Cassazione Penale, Sentenza n. 20950/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputata contestava la sentenza d'appello sotto due profili principali: 1) vizio di motivazione e manifesta illogicità rispetto alla qualificazione della sostanza sequestrata come stupefacente (molecola MDPHP), per l'assenza della determinazione quantitativa del principio attivo e la presunta insufficienza delle analisi tecniche a provare la capacita' drogante; 2) errata applicazione delle norme processuali e penali in tema di aumento di pena per continuazione e divieto di reformatio in peius (art.597 c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale, pur escludendo la recidiva, aveva illegittimamente aumentato la pena applicando un incremento per continuazione interna non previsto nella sentenza di primo grado e senza appello del Pubblico Ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo sufficiente la qualificazione della sostanza come stupefacente: le analisi (droptest e successive indagini LASS) hanno identificato la presenza di MDPHP e, considerati il confezionamento in bustine da circa 0,6-1 g, il numero di dosi, la presenza di bilancino, grinder, appunti e denaro, i giudici di merito hanno fornito una motivazione razionale e corroborata da riferimenti scientifici (confronto con MDPV e dati EMCDDA) per ritenere provata la capacità drogante e l'idoneità alla cessione. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello ha violato il divieto di reformatio in peius introducendo (nell'ambito della rideterminazione della pena) un aumento per continuazione interna non presente nella sentenza di primo grado e non derivante da appello del PM. Per questo la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena escludendo l'aumento illegittimo, fissandola in anni 4 mesi 2 di reclusione e euro 17.334,00 di multa.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sulla concorso di persone nel delitto: i reati sono stati contestati in concorso con altri; utilizzata come riferimento formale per l'imputazione congiunta.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che sanziona detenzione e traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie anche se le analisi non quantificavano il principio attivo, valorizzando gli altri elementi di contesto per dimostrare la destinazione a spaccio e la capacità drogante.
art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamata nell'impianto accusatorio per delimitare le ipotesi in cui la detenzione è lecita; i giudici hanno escluso che fosse applicabile.
art. 17 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento normativo alle autorizzazioni per uso terapeutico: accertato che mancavano autorizzazioni, confermando l'illiceità della detenzione.
artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Norme sulla detenzione di arma comune da sparo: utilizzate per il capo relativo al possesso della pistola rinvenuta.
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione: discussa in rapporto all'aumento di pena; la Cassazione ha rilevato che l'applicazione di ulteriori aumenti non può peggiorare la posizione dell'imputato che ha proposto il solo ricorso.
art. 597, commi 1, 3 e 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina gli effetti dell'appello dell'imputato e il divieto di reformatio in peius: la Corte ha ritenuto violato il divieto, annullando la parte del trattamento sanzionatorio modificata in peius.
D.M. 11 aprile 2006
limite ex d.m. 11 aprile 2006 di mg.60 (cioè 0,06 grammi) previsto per la Catina
Il Tribunale ha confrontato le dosi accertate con i limiti e le dosi medie indicate dal DM e da studi (EMCDDA) per sostanze affini per dimostrare che le singole bustine superavano ampiamente le soglie ritenute indicative di efficacia drogante.
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Predisposizione utilizzata per la rideterminazione della pena in sede di annullamento senza rinvio: la Corte ha rideterminato direttamente il trattamento sanzionatorio dopo aver escluso l'aumento illegittimo.
Massime di principio
- La semplice identificazione qualitativa di una molecola stupefacente (anche se senza quantificazione del principio attivo) può essere sufficiente per configurare il reato di detenzione ai fini di spaccio se è supportata da elementi di contesto: confezionamento in dosi, numero complessivo di dosi, strumenti tipici (bilancino, grinder), appunti riconducibili allo spaccio, denaro contante e movimenti di persone.
- I giudici possono avvalersi di confronti con sostanze affini e studi scientifici (es. rapporto EMCDDA, analogie strutturali con molecole note) per dedurre la capacità drogante quando manchi la precisa determinazione quantitativa del principio attivo, purché la motivazione sia logica e non contraddittoria.
- Il principio del divieto di reformatio in peius impedisce che, a seguito di appello proposto solo dall'imputato, il giudice d'appello possa aggravare la posizione sanzionatoria dell'imputato introducendo aumenti o elementi nuovi non presenti nella decisione di primo grado e non prospettati dal pubblico ministero.
- Se la Corte d'appello introduce un aggravamento illegittimo, la Cassazione può annullare limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideterminare la pena (art. 620 lett. l) c.p.p.) escludendo gli aumenti applicati in violazione del divieto di reformatio in peius.
- In contestazioni relative a nuove sostanze psicoattive (NSP), la prova dello stato di pericolosità e della capacità drogante può fondarsi sia su accertamenti chimici sia su idonei elementi indiziari; tuttavia la motivazione deve esplicitare il collegamento logico tra i dati tecnici e le inferenze circa la destinazione a spaccio.
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