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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24600/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti deducevano: 1) nullità della citazione a giudizio in appello per mancato rispetto del termine di quarant giorni previsto dal novellato art. 601 c.p.p.; 2) vizio di conferma della responsabilità penale da parte della Corte d'Appello, lamentando che tale corte si fosse limitata a riprodurre le argomentazioni del primo giudice senza confrontarsi con i motivi di appello (in particolare sulla fittizietà delle operazioni fatturate) e contestando inoltre il diniego delle attenuanti generiche nonostante lo stato di incensuratezza degli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sulla prima doglianza (termine di 40 giorni) la Corte ha ritenuto inapplicabile la nuova disciplina introdotta dall'art. 601 c.p.p. retroattivamente: le Sezioni Unite avevano stabilito che il termine di 40 giorni è applicabile agli atti d'impugnazione proposti dal 1/07/2024, mentre l'appello dei ricorrenti era stato depositato anteriormente; pertanto la nullità non sussiste. Quanto alle altre censure, la Corte ha ritenuto che fossero generiche e non specifiche — si limitavano a reiterare le argomentazioni già svolte in appello senza un critico confronto con le motivazioni della sentenza impugnata — ed erano quindi inammissibili per carenza di specificità. La Corte ha inoltre dichiarato priva di efficacia la dichiarazione di adesione all'astensione di categoria presentata dai difensori. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    La norma novellata individua un termine di quaranta giorni per la comparizione nel giudizio d'appello; la Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui tale disciplina è applicabile agli atti d'impugnazione proposti dal 1/07/2024, escludendo quindi la retroattività rispetto ad appelli depositati anteriormente

  • art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Disposizione normativa che ha introdotto la modifica di cui all'art. 601 c.p.p.; la sua operatività temporale è stata chiarita dalle Sezioni Unite

  • Sez. U, n. 24124 del 27/06/2024; Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024

    dec. Sez. U 27/06/2024 nn. 24124 e 42125

    Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che la disciplina del termine di 40 giorni prevista dall'art. 601 c.p.p. si applica agli atti d'impugnazione proposti dal 1/07/2024, quindi non retroattivamente

  • Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 (Boutartour)

    Principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione che si limita a ripetere i motivi già dedotti in appello, senza contestare specificamente la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità

  • Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023 (Dalla Tomba)

    Indirizzo secondo cui la dichiarazione di adesione all'astensione di categoria, senza tempestiva richiesta di discussione orale, è priva di efficacia nel giudizio di cassazione e non legittima l'assenza del difensore dall'udienza camerale

Massime di principio

  • La novella dell'art. 601 c.p.p. (termine di 40 giorni) non si applica retroattivamente: verificare sempre la data di deposito dell'atto d'impugnazione rispetto al 1/07/2024 prima di invocare nullità per mancato rispetto del termine
  • In Cassazione non è sufficiente reiterare pedissequamente i motivi svolti in appello: il ricorso deve indicare errori di diritto chiaramente individuati e confrontarsi criticamente con la motivazione della corte di merito
  • Le doglianze generiche o meramente ripetitive sono causa di inammissibilità e possono comportare la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende
  • La sola incensuratezza è di per sé insufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche; occorre dimostrare elementi concreti rilevanti (comportamento riparatorio, regolarità processuale, altri fatti attenuanti)
  • L'adesione collettiva ad uno sciopero/astensione proclamato dall'ordine degli avvocati non esime automaticamente dalla partecipazione al giudizio di cassazione: è necessaria una tempestiva e motivata istanza processuale per la rinuncia alla discussione orale
  • Prima di formulare doglianze procedurali, confrontarsi con la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) e con le date di efficacia delle modifiche normative per evitare eccezioni manifestamente infondate

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