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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1950

Regolamento (UE) 2018/1950 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca dell'eglefino nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b e 6a per le navi battenti bandiera spagnola

Normativa europea32018R1950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2018 assegnato alla Spagna per lo stock di eglefino nelle zone 5b e 6a e dispone la chiusura immediata della relativa pesca. Dal 14 novembre 2018 le navi spagnole non possono più pescare tale stock, né tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare le catture effettuate dopo quella data. Il provvedimento è adottato in attuazione del sistema unionale di controllo della pesca e delle possibilità di pesca fissate per il 2018.

Divieto di pesca dell'eglefino nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b e 6a per le navi battenti bandiera spagnola, a seguito dell'esaurimento del contingente 2018.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna che effettuano attività di pesca dello stock di eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b e 6a. Il divieto opera dal 14.11.2018, data di chiusura indicata nell'allegato, e riguarda le catture effettuate dopo tale data. Non disciplina altri Stati membri né altri stock ittici.

Divieto di pesca dell'eglefino nelle zone 5b e 6a per le navi spagnole

Il regolamento della Commissione interviene per dare attuazione al sistema di gestione dei contingenti ittici dell'Unione, constatando che le catture dello stock interessato hanno esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2018. La misura mira a evitare ulteriori prelievi oltre il limite consentito e a garantire il rispetto delle possibilità di pesca fissate dal Consiglio per l'anno 2018.

Base giuridica e contesto normativo

Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell'articolo 36, paragrafo 2, che consente la chiusura della pesca quando il contingente risulta esaurito. Tra i considerando, la Commissione richiama anche il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, che stabilisce per il 2018 le possibilità di pesca applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna. L'oggetto della chiusura è lo stock di eglefino, identificato come HAD/5BC6 A, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b e 6a. La data di chiusura indicata nell'allegato è il 14.11.2018.

Effetti della chiusura del contingente

A decorrere dalla data di chiusura, il contingente 2018 si considera esaurito e la pesca dello stock interessato è vietata. Il divieto non si limita alla cattura, ma si estende anche alle principali operazioni successive alla pesca:

  • conservazione a bordo;
  • trasferimento;
  • trasbordo;
  • sbarco delle catture effettuate dopo il 14.11.2018.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Presupposto: esaurimento del contingente 2018

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 alla Spagna per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dalla data di chiusura fissata nell'allegato stesso, cioè il 14.11.2018.

Divieto di attività di pesca e operazioni collegate

Dalla data di chiusura è vietato alle navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna pescare lo stock di eglefino indicato. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Ambito territoriale e stock interessato

Il divieto riguarda lo stock HAD/5BC6 A di eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b e 6a, con riferimento allo Stato membro Spagna.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinecontingenti itticicontrolli e divieti di cattura

Testo integrale

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