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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1951

Regolamento (UE) 2018/1951 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca del brosme nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 per le navi battenti bandiera spagnola

Normativa europea32018R1951

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l'esaurimento del contingente 2018 relativo al brosme per la Spagna e dispone la chiusura immediata della pesca dello stock interessato. Da tale data è vietato alle navi spagnole catturare, conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare tali catture. Il regolamento è adottato sulla base del regime unionale di controllo della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Divieto di pesca del brosme per le navi battenti bandiera spagnola nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5, 6 e 7, a seguito dell'esaurimento del contingente 2018.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna che pescano lo stock di brosme (Brosme brosme) identificato come USK/567EI nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5, 6 e 7. L'effetto del regolamento è limitato al contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro indicato nell'allegato e opera a decorrere dalla data di chiusura fissata nell'allegato, ossia il 14.11.2018. Non risultano previste deroghe nel testo fornito.

Divieto di pesca del brosme per la Spagna nelle zone 5, 6 e 7

Il regolamento interviene per dare attuazione alla chiusura di un contingente di pesca 2018 già esaurito, in coerenza con il sistema unionale di controllo delle quote e con il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio sulle possibilità di pesca per il 2018. La Commissione, constatato l'esaurimento del contingente spagnolo per lo stock di brosme, dispone il divieto di ulteriori catture e delle operazioni connesse.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il provvedimento riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna. L'oggetto del divieto è lo stock USK/567EI, corrispondente al brosme (Brosme brosme), nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5, 6 e 7. Il testo non prevede altre categorie di soggetti né esclusioni specifiche.

Esaurimento del contingente

Ai sensi dell'articolo 1, il contingente di pesca assegnato per il 2018 alla Spagna per lo stock indicato si considera esaurito dalla data stabilita nell'allegato. L'allegato riporta come data di chiusura il 14.11.2018, che costituisce quindi il momento dal quale opera la chiusura della possibilità di pesca.

Divieti operativi

L'articolo 2 vieta, dalla data di chiusura:

  • le attività di pesca dello stock interessato da parte delle navi spagnole;
  • la conservazione a bordo delle catture effettuate dopo tale data;
  • il trasferimento delle catture;
  • il trasbordo;
  • lo sbarco delle catture dello stock in questione.

Il divieto è formulato in modo ampio e copre non solo la cattura, ma anche tutte le operazioni successive sulle catture ottenute dopo la data di chiusura.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Constatazione dell'esaurimento del contingente

L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro indicato nell'allegato per lo stock ivi indicato si considera esaurito dalla data fissata nell'allegato. Per la Spagna, il contingente relativo al brosme è chiuso dal 14.11.2018.

Divieto di pesca e operazioni correlate

L'articolo 2 vieta, a decorrere dalla data di chiusura indicata nell'allegato, le attività di pesca dello stock da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro indicato o in esso immatricolate. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Base giuridica e contesto normativo

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2, in relazione al regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio che fissa i contingenti per il 2018. Il considerando rileva che le informazioni pervenute alla Commissione attestano l'esaurimento del contingente assegnato.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrolli e contingenti ittici

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