L.R. Toscana 30/2022
Istituzione della Commissione istituzionale prezzi della Toscana. Modifiche alla l.r. 38/2007.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce la Commissione istituzionale prezzi (CIP) della Toscana per l’aggiornamento del prezzario regionale dei contratti pubblici, definendone composizione, funzioni e funzionamento, con partecipazione gratuita e regole di validità delle sedute. Non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.
Istituzione della Commissione istituzionale prezzi della Toscana e modifiche al prezzario regionale
Commissione istituzionale prezzi della Toscana e prezzario regionale
La legge regionale disciplina, per la Toscana, l’istituzione della Commissione istituzionale prezzi (CIP) quale organo consultivo e di supporto per l’aggiornamento del prezzario regionale in materia di contratti pubblici. L’intervento modifica la l.r. Toscana 38/2007 e mira a strutturare in modo stabile il procedimento di aggiornamento dei prezzi di riferimento sul territorio regionale.
Funzioni e ambito di operatività
La CIP opera per l’intero territorio regionale e svolge funzioni consultive e di supporto ai fini dell’aggiornamento del prezzario regionale. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le attività e le modalità di funzionamento della Commissione, potendo istituire comitati tecnici composti dagli stessi membri della CIP o da loro delegati con competenze specifiche in materia.
Composizione della Commissione
La Commissione è presieduta dal dirigente responsabile del settore competente per materia, o da un suo delegato. Ne fanno parte rappresentanti istituzionali e delle principali categorie economiche, sociali e professionali interessate alla materia dei prezzi delle opere, dei servizi e delle forniture pubbliche. In particolare, partecipano componenti designati o individuati da sanità regionale, soprintendenze, provveditorato alle opere pubbliche, ANCI Toscana, UPI Toscana, Città metropolitana di Firenze, Unione regionale delle camere di commercio, associazioni imprenditoriali e cooperative, organizzazioni dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura, dei servizi pubblici locali, della rete delle professioni tecniche, del Collegio degli ingegneri della Toscana, nonché i direttori di alcune direzioni regionali competenti per difesa del suolo, opere pubbliche, mobilità, ambiente, agricoltura e sviluppo rurale.
Regole di funzionamento e quorum
La partecipazione alle sedute della CIP e dei comitati tecnici è gratuita. Gli organi collegiali sono validamente costituiti quando siano presenti almeno la metà dei rappresentanti dei soggetti pubblici e almeno la metà dei rappresentanti dei soggetti privati, oltre al Presidente o a un suo delegato.
Profili finanziari
La legge prevede espressamente che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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