Regolamento (UE) 2018/1912
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 regole uniformi per agevolare e armonizzare la prova delle cessioni intracomunitarie esenti da IVA. Vengono previste due presunzioni refutabili circa l’avvenuta spedizione o trasporto dei beni, fondate su specifici documenti e dichiarazioni del cessionario. Inoltre, sono dettagliati gli obblighi di registrazione connessi al regime di call-off stock per il soggetto che trasferisce i beni e per il destinatario. Le disposizioni si applicano dal 1º gennaio 2020.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 introducendo presunzioni e obblighi documentali per le esenzioni IVA sulle operazioni intracomunitarie e regole di tenuta dei registri nel regime di call-off stock.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni intracomunitarie, in particolare alle operazioni di spedizione o trasporto di beni da uno Stato membro a un altro ai fini dell’esenzione di cui all’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, nonché ai soggetti passivi che trasferiscono beni e ai destinatari coinvolti nel regime di call-off stock ai sensi dell’articolo 17 bis della medesima direttiva. Rileva per le amministrazioni fiscali degli Stati membri chiamate a valutare la prova del trasporto/spedizione e può essere refutata dall’autorità fiscale. È applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica dal 1º gennaio 2020.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per le esenzioni intracomunitarie
Il regolamento interviene sul regime IVA delle cessioni intracomunitarie con l’obiettivo di uniformare le condizioni probatorie richieste per applicare l’esenzione e di ridurre l’incertezza giuridica derivante da prassi nazionali divergenti. Il contesto richiamato nei considerando è il piano d’azione IVA della Commissione e l’esigenza di contrastare le frodi transfrontaliere, in particolare quelle collegate alle esenzioni sulle cessioni intracomunitarie.
Ambito e finalità della riforma
La modifica riguarda il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, che attua la direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell’IVA. Il nuovo impianto introduce: (i) presunzioni refutabili sull’avvenuta spedizione o trasporto dei beni in un’altra destinazione intra-UE, utili per applicare l’esenzione dell’articolo 138 della direttiva; (ii) regole dettagliate sui documenti idonei a dimostrare la movimentazione dei beni; (iii) obblighi di registrazione per il regime di call-off stock, collegati agli articoli 17 bis e 243 della direttiva.
Presunzioni sulla spedizione o trasporto dei beni
L’articolo 45 bis inserito nel regolamento n. 282/2011 prevede due ipotesi alternative in presenza delle quali si presume che i beni siano stati spediti o trasportati da uno Stato membro verso una destinazione nella Comunità. Nel primo caso il venditore deve certificare la spedizione o il trasporto per proprio conto e possedere almeno due prove non contraddittorie provenienti da parti diverse e indipendenti; in alternativa, può combinare un documento della prima categoria con un documento della seconda categoria di prove. Nel secondo caso il venditore deve disporre di una dichiarazione scritta dell’acquirente, con contenuti specifici, e della stessa tipologia di prove documentali. La presunzione non è assoluta, poiché l’autorità fiscale può refutarla.
Dichiarazione dell’acquirente e documentazione probatoria
La dichiarazione scritta dell’acquirente deve indicare elementi puntuali: data di rilascio, dati identificativi dell’acquirente, natura e quantità dei beni, Stato membro di destinazione, data e luogo di arrivo e, se si tratta di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo. Deve inoltre essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione. Quanto alla prova della spedizione o del trasporto, il regolamento ammette documenti di trasporto (ad esempio CMR firmata, polizza di carico, fattura aerea, fattura dello spedizioniere) e ulteriori documenti quali polizze assicurative o prove bancarie del pagamento del trasporto, documenti ufficiali di autorità pubbliche che confermano l’arrivo nello Stato membro di destinazione e ricevute del depositario attestanti il deposito dei beni.
Regime di call-off stock: registri del trasferente
Per il regime di call-off stock, il nuovo articolo 54 bis impone al soggetto passivo che trasferisce i beni di tenere un registro con informazioni molto dettagliate, utili alla tracciabilità dell’operazione e al controllo fiscale. Devono risultare, tra l’altro, lo Stato membro di origine e la data di spedizione, i dati IVA del destinatario e del depositario, l’indirizzo del deposito, il valore, la descrizione e la quantità dei beni, nonché i dati relativi alle successive vicende dei beni: sostituzione del destinatario, cessione, verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 17 bis, paragrafo 7, e rispedizione dei beni.
Regime di call-off stock: registri del destinatario
Anche il soggetto passivo destinatario dei beni deve tenere un registro contenente i dati essenziali sul trasferente, sui beni ricevuti, sull’arrivo al deposito, sull’eventuale acquisto intracomunitario, sui prelievi dei beni e sui casi di distruzione, perdita o furto. Il regolamento prevede una semplificazione nel caso in cui i beni siano spediti o trasportati in regime di call-off stock a un depositario diverso dal destinatario: in tale ipotesi, il registro del destinatario non deve riportare alcune informazioni relative all’arrivo, ai prelievi e agli eventi distruttivi o di scomparsa.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma le disposizioni si applicano dal 1º gennaio 2020. Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con effetto armonizzante sulle modalità di prova e di registrazione nelle operazioni intracomunitarie.
Disposizioni principali
Presunzioni refutabili per le esenzioni delle cessioni intracomunitarie
Inserisce l’articolo 45 bis nel regolamento (UE) n. 282/2011. Ai fini dell’esenzione di cui all’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati da uno Stato membro verso una destinazione nella Comunità quando ricorrono due ipotesi alternative: (a) il venditore certifica la spedizione o il trasporto per proprio conto e possiede almeno due elementi di prova non contraddittori tra quelli elencati al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due parti indipendenti, oppure un elemento della lettera a) insieme a un elemento della lettera b); (b) il venditore possiede una dichiarazione scritta dell’acquirente, con contenuti specifici, e almeno due elementi di prova non contraddittori della lettera a), oppure un elemento della lettera a) insieme a un elemento della lettera b). La presunzione è refutabile dall’autorità fiscale.
Dichiarazione scritta dell’acquirente e termine di rilascio
Nell’ipotesi di cui all’articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera b), l’acquirente deve rilasciare al venditore una dichiarazione scritta che certifichi la spedizione o il trasporto effettuati dall’acquirente o da un terzo per suo conto e indichi lo Stato membro di destinazione. La dichiarazione deve contenere: data di rilascio, nome e indirizzo dell’acquirente, quantità e natura dei beni, data e luogo di arrivo, numero di identificazione del mezzo di trasporto se si tratta di cessione di mezzi di trasporto, e identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente. La dichiarazione va fornita entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.
Elementi di prova ammessi per il trasporto o la spedizione
L’articolo 45 bis, paragrafo 3, elenca i documenti accettati come prova: documenti di trasporto o spedizione, come CMR firmata, polizza di carico, fattura di trasporto aereo o fattura dello spedizioniere; inoltre polizza assicurativa o documenti bancari che attestano il pagamento del trasporto, documenti ufficiali di pubbliche autorità che confermano l’arrivo nello Stato membro di destinazione e ricevuta del depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito.
Obblighi di registrazione nel regime di call-off stock per il trasferente
Inserisce l’articolo 54 bis, paragrafo 1, imponendo al soggetto passivo che trasferisce beni in regime di call-off stock di tenere un registro con dati dettagliati: Stato membro di partenza e data di spedizione/trasporto; partita IVA del destinatario attribuita dallo Stato membro di destinazione; Stato membro di destinazione, partita IVA del depositario, indirizzo del deposito e data di arrivo; valore, descrizione e quantità dei beni arrivati; partita IVA del soggetto che sostituisce il destinatario alle condizioni dell’articolo 17 bis, paragrafo 6; base imponibile, descrizione, quantità, data della cessione e partita IVA dell’acquirente; base imponibile, descrizione, quantità, data e motivo del verificarsi di una delle condizioni di cui all’articolo 17 bis, paragrafo 7; valore, descrizione, quantità e data di rispedizione dei beni.
Obblighi di registrazione nel regime di call-off stock per il destinatario
L’articolo 54 bis, paragrafo 2, impone al soggetto passivo destinatario dei beni in call-off stock di tenere un registro contenente: partita IVA del soggetto che trasferisce i beni; descrizione e quantità dei beni destinati; data di arrivo al deposito; base imponibile, descrizione, quantità e data dell’acquisto intracomunitario ai sensi dell’articolo 17 bis, paragrafo 3, lettera b); descrizione, quantità e data del prelievo dei beni dal deposito su ordine del trasferente; descrizione, quantità e data di distruzione, perdita o furto dei beni, ovvero la data in cui tali eventi sono accertati. Se i beni sono spediti o trasportati a un depositario diverso dal destinatario, il registro di quest’ultimo non deve contenere le informazioni relative all’arrivo al deposito, ai prelievi e ai beni distrutti o mancanti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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