Regolamento (UE) 2018/1952
Regolamento (UE) 2018/1952 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dichiara esaurito il contingente di pesca 2018 per i berici assegnato alla Spagna e dispone la conseguente chiusura immediata delle attività di pesca relative a tale stock. Vieta, dalla data indicata nell’allegato, non solo la cattura, ma anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture. È un atto di esecuzione diretta e obbligatorio in tutti i suoi elementi per gli Stati membri.
Divieto di pesca dei berici (Beryx spp.) per le navi battenti bandiera spagnola nelle acque dell'Unione e internazionali di determinate zone, a seguito dell'esaurimento del contingente 2018.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna che operano sullo stock di berici (ALF/3X14-) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV. Il regolamento opera limitatamente al contingente di pesca assegnato per il 2018 e produce effetti dalla data di chiusura indicata nell'allegato, ossia dal 14.11.2018. Restano esclusi altri Stati membri e altri stock/specie non indicati nell'allegato.
Divieto di pesca dei berici per la Spagna nelle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV
Il regolamento interviene per dare attuazione alla chiusura di un contingente ittico già esaurito nel corso del 2018. La Commissione constata, sulla base delle informazioni ricevute, che le catture dei berici da parte di navi spagnole hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato alla Spagna, rendendo necessario il divieto immediato di prosecuzione della pesca.
Base normativa e presupposti
L'atto è adottato ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al sistema di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Nei considerando si richiama inoltre il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2017 e 2018, quale fonte del contingente annuale interessato.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna. L'oggetto materiale è lo stock di berici (Beryx spp.), identificato nell'allegato con il codice ALF/3X14-, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV. La misura non riguarda altri Stati membri né altri stock.
Esaurimento del contingente
L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2018 alla Spagna per lo stock indicato si considera esaurito dalla data indicata nell'allegato. Nell'allegato tale data di chiusura è fissata al 14.11.2018. Da tale momento il contingente non può più essere utilizzato.
Divieti operativi
L'articolo 2 introduce il divieto di pesca dello stock da parte delle navi interessate a decorrere dal 14.11.2018. Il divieto è formulato in modo ampio e copre non soltanto l'attività di cattura, ma anche le operazioni successive sulle catture effettuate dopo tale data:
- conservare a bordo;
- trasferire;
- trasbordare;
- sbarcare.
Entrata in vigore e natura dell'atto
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come usualmente per i regolamenti dell'Unione, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2018
Il contingente di pesca assegnato per il 2018 alla Spagna per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dalla data di chiusura stabilita nello stesso allegato, cioè il 14.11.2018.
Divieto di pesca e operazioni correlate
Dal 14.11.2018 è vietata alle navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna la pesca dello stock di berici (Beryx spp.) nelle zone indicate. Il divieto comprende espressamente la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data.
Base giuridica e contesto
Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al regime di controllo unionale della politica comune della pesca. Richiama inoltre il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2018.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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