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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1909

Regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock

Normativa europea32018R1909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul sistema di cooperazione amministrativa in materia di IVA per consentire un più efficace controllo del regime di call-off stock introdotto/simplificato dalla normativa unionale sull’IVA. A tal fine amplia le informazioni oggetto di scambio tra Stati membri, includendo specifici dati identificativi e valori delle operazioni, nonché le informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE. L’applicazione è differita al 1o gennaio 2020 per coordinarla con le modifiche sostanziali della direttiva IVA. Si tratta di un regolamento di modifica puntuale, immediatamente vincolante e direttamente applicabile.

Modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per rafforzare lo scambio di informazioni tra autorità fiscali sul regime di call-off stock ai fini del monitoraggio della corretta applicazione dell’IVA.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri e, indirettamente, ai soggetti passivi IVA coinvolti in operazioni rientranti nel regime di call-off stock e nelle relative comunicazioni informative previste dalla direttiva 2006/112/CE. Riguarda lo scambio automatizzato di dati raccolti presso i soggetti passivi in relazione a tali operazioni, nell’ambito della cooperazione amministrativa in materia di IVA. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 1o gennaio 2020; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio: scambio di informazioni sul regime di call-off stock

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 in materia di cooperazione amministrativa e lotta contro la frode IVA. La finalità è consentire un monitoraggio più efficace della corretta applicazione del regime di call-off stock, introdotto/simplificato nell’ambito della direttiva 2006/112/CE e delle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2018/1910.

Finalità della modifica

Il considerando principale evidenzia che, per garantire un adeguato controllo del nuovo assetto del call-off stock, le autorità competenti degli Stati membri devono poter accedere in modo automatizzato ai dati raccolti presso i soggetti passivi relativi a tali operazioni. Il regolamento interviene quindi sul circuito informativo tra amministrazioni fiscali, rafforzando la capacità di verifica incrociata.

Modifiche al regolamento (UE) n. 904/2010

L’articolo 1 sostituisce e integra parti dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 904/2010.

  • Alla lettera c) sono ricompresi:
    • i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera b);
    • i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno trasmesso, ai sensi dell’articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, le informazioni relative alle persone a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a).
  • Alla lettera e), la formulazione è ampliata per includere:
    • il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b), effettuate da ciascuna delle persone di cui alla lettera c), per ogni persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro;
    • per ciascuna persona che ha trasmesso le informazioni ai sensi dell’articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, il relativo numero di identificazione IVA;
    • le informazioni comunicate in merito a ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro.

Ambito soggettivo e funzionale

Il regolamento opera nel contesto dello scambio di informazioni tra autorità fiscali degli Stati membri, quindi riguarda le amministrazioni competenti in materia di IVA e, indirettamente, i soggetti passivi coinvolti nelle operazioni di call-off stock e nelle comunicazioni previste dalla disciplina IVA unionale. Non introduce un autonomo regime sostanziale per i contribuenti, ma rafforza gli strumenti di controllo e cooperazione amministrativa.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 1o gennaio 2020, data scelta per allinearla all’applicazione delle modifiche derivanti dalla direttiva (UE) 2018/1910. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rapporti con altri atti dell’Unione

La modifica è strettamente collegata:

  • alla direttiva 2006/112/CE sul sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
  • alla direttiva (UE) 2018/1910, che interviene sull’armonizzazione e semplificazione di alcune norme IVA negli scambi tra Stati membri;
  • al regolamento (UE) n. 904/2010, che disciplina la cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di IVA.

In sostanza, il regolamento non opera isolatamente, ma come misura di coordinamento amministrativo a supporto della disciplina sostanziale del call-off stock.

Disposizioni principali

Integrazione dello scambio di informazioni ex articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010

Vengono modificati i dati che le autorità fiscali degli Stati membri devono scambiarsi: alla lettera c) sono inclusi i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera b), nonché i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno trasmesso le informazioni previste dall’articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE. Alla lettera e) è estesa la descrizione del valore totale delle operazioni, includendo anche, per ciascuna persona che ha trasmesso tali informazioni, il relativo numero di identificazione IVA e i dati comunicati su ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro.

Finalità di monitoraggio del regime di call-off stock

La modifica è giustificata dall’esigenza di garantire un adeguato monitoraggio della semplificazione prevista dalla direttiva 2006/112/CE per il regime di call-off stock, consentendo alle autorità competenti un accesso automatizzato ai dati raccolti presso i soggetti passivi relativi a tali operazioni.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 1o gennaio 2020, in coerenza con la data di applicazione delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2018/1910.

Come è indicizzato

Materiefiscalità indirettaivacooperazione amministrativalotta alla frode fiscale

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