "a tavolino".
Art. 32, comma 1, n. 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disposizione consente all'Amministrazione finanziaria di acquisire dati e informazioni bancarie e finanziarie ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi. Tali dati possono fondare l'accertamento, ma devono essere valutati e collegati al singolo contribuente con adeguati elementi probatori.
Art. 51, comma 2, n. 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Indagini finanziarie ai fini IVA
La norma attribuisce all'Amministrazione poteri analoghi di acquisizione di informazioni finanziarie nell'ambito degli accertamenti IVA. Nel caso esaminato l'accertamento finanziario non è stato ritenuto sufficiente, da solo, a provare l'imputazione degli utili al socio.
Art. 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
Imputazione dei redditi delle società ai soci
Il giudice ha ritenuto che, trattandosi di società di capitali, l'Amministrazione dovesse dimostrare concretamente l'avvenuta distribuzione o attribuzione degli utili al socio. Non è sufficiente presumere la ripartizione sulla base del numero esiguo dei soci o di un generico legame tra loro.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 9 dicembre 2015, n. 24823
Nel diritto nazionale non sussiste, in assenza di specifica previsione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; per i tributi armonizzati l'invalidità richiede che il contribuente indichi le ragioni concretamente deducibili e non pretestuose
Il contraddittorio anticipato non opera automaticamente per ogni accertamento. È necessario quando previsto da una specifica norma oppure, per i tributi armonizzati, quando derivante dal diritto dell'Unione Europea, purché il contribuente dimostri l'effettiva utilità delle difese che avrebbe potuto svolgere.
Massime di principio
- Nelle verifiche fiscali svolte "a tavolino", basate su dati bancari o informazioni già acquisite dall'Amministrazione, l'assenza di un contraddittorio preventivo non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento, salvo specifiche disposizioni applicabili o questioni riguardanti tributi armonizzati secondo il diritto dell'Unione Europea.
- Anche quando l'accertamento è formalmente valido sotto il profilo procedurale, l'Amministrazione deve provare con elementi concreti il collegamento tra i ricavi occultati dalla società e il reddito attribuito al singolo socio.
- Il numero ristretto dei soci, la loro conoscenza reciproca o un generico rapporto di fiducia non bastano, da soli, a dimostrare la distribuzione degli utili o la partecipazione del socio all'occultamento dei ricavi.
- Per imputare maggiori utili a un socio occorrono ulteriori elementi individualizzanti, come il ruolo gestionale, la disponibilità delle somme, movimenti finanziari coerenti o altra documentazione idonea.
- Il contribuente che contesta un accertamento deve produrre documentazione bancaria e contabile capace di smentire concretamente la ricostruzione dell'Ufficio; tuttavia, l'onere probatorio dell'Amministrazione sull'imputazione personale del reddito non può essere sostituito da presunzioni generiche.
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