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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/378

Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea del 22 gennaio 2021 sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione) (BCE/2021/1)

Normativa europea32021R0378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rifonde e sostituisce la precedente disciplina BCE sulle riserve minime nell’area dell’euro, chiarendo soggetti obbligati, modalità di calcolo e di detenzione delle riserve, nonché procedure di notifica, conferma e verifica. La disciplina si coordina con il sistema statistico del regolamento (UE) 2021/379 e con il quadro sanzionatorio previsto dai regolamenti del 1998. Sono previste esenzioni, autorizzazioni per la detenzione indiretta tramite intermediario, regole speciali per gruppi, fusioni e scissioni e una remunerazione delle riserve ancorata al tasso delle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Regolamento BCE sull’applicazione degli obblighi di riserve minime da parte degli enti creditizi e di talune succursali nell’area dell’euro, con regole su calcolo, detenzione, notifica, remunerazione, esenzioni, intermediari, fusioni/scissioni e verifica.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi autorizzati ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE o esenti da tale autorizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della stessa direttiva, nonché alle succursali di enti creditizi stabilite in uno Stato membro la cui moneta è l’euro di enti creditizi con sede legale o sede centrale al di fuori dell’area dell’euro. Restano escluse le succursali situate al di fuori dell’area dell’euro di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro dell’area dell’euro. Il regolamento si applica, in via generale, dal 26 giugno 2021; l’articolo 3 sulla detenzione delle riserve si applica dal 28 luglio 2021.

Regolamento (UE) 2021/378 della BCE sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione)

Il regolamento rifonde la disciplina BCE in materia di riserve minime per gli enti creditizi dell’area dell’euro, sostituendo il regolamento (CE) n. 1745/2003. L’intervento mira a chiarire soggetti obbligati, modalità di calcolo e detenzione delle riserve, regime delle esenzioni e procedure di notifica e verifica, in coordinamento con il regolamento (UE) 2021/379 sulle informazioni di bilancio e con i poteri sanzionatori BCE richiamati dai regolamenti del 1998.

Ambito soggettivo e finalità

Il regolamento si applica agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE o esentati dall’autorizzazione, nonché alle succursali nell’area dell’euro di enti creditizi con sede fuori dall’area dell’euro. Sono escluse le succursali fuori dall’area dell’euro di enti creditizi stabiliti nell’area dell’euro. La finalità è assicurare l’efficacia del sistema di riserva minima dell’Eurosistema, semplificando al contempo la raccolta dei dati e riducendo l’onere di segnalazione grazie all’utilizzo delle informazioni statistiche mensili previste dal regolamento (UE) 2021/379.

Definizioni rilevanti

Il regolamento definisce in modo puntuale i concetti essenziali per l’applicazione della disciplina: riserve obbligatorie minime, obblighi di riserva minima, BCN competente, conti di riserva, aggregato soggetto a riserva, coefficiente di riserva, periodo di mantenimento, saldo di fine giornata e nozioni operative come giorno lavorativo BCN e giorno lavorativo TARGET2. Sono inoltre disciplinate le nozioni di residente, fusione e scissione, rilevanti per il trattamento di gruppi e operazioni straordinarie.

Detenzione delle riserve e regola di adempimento

L’adempimento avviene attraverso il mantenimento, nel periodo di mantenimento, di una media di saldi di fine giornata su conti di riserva almeno pari all’importo dovuto. Le riserve devono essere detenute in euro presso la BCN competente; i conti di regolamento possono essere utilizzati come conti di riserva. Restano esclusi i fondi soggetti a vincoli giuridici o contrattuali che ne impediscano la liquidabilità o trasferibilità durante il periodo di mantenimento.

Per le istituzioni con più succursali nello stesso Stato membro dell’area dell’euro, la responsabilità dell’adempimento è attribuita alla sede legale o centrale, se presente nello Stato membro; in mancanza, l’istituzione deve designare una succursale. La BCN competente considera i saldi di tutte le succursali nello stesso Stato membro ai fini della verifica dell’adempimento.

Esenzioni e sospensioni

L’esenzione dagli obblighi di riserva minima opera automaticamente in caso di revoca o rinuncia all’autorizzazione oppure in caso di liquidazione ai sensi della direttiva 2001/24/CE. In altri casi la BCE può concedere esenzioni su richiesta della BCN competente: ad esempio se l’istituzione è sottoposta a un provvedimento di risanamento, a un congelamento dei fondi, a sospensione/esclusione dall’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema o se non risulti opportuno imporre riserve minime.

Per la valutazione dell’ipotesi residuale, BCE e BCN considerano se l’istituzione persegua obiettivi specifici, sia vietata a svolgere attività bancaria concorrenziale o sia obbligata a destinare i depositi ad aiuti per lo sviluppo regionale e/o internazionale. Le esenzioni producono effetti dall’inizio del periodo di mantenimento in cui si verifica l’evento che le giustifica.

Aggregato soggetto a riserva e coefficienti

L’aggregato soggetto a riserva è composto da depositi e titoli di debito emessi, sulla base delle informazioni segnalate ai sensi del regolamento (UE) 2021/379. Sono incluse anche le passività verso succursali o la sede centrale situate fuori dall’area dell’euro dello stesso ente. Sono invece escluse le passività verso altre istituzioni soggette agli obblighi di riserva minima e non esenti, nonché quelle verso BCE e BCN dell’area dell’euro.

Le esclusioni devono essere comunicate senza ritardo alla BCN competente e comprovate documentalmente. Se non è possibile provare l’importo dei titoli di debito emessi rientranti nella categoria, si applica una detrazione forfettaria pubblicata dalla BCE all’ammontare dei titoli con scadenza originaria fino a due anni. La BCE determina tale detrazione tenendo conto di un macrocoefficiente dell’area dell’euro riferito ai corrispondenti strumenti detenuti da altri enti creditizi, BCE e BCN.

Ai fini del calcolo, si applica coefficiente 0% ai depositi a durata superiore a due anni, ai depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni, ai pronti contro termine e ai titoli di debito emessi con scadenza originaria fino a due anni; a tutte le altre passività si applica coefficiente 1%. È inoltre prevista una detrazione forfettaria di 100.000 EUR per ciascuna istituzione.

Notifica, conferma e verifica del calcolo

Le BCN determinano la procedura di notifica delle riserve minime, tenendo conto di chi effettui il calcolo. Quando il calcolo è effettuato dalla BCN, questa deve notificare l’importo almeno tre giorni lavorativi BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento, e l’istituzione deve confermare entro l’ultimo giorno lavorativo BCN precedente; se non risponde, la conferma si considera avvenuta.

Quando il calcolo è effettuato dall’istituzione, è quest’ultima a notificare i propri importi almeno tre giorni lavorativi BCN prima dell’inizio del periodo, mentre la BCN conferma entro l’ultimo giorno lavorativo precedente. Anche qui, il silenzio della BCN equivale a conferma. Le BCN possono anticipare i termini, definire le condizioni per la revisione dei dati e pubblicare i calendari applicativi. Se mancano dati statistici, la BCN formula una stima basata sui dati storici e su altre informazioni pertinenti.

Le BCN competenti possono inoltre verificare esattezza e qualità delle informazioni sull’aggregato soggetto a riserva; quando l’istituzione effettua il proprio calcolo, la BCN verifica la coerenza con i dati segnalati ex regolamento (UE) 2021/379.

Periodo di mantenimento e remunerazione

Il periodo di mantenimento inizia il giorno di regolamento dell’operazione di rifinanziamento principale successiva alla riunione del Consiglio direttivo in cui è pianificata la valutazione dell’orientamento di politica monetaria, e termina il giorno precedente l’inizio del periodo successivo. BCE e BCN pubblicano il calendario dei periodi di mantenimento almeno tre mesi prima di ogni anno solare; il Consiglio direttivo può modificarlo.

Le riserve obbligatorie minime sono remunerate dalla BCN competente sulla base della media, ponderata per i giorni di calendario, del tasso delle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Il pagamento avviene il secondo giorno lavorativo TARGET2 successivo alla fine del periodo di mantenimento.

Detenzione indiretta tramite intermediario e segnalazione aggregata

L’istituzione può chiedere di detenere tutte le riserve minime indirettamente tramite un intermediario residente nello stesso Stato membro, soggetto a riserva minima e che svolga anche compiti amministrativi. Occorre un accordo che disciplini, almeno, l’eventuale accesso alle operazioni di politica monetaria e un preavviso minimo di 12 mesi; la BCN deve essere informata senza ritardo del preavviso.

Per i gruppi che consolidano le controllate nello stesso Stato membro, la società madre può chiedere di fungere da intermediario per le riserve del gruppo, con accordi separati con ciascuna entità. L’autorizzazione decorre dal primo periodo di mantenimento successivo alla concessione e dura per il tempo dell’accordo, salvo revoca. La revoca può avvenire in qualsiasi momento, anche per ragioni prudenziali, e la BCE può irrogare sanzioni sia all’intermediario sia all’istituzione interessata.

Se la società madre ottiene anche l’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata, il relativo accordo deve prevedere il possibile venir meno della detrazione forfettaria a livello individuale; la detrazione è automaticamente dedotta dalle riserve dell’intermediario. Le autorizzazioni pregresse rilasciate ai sensi del regolamento BCE/2003/9 restano valide.

Fusioni, scissioni e operazioni straordinarie

In caso di fusione efficace durante un periodo di mantenimento, l’ente incorporante assume gli obblighi dell’ente incorporato; si applicano le detrazioni forfettarie pertinenti e, ai fini della verifica dell’adempimento, si considerano i saldi di entrambe le entità. Nel periodo immediatamente successivo, il calcolo delle riserve si basa sulla somma degli aggregati soggetti a riserva delle entità coinvolte, con una sola detrazione forfettaria, secondo le regole del regolamento (UE) 2021/379.

In caso di scissione, gli enti beneficiari assumono gli obblighi dell’ente scisso per la quota di aggregato loro attribuita; le riserve sono ripartite proporzionalmente e la detrazione forfettaria si applica a ciascun beneficiario. Regole transitorie valgono fino alla prima segnalazione dei rispettivi aggregati soggetti a riserva.

Adesione di uno Stato membro all’euro

Quando uno Stato membro adotta l’euro, il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di fissare il periodo di mantenimento transitorio, le modalità di calcolo dell’aggregato soggetto a riserva e i termini per calcolo e verifica. Il Comitato esecutivo può inoltre consentire, per i periodi rilevanti, la detrazione di passività verso istituzioni stabilite nello Stato membro aderente, con eventuali regole tecniche di calcolo.

Entrata in vigore, applicazione e abrogazione

Il regolamento produce effetti dal quinto giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è applicabile dal 26 giugno 2021; l’articolo 3 si applica dal 28 luglio 2021, primo giorno del quinto periodo di mantenimento del 2021. Il regolamento (CE) n. 1745/2003 è abrogato dal 26 giugno 2021 e i riferimenti ad esso si intendono fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza.

Disposizioni principali

Soggetti obbligati e ambito soggettivo

Gli obblighi di riserva minima si applicano agli enti creditizi autorizzati o esenti dall’autorizzazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE e alle succursali di enti creditizi situate in uno Stato membro dell’area dell’euro, quando l’ente ha sede legale o centrale fuori dall’area dell’euro. Le succursali fuori dall’area dell’euro di enti creditizi stabiliti nell’area dell’euro sono escluse.

Definizioni chiave

Sono definiti, tra gli altri, riserve obbligatorie minime, obblighi di riserva minima, BCN competente, conti di riserva, aggregato soggetto a riserva, coefficiente di riserva, periodo di mantenimento, saldo di fine giornata, giorno lavorativo BCN, giorno lavorativo TARGET2, residente, fusione e scissione.

Detenzione delle riserve e regola di base

Le istituzioni devono detenere, nel periodo di mantenimento, una media di saldi di fine giornata su uno o più conti di riserva pari o superiore all’importo calcolato ai sensi dell’articolo 6. Le riserve devono essere detenute in euro presso le BCN competenti; i conti di regolamento presso le BCN possono fungere da conti di riserva. Sono esclusi i fondi soggetti a restrizioni giuridiche, contrattuali, regolamentari o di altro tipo che impediscano il libero utilizzo durante il periodo di mantenimento.

Regole per istituzioni con più succursali nello stesso Stato membro

Se un’istituzione ha più succursali nello stesso Stato membro dell’area dell’euro, la sede legale o centrale, se presente nello Stato membro, risponde dell’adempimento degli obblighi; altrimenti l’istituzione deve designare una succursale. La BCN competente considera i saldi di fine giornata di tutte le succursali nello stesso Stato membro per verificare l’adempimento.

Esenzioni dagli obblighi di riserva minima

L’esenzione opera automaticamente in caso di revoca o rinuncia all’autorizzazione oppure di liquidazione ai sensi della direttiva 2001/24/CE. La BCE può concedere esenzioni, su richiesta della BCN competente, in caso di provvedimento di risanamento, congelamento dei fondi, sospensione/esclusione dall’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema o quando non sia opportuno imporre riserve minime. In quest’ultimo caso la BCE e le BCN valutano, tra l’altro, se l’istituzione persegua solo obiettivi specifici, sia vietata dallo svolgere attività bancaria concorrenziale o debba accantonare i depositi per finalità di sviluppo regionale/internazionale. Le esenzioni decorrono dall’inizio del periodo di mantenimento in cui si verifica l’evento.

Calcolo dell’aggregato soggetto a riserva

L’aggregato soggetto a riserva si calcola sulla base di depositi e titoli di debito emessi segnalati ai sensi del regolamento (UE) 2021/379. Si includono anche le passività verso succursali o sede centrale fuori dall’area dell’euro dello stesso ente. Sono escluse le passività verso altre istituzioni soggette e non esentate e quelle verso BCE o BCN dell’area dell’euro. Le istituzioni devono comunicare senza ritardo le esclusioni e fornire prova delle passività; per i titoli di debito fino a due anni, in mancanza di prova, si applica una detrazione forfettaria pubblicata dalla BCE.

Coefficienti di riserva e detrazione forfettaria

Si applica coefficiente 0% a depositi con durata prestabilita superiore a due anni, depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni, pronti contro termine e titoli di debito emessi con scadenza originaria fino a due anni. Si applica coefficiente 1% a ogni altra passività inclusa nell’aggregato. È prevista una detrazione forfettaria di 100.000 EUR nel calcolo delle riserve minime di ciascuna istituzione, fatti salvi gli obblighi speciali per intermediari e gruppi.

Notifica, conferma e revisione delle riserve minime

La BCN competente o l’istituzione calcola le riserve minime secondo le regole dell’articolo 6 e le notifica almeno tre giorni lavorativi BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento; l’altra parte le conferma entro l’ultimo giorno lavorativo BCN precedente. In difetto di risposta nei termini, opera la conferma tacita e l’importo notificato si applica al periodo. Le BCN possono anticipare i termini, definire le condizioni di revisione dell’aggregato e pubblicare i calendari; se mancano dati statistici, la BCN formula una stima basata su dati storici e altre informazioni pertinenti.

Periodo di mantenimento

Il periodo di mantenimento inizia il giorno di regolamento dell’operazione di rifinanziamento principale successiva alla riunione del Consiglio direttivo in cui è pianificata la valutazione dell’orientamento di politica monetaria e termina il giorno precedente l’inizio del periodo successivo. La BCE e le BCN pubblicano il calendario almeno tre mesi prima di ogni anno solare; il Consiglio direttivo può modificarlo con pubblicazione prima dell’inizio del periodo interessato.

Remunerazione delle riserve

La BCN competente remunera le riserve obbligatorie minime sulla base della media del tasso delle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, ponderato per i giorni di calendario, con arrotondamento al centesimo. La remunerazione è corrisposta il secondo giorno lavorativo TARGET2 successivo alla fine del periodo di mantenimento.

Detenzione indiretta tramite intermediario

Un’istituzione può chiedere di detenere tutte le riserve minime tramite un intermediario residente nello stesso Stato membro, soggetto a riserva minima e che svolga anche compiti amministrativi. Serve un accordo scritto che disciplini almeno accesso alle operazioni di politica monetaria e un preavviso minimo di 12 mesi. La società madre può operare come intermediario per il gruppo se consolida le controllate nello stesso Stato membro; anche in tal caso servono accordi con ciascuna istituzione del gruppo. L’autorizzazione decorre dal primo periodo di mantenimento successivo e può essere revocata, anche per ragioni prudenziali, con regole specifiche di decorrenza e preavviso. La BCE può irrogare sanzioni sia all’intermediario sia all’istituzione per la quale detiene le riserve.

Segnalazione aggregata dell’aggregato soggetto a riserva

Se una società madre è autorizzata a detenere le riserve indirettamente per il tramite di un intermediario, può chiedere anche di segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata per il gruppo, in conformità al regolamento (UE) 2021/379. L’accordo deve riconoscere la possibile perdita della detrazione forfettaria a livello individuale; in caso di autorizzazione, la detrazione forfettaria è automaticamente dedotta dalle riserve dell’intermediario. Le autorizzazioni pregresse ai sensi del regolamento BCE/2003/9 restano valide fino a revoca.

Fusioni e scissioni

Se una fusione ha effetto durante un periodo di mantenimento, l’ente incorporante assume gli obblighi dell’incorporata, con riduzione delle riserve per la detrazione forfettaria applicabile e verifica dell’adempimento sulla base dei saldi di entrambe. Nel periodo successivo si applica una sola detrazione forfettaria e il calcolo dell’aggregato si fonda sulla somma degli aggregati delle entità coinvolte, secondo l’allegato III del regolamento (UE) 2021/379. In caso di scissione, le istituzioni beneficiarie assumono gli obblighi pro quota, le riserve sono ripartite proporzionalmente e la detrazione forfettaria si applica a ciascuna beneficiaria; regole transitorie valgono fino alla segnalazione dei rispettivi aggregati.

Adesione all’euro di uno Stato membro

Se uno Stato membro adotta l’euro, il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di fissare un periodo di mantenimento transitorio, le modalità di calcolo dell’aggregato soggetto a riserva e i termini per calcolo e verifica. Il Comitato esecutivo può inoltre consentire la detrazione di passività verso istituzioni stabilite nello Stato aderente durante e subito dopo il periodo transitorio, con eventuali modalità di calcolo specifiche.

Verifica da parte delle BCN

Le BCN competenti possono verificare l’esattezza e la qualità delle informazioni sull’aggregato soggetto a riserva. Quando l’istituzione calcola i propri importi ai sensi dell’articolo 7, la BCN verifica la coerenza con i dati statistici segnalati ai sensi del regolamento (UE) 2021/379.

Abrogazione e decorrenza

Il regolamento (CE) n. 1745/2003 è abrogato dal 26 giugno 2021; i riferimenti ad esso si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza. Il regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione, si applica dal 26 giugno 2021 e l’articolo 3 si applica dal 28 luglio 2021.

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