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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27388/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il caso riguarda il reclamo, poi rigettato, avverso il decreto ministeriale che aveva prorogato/applicato il regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. nei confronti di un condannato all'ergastolo per reati di tipo associativo. Il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato: la precedente posizione apicale del detenuto in un'organizzazione criminale di tipo 'ndranghetistico; la persistente operatività del sodalizio nell'area di riferimento; la capacità del detenuto di mantenere contatti con esponenti ancora liberi; un'ordinanza cautelare del 2023 e il successivo rinvio a giudizio per perdurante affiliazione alla cosca, letti come indici di rinnovata pericolosità. Con il ricorso per cassazione, il detenuto ha dedotto violazione dell'art. 41-bis ord. pen. e apparenza della motivazione, sostenendo che la decisione non avesse attualizzato i presunti indici di pericolosità, che i fatti richiamati dalla misura cautelare fossero risalenti (fino al 2017), che la restrizione inframuraria fosse ormai giustificata solo dal titolo definitivo di condanna e che già nel 2022 fossero cessate le esigenze speciali. Ha inoltre rilevato che la misura cautelare era stata poi attenuata con gli arresti domiciliari per ragioni di salute, che durante la detenzione domiciliare sanitaria del 2023 aveva tenuto condotta irreprensibile e che le sue condizioni patologiche sarebbero incompatibili con il regime speciale, profilo sul quale l'ordinanza impugnata non avrebbe svolto adeguato approfondimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha affermato che il giudizio richiesto in tema di art. 41-bis ord. pen. non è un accertamento di certezza probatoria, ma una prognosi ragionevole fondata sugli elementi acquisiti, con specifico rilievo del ruolo del soggetto nell'associazione, dell'ampiezza delle relazioni e della stabilità del legame con un'organizzazione tuttora operativa. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo non apparente, dando conto della posizione apicale del detenuto, della perdurante operatività del clan e dell'assenza di segnali di distacco dal contesto criminale, elementi idonei a sorreggere il mantenimento del regime differenziato. La Corte ha inoltre escluso che assumessero rilievo dirimente la concessione, in sede cautelare, degli arresti domiciliari per ragioni di salute o la pretesa incompatibilità sanitaria, osservando che le condizioni patologiche erano state esaminate e ritenute gestibili in carcere anche mediante richiamo per relationem a un precedente provvedimento del magistrato di sorveglianza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva

    La sospensione delle ordinarie regole trattamentali presuppone una valutazione prognostica di pericolosità qualificata e di attuale collegamento con la criminalità organizzata; non è richiesto un accertamento di certezza come quello proprio della responsabilità penale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    La memoria successiva è stata considerata nei limiti consentiti dalla disciplina processuale richiamata.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Si dispone l'omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In materia di regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il presupposto applicativo non richiede la prova piena di un fatto-reato, ma una ragionevole previsione, fondata su dati concreti, della persistente sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva.
  • Ai fini del mantenimento o dell'applicazione del 41-bis, possono essere valorizzati in via deduttiva il ruolo apicale del detenuto nel sodalizio, l'ampiezza delle relazioni criminali e la stabilità del vincolo con un'organizzazione ancora operativa.
  • Il giudizio di attualità della pericolosità in sede 41-bis è un accertamento prognostico di merito: se la motivazione del giudice di sorveglianza è effettiva e non apparente, il controllo di legittimità resta limitato alla violazione di legge.
  • La mera attenuazione di una misura cautelare per ragioni sanitarie non esclude di per sé la sussistenza dei presupposti per il regime speciale, se il giudice di merito spiega in modo non illogico perché permangono gli indici di collegamento con il sodalizio.
  • Le condizioni di salute del detenuto possono essere legittimamente valutate anche per relationem, mediante richiamo a provvedimenti già noti e specificamente acquisiti agli atti, quando essi contengano un adeguato approfondimento della compatibilità del quadro clinico con la detenzione.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieArresti domiciliari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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