Regolamento (UE) 2018/1889
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1889 della Commissione, del 4 dicembre 2018, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga di sei mesi i periodi transitori previsti per il trattamento prudenziale delle esposizioni degli enti verso controparti centrali di paesi terzi. La misura evita, fino al 15 giugno 2019, un aumento immediato dei requisiti di fondi propri e degli oneri connessi per gli enti dell'Unione, in attesa del completamento delle procedure di riconoscimento delle CCP non ancora autorizzate. La Commissione giustifica l'intervento con il rischio di gravi perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e con la necessità di garantire continuità operativa nei servizi di compensazione.
Proroga di sei mesi dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali (CCP) di paesi terzi.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 e, per il profilo informativo collegato, ad alcune controparti centrali di paesi terzi rilevanti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Riguarda le esposizioni verso CCP di paesi terzi utilizzate per la compensazione di operazioni da enti stabiliti nell'Unione, nonché le CCP di paesi terzi che rientrano nel regime transitorio di notifica del margine iniziale. L'ambito è territoriale UE, con effetti anche sulle filiazioni di enti dell'Unione stabilite al di fuori dell'Unione. La proroga opera fino al 15 giugno 2019.
Proroga dei periodi transitori sui requisiti di fondi propri per esposizioni verso CCP di paesi terzi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1889 della Commissione interviene nel quadro della disciplina prudenziale applicabile alle esposizioni degli enti verso controparti centrali di paesi terzi. La finalità è evitare effetti destabilizzanti sui mercati finanziari e impedire che gli enti dell'Unione debbano applicare immediatamente requisiti di capitale più gravosi mentre sono ancora pendenti le procedure di riconoscimento di alcune CCP extra-UE.
Contesto normativo e ratio dell'intervento
La misura si innesta sul regolamento (UE) n. 575/2013, che disciplina i requisiti prudenziali per enti creditizi e imprese di investimento, e sul regolamento (UE) n. 648/2012, relativo agli strumenti derivati OTC, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni. I considerando evidenziano che i periodi transitori originari avrebbero dovuto scadere il 15 giugno 2014, ma sono stati già più volte prorogati per consentire il completamento delle procedure di riconoscimento delle CCP di paesi terzi e prevenire perturbazioni dei mercati internazionali.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La proroga riguarda gli enti stabiliti nell'Unione soggetti ai requisiti di fondi propri del regolamento (UE) n. 575/2013 e, per riflesso, le loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione quando risultino esposte verso CCP di paesi terzi. Sul versante del regolamento (UE) n. 648/2012, la proroga si applica anche al periodo di notifica limitata dell'importo totale del margine iniziale ricevuto da talune CCP di paesi terzi ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 5 bis.
Disposizione sostanziale: proroga di sei mesi
L'articolo 1 è la norma centrale e dispone che i periodi transitori di quindici mesi previsti dall'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dall'articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, già prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/815, sono ulteriormente prorogati di sei mesi fino al 15 giugno 2019. In tal modo, gli enti interessati mantengono temporaneamente il trattamento transitorio senza subire l'immediato incremento dei requisiti patrimoniali connessi alle esposizioni verso CCP non ancora riconosciute.
Motivazione pratica e impatto operativo
La Commissione sottolinea che l'AESFEM aveva già riconosciuto 32 CCP di paesi terzi, mentre altre erano ancora in attesa di riconoscimento e non sarebbero state definite entro il 15 dicembre 2018. Senza la proroga, gli enti dell'Unione esposti verso tali CCP avrebbero potuto essere costretti ad aumentare significativamente i fondi propri, con possibili conseguenze operative: ritiro dalla partecipazione diretta alle CCP, sospensione dei servizi di compensazione ai clienti e gravi perturbazioni nei mercati in cui tali infrastrutture operano.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con l'intento espresso di assicurare la continuità della proroga prima della scadenza del periodo vigente. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga dei periodi transitori
L'articolo 1 proroga di ulteriori sei mesi, fino al 15 giugno 2019, i periodi di quindici mesi previsti dall'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dall'articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, già prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/815.
Contesto e finalità della proroga
I considerando spiegano che la proroga serve a evitare perturbazioni dei mercati e un aumento significativo dei requisiti di fondi propri per gli enti esposti verso CCP di paesi terzi il cui riconoscimento non è ancora completato. Si richiama il fatto che la procedura di riconoscimento di numerose CCP di paesi terzi non sarà conclusa entro il 15 dicembre 2018.
Base giuridica e potere della Commissione
La Commissione agisce ai sensi dell'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, che consente, in circostanze eccezionali, l'adozione di un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio. La proroga è estesa anche ai termini dell'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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