Cassazione Penale, Sentenza n. 24602/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il decreto con cui il G.I.P. di Paola aveva disposto il sequestro preventivo diretto di denaro per €1.757.148,10 e, per equivalente, di beni mobili, mobili registrati e immobili, in relazione al reato previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi principali: (1) violazione di norme sulla competenza territoriale (art. 18 d.lgs. 74/2000 e artt. 8,22 c.p.p.), sostenendo che la sede della società fosse in Roma e che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto la sede fittizia valutando accertamenti del 2022 anziché la situazione del 2018; (2) vizio nella valutazione probatoria e nella motivazione (art. 192 e art. 234 c.p.p.), contestando la rilevanza e la concludenza di quattro indizi considerati dal Tribunale (domicilio professionale/fiscale in Amantea, pagamenti effettuati dal Pati, accertamento della Tenenza sulla inesistenza di sedi laziali, dichiarazione del Pati sulla disponibilità della documentazione in Amantea) e lamentando l'omissione di valutare elementi in favore della tesi difensiva (conti correnti e fatture 2017-2019).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione. La Corte rileva che la procura speciale allegata al ricorso era stata rilasciata dal Pati in quanto persona sottoposta a indagini e non nella veste di legale rappresentante della ITAP & SERVICE; pertanto non risultava che la società avesse conferito procura alle liti tramite il suo rappresentante legale. Poiché la società e il terzo interessato (proprietario dei beni, Grillo Costruzioni di Grillo Giuseppe & c. s.a.s.) hanno interessi autonomi, la mancata osservanza delle forme di rappresentanza previste dall'art. 100 c.p.p. determina la carenza di legittimazione e l'inammissibilità del ricorso. In conseguenza, la Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (importo indicato in dispositivo, testualmente euro 3.0 - da intendersi come €3.000).
Norme richiamate
Usato per indicare la costituzione del Tribunale di Cosenza nella composizione prevista per il riesame.
art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma delittuosa di riferimento (reato tributario) per la quale è stato disposto il sequestro preventivo.
art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza territoriale di Roma; la Corte non ha deciso sul merito della competenza perché ha rigettato il ricorso per motivi procedurali.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata come motivo di ricorso per cassazione (vizio di motivazione/violazione di norme processuali); la Corte ha ritenuto il motivo non esaminabile per inammissibilità procedurale.
art. 8, art. 22 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alla competenza territoriale; il difensore le ha invocate per contestare la valutazione sulla sede sociale.
Richiamata dal ricorrente in tema di valutazione probatoria; la Corte non si è pronunciata sul merito delle censure probatorie a causa dell'inammissibilità.
Citato dal ricorrente con riferimento alla produzione e valutazione della prova documentale; la Corte non ha esaminato la questione per difetto di legittimazione.
Fondamentale nella decisione: stabilisce l'esigenza di rappresentanza/mandato per i terzi interessati; l'assenza di una procura della società/terzo ha determinato la carenza di legittimazione e l'inammissibilità del ricorso.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato dal difensore per contestare l'utilizzabilità di una dichiarazione del Pati; la Corte ha rilevato la censura ma non l'ha approfondita per ragioni procedurali.
Richiamato per analogia: ai soggetti con interessi civilistici (come i terzi proprietari) è richiesto il conferimento di procura alle liti, a riprova dell'obbligo di adeguata rappresentanza.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, non essendovi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23 d.l. 28/10/2020, n. 137
Norma richiamata in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero depositata ai sensi della disposizione; non decisiva ai fini della statuizione sull'inammissibilità.
Costituzione, art. 25
Richiamato dal ricorrente (a garanzia dei diritti fondamentali); la Corte non si è spinta ad un esame di merito su tale profilo visto l'esito procedurale.
Massime di principio
- Se si impugna un provvedimento in nome o interesse di una società, bisogna allegare una procura alle liti che esplicitamente riporti la qualità del legale rappresentante e il conferimento di mandato da parte dell'ente; la procura rilasciata da un individuo come persona sottoposta a indagine non vale automaticamente per l'ente.
- La rappresentanza dei terzi interessati (es. proprietari dei beni sequestrati) richiede, a pena di inammissibilità, il conferimento di mandato specifico: è consigliabile che tutti i soggetti con interessi autonomi siano muniti di procura alle liti.
- Questioni di merito (es. competenza territoriale o valutazione degli indizi) possono non essere esaminate se sussistono vizi di forma o di legittimazione: curare preliminarmente la correttezza formale dell'impugnazione evita di perdere il merito per motivi procedurali.
- Per contestare la sede sociale o la fittizietà della sede è utile produrre documentazione anteriore ai fatti contestati (es. conti correnti, fatture, contratti, certificazioni della sede) per dimostrare la reale consistenza della sede al tempo rilevante.
- Quando si contestano motivazioni basate su indizi, è opportuno che il ricorso contenga puntuale comparazione probatoria e richiami documenti/atti prodotti in primo grado; l'omissione di elementi probatori rilevanti può rendere la censura debole.
- La Corte di cassazione può infliggere sanzioni pecuniarie in caso di ricorsi inammissibili quando non sia dimostrata l'assenza di colpa: valutare con il legale la fondatezza formale dell'impugnazione prima del deposito.
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