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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37022/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva condannato per tentato furto in abitazione commesso in concorso, deducendo un solo motivo attinente al giudizio di responsabilità penale. Dal testo emerge che la censura mirava sostanzialmente a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, in particolare l'esito della prova testimoniale e l'individuazione dell'autore da parte del teste oculare, chiedendo una rivalutazione alternativa del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse anche reiterativo di doglianze già proposte in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo unico si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e perché le censure erano già state formulate in appello. Ha rilevato che la motivazione della sentenza di merito era immune da vizi logici, coerente nella valutazione della prova testimoniale e nella individuazione dell'imputato anche alla luce dei dati di traffico dell'utenza telefonica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 56, 110, 624-bis e 625 nn. 2 e 5 c.p.

    indicano il titolo di reato per cui vi era stata condanna: tentato furto in abitazione in concorso, con aggravanti non meglio descritte nel testo.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova e diversa valutazione del materiale probatorio già scrutinato dai giudici di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a proporre censure di merito sulla ricostruzione dei fatti, sulla prova testimoniale o sull'individuazione dell'imputato, senza evidenziare specifici vizi di legittimità della motivazione.
  • La riproposizione in cassazione di doglianze già formulate e disattese in appello integra un indice di inammissibilità quando non venga dedotto un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante nei limiti del controllo di legittimità.
  • Quando la sentenza di merito presenta una motivazione coerente e priva di illogicità manifeste, la Cassazione non può sostituire una propria lettura delle risultanze istruttorie a quella operata dai giudici di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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