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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27307/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (promittente venditore)

La controversia

La controversia nasce da un accordo qualificato nei gradi di merito come preliminare di permuta avente ad oggetto, da un lato, il trasferimento di un terreno per la realizzazione di un complesso residenziale e, dall'altro, il trasferimento ai promissari proprietari di due piani di una palazzina da edificare. I ricorrenti avevano agito chiedendo, secondo il testo della citazione, l'assegnazione di un termine perentorio per ultimare i lavori, la consegna degli appartamenti promessi, il pagamento delle penali e, in via subordinata, la risoluzione del contratto in caso di mancato adempimento, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva letto l'atto introduttivo come domanda ex art. 2932 c.c., condannando il convenuto al completamento delle opere e disponendo il trasferimento degli immobili; in appello, la controparte aveva dedotto che il primo giudice aveva pronunciato ultra petita su una domanda non proposta. La Corte d'appello ha accolto questa censura, ritenendo non proposta la domanda di esecuzione in forma specifica e osservando altresì che la domanda di fissazione del termine non era stata ritualmente riproposta in appello. Con il ricorso per cassazione, gli attori hanno dedotto: violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello escluso la proposizione della domanda ex art. 2932 c.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c. perché l'appello avversario avrebbe censurato solo l'interpretazione giuridica della domanda e non la domanda in sé; omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2932 e 934 c.c. per avere la Corte d'appello negato i presupposti dell'esecuzione in forma specifica e valorizzato il principio di accessione; ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere mantenuto la statuizione di trasferimento degli immobili e per non aver riconosciuto una tutela equivalente; infine, conseguenze sulle spese. La Corte di cassazione ha respinto tutte le doglianze, ritenendo corretta la ricostruzione della Corte territoriale sulla reale domanda proposta e, comunque, irrilevanti i motivi diretti contro argomentazioni svolte ad abundantiam, oltre che corretta l'affermazione secondo cui le domande non accolte e non riproposte in appello si intendono rinunciate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva riformato integralmente la sentenza di primo grado, escludendo che fosse stata proposta una domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. e rilevando che la domanda di fissazione del termine per il completamento delle opere non era stata riproposta in appello. Ha quindi confermato il rigetto di tutte le domande degli attori e ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare su domanda diversa da quella proposta; la verifica della corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone di accertare il contenuto effettivo della domanda introdotta.

  • art. 2932 c.c.

    l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto presuppone che sia stata effettivamente proposta la relativa domanda e che ne ricorrano i presupposti; argomentazioni svolte solo ad abundantiam non incidono se la domanda è stata ritenuta non proposta.

  • art. 934 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per contestare il rilievo dell'accessione; la Corte non valorizza in modo decisivo la norma, perché reputa assorbente la mancata proposizione della domanda ex art. 2932 c.c.

  • art. 346 c.p.c.

    le domande e eccezioni non accolte o rimaste assorbite devono essere riproposte in appello con il primo atto difensivo, altrimenti operano come rinunciate.

  • art. 343 c.p.c.

    per le domande o eccezioni già esaminate e rigettate, anche implicitamente, è necessario appello incidentale.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel tentativo di sostenere il giudicato interno/acquiescenza, ma la Corte esclude che il capo invocato fosse nei termini prospettati dai ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo civile di impugnazione, la domanda deve essere desunta dal tenore dell'atto introduttivo e non può essere integrata mediante comparse conclusionali, che hanno funzione meramente illustrativa e non introduttiva di nuove domande.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice di appello verifica il contenuto effettivo della domanda proposta in primo grado e conclude che il primo giudice ha deciso su una domanda diversa da quella ritualmente introdotta.
  • Le domande e le eccezioni non accolte o rimaste assorbite devono essere riproposte in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; in difetto, si intendono rinunciate e non possono essere esaminate dal giudice di secondo grado.
  • I motivi di ricorso per cassazione diretti contro argomentazioni meramente rafforzative o ad abundantiam sono privi di interesse quando la decisione impugnata si fonda su una ratio autonoma e sufficiente non scalfita dalla censura.
  • L'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. richiede non solo il verificarsi dei presupposti sostanziali, ma anche una domanda effettivamente proposta in causa nei limiti del petitum ritualmente introdotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContratto preliminareCompravendita immobiliarePossesso
RamiProcesso civileContrattiImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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