Sentenza del 07/02/2019 n. 3625 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha impugnato il riconoscimento del rimborso dell'ILOR versata dalla società britannica sulle royalties percepite da licenziatari italiani nel periodo 1 aprile 1982-31 marzo 1983. Secondo l'Amministrazione, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito avrebbe escluso l'imposizione italiana soltanto ai fini IRPEF e IRPEG, ma non ai fini ILOR. L'Ufficio ha quindi contestato l'interpretazione secondo cui le royalties, essendo soggette a ritenuta alla fonte e già imponibili nel Regno Unito, non potessero essere assoggettate anche all'ILOR italiana.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ufficio, confermando il diritto della società al rimborso dell'ILOR. Ha stabilito che le royalties corrisposte da soggetti italiani a una società residente nel Regno Unito e priva di stabile organizzazione in Italia non possono essere assoggettate contemporaneamente all'imposizione nel Regno Unito e all'ILOR in Italia. Tale conclusione deriva dall'applicazione della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, della normativa interna sull'ILOR e del principio di non discriminazione fiscale, interpretato come applicabile anche alle società. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito del 4 luglio 1960, ratificata con legge n. 1378 del 1962, come modificata dal Protocollo di Londra del 28 aprile 1969
La Convenzione impedisce che royalties percepite da una società residente nel Regno Unito siano assoggettate anche all'ILOR italiana quando risultano sottoposte all'imposizione fiscale nello Stato di residenza.
Legge 12 agosto 1962, n. 1378
Ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito.
Legge n. 194 del 1973
Ha ratificato il Protocollo di Londra del 28 aprile 1969, che ha modificato parzialmente la Convenzione Italia-Regno Unito.
D.P.R. n. 599 del 1973
art. 1, comma 2, lett. c)
La disciplina dell'ILOR deve essere interpretata nel senso di escludere l'imposizione sui redditi già assoggettati a ritenuta alla fonte e, in ogni caso, in modo conforme alla Convenzione contro le doppie imposizioni.
D.P.R. n. 897 del 1980
Norme richiamate dall'Ufficio a sostegno della pretesa impositiva, ma ritenute non idonee a superare il divieto convenzionale e il principio di non discriminazione fiscale.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Il principio di non discriminazione fiscale, pur formulato con riferimento alle persone fisiche, è stato interpretato dalla giurisprudenza europea come applicabile anche alle società.
Massime di principio
- Quando una società non residente, priva di stabile organizzazione in Italia, percepisce royalties da soggetti italiani e tali redditi sono imponibili nello Stato di residenza, occorre verificare la Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile prima di applicare tributi italiani ulteriori.
- Una convenzione contro le doppie imposizioni può impedire non solo l'applicazione delle imposte espressamente menzionate, ma anche di tributi interni sostanzialmente equivalenti o incompatibili con il risultato convenzionale, come l'ILOR nel caso esaminato.
- Le norme interne devono essere interpretate in conformità sia alla Convenzione applicabile sia ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea, incluso il divieto di discriminazione fiscale tra operatori residenti e non residenti.
- L'assenza di una stabile organizzazione in Italia è un elemento rilevante: in situazioni analoghe, la tassazione italiana delle royalties deve essere valutata distinguendo tra ritenute alla fonte, imposte dirette e imposizione attribuibile a una stabile organizzazione.
- Se il contribuente dimostra che il reddito è già soggetto a imposizione nello Stato di residenza e che la Convenzione vieta una doppia imposizione, può chiedere il rimborso dell'imposta italiana versata, impugnando il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione.
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