Cassazione Penale, Sentenza n. 24600/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti deducevano: 1) nullità della citazione a giudizio in appello per mancato rispetto del termine di quarant giorni previsto dal novellato art. 601 c.p.p.; 2) vizio di conferma della responsabilità penale da parte della Corte d'Appello, lamentando che tale corte si fosse limitata a riprodurre le argomentazioni del primo giudice senza confrontarsi con i motivi di appello (in particolare sulla fittizietà delle operazioni fatturate) e contestando inoltre il diniego delle attenuanti generiche nonostante lo stato di incensuratezza degli imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sulla prima doglianza (termine di 40 giorni) la Corte ha ritenuto inapplicabile la nuova disciplina introdotta dall'art. 601 c.p.p. retroattivamente: le Sezioni Unite avevano stabilito che il termine di 40 giorni è applicabile agli atti d'impugnazione proposti dal 1/07/2024, mentre l'appello dei ricorrenti era stato depositato anteriormente; pertanto la nullità non sussiste. Quanto alle altre censure, la Corte ha ritenuto che fossero generiche e non specifiche — si limitavano a reiterare le argomentazioni già svolte in appello senza un critico confronto con le motivazioni della sentenza impugnata — ed erano quindi inammissibili per carenza di specificità. La Corte ha inoltre dichiarato priva di efficacia la dichiarazione di adesione all'astensione di categoria presentata dai difensori. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 601 cod. proc. pen.
La norma novellata individua un termine di quaranta giorni per la comparizione nel giudizio d'appello; la Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui tale disciplina è applicabile agli atti d'impugnazione proposti dal 1/07/2024, escludendo quindi la retroattività rispetto ad appelli depositati anteriormente
art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Disposizione normativa che ha introdotto la modifica di cui all'art. 601 c.p.p.; la sua operatività temporale è stata chiarita dalle Sezioni Unite
Sez. U, n. 24124 del 27/06/2024; Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024
dec. Sez. U 27/06/2024 nn. 24124 e 42125
Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che la disciplina del termine di 40 giorni prevista dall'art. 601 c.p.p. si applica agli atti d'impugnazione proposti dal 1/07/2024, quindi non retroattivamente
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 (Boutartour)
Principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione che si limita a ripetere i motivi già dedotti in appello, senza contestare specificamente la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità
Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023 (Dalla Tomba)
Indirizzo secondo cui la dichiarazione di adesione all'astensione di categoria, senza tempestiva richiesta di discussione orale, è priva di efficacia nel giudizio di cassazione e non legittima l'assenza del difensore dall'udienza camerale
Massime di principio
- La novella dell'art. 601 c.p.p. (termine di 40 giorni) non si applica retroattivamente: verificare sempre la data di deposito dell'atto d'impugnazione rispetto al 1/07/2024 prima di invocare nullità per mancato rispetto del termine
- In Cassazione non è sufficiente reiterare pedissequamente i motivi svolti in appello: il ricorso deve indicare errori di diritto chiaramente individuati e confrontarsi criticamente con la motivazione della corte di merito
- Le doglianze generiche o meramente ripetitive sono causa di inammissibilità e possono comportare la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende
- La sola incensuratezza è di per sé insufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche; occorre dimostrare elementi concreti rilevanti (comportamento riparatorio, regolarità processuale, altri fatti attenuanti)
- L'adesione collettiva ad uno sciopero/astensione proclamato dall'ordine degli avvocati non esime automaticamente dalla partecipazione al giudizio di cassazione: è necessaria una tempestiva e motivata istanza processuale per la rinuncia alla discussione orale
- Prima di formulare doglianze procedurali, confrontarsi con la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) e con le date di efficacia delle modifiche normative per evitare eccezioni manifestamente infondate
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24593/2025 del 04/07/2025
- Sentenza penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24595/2025 del 04/07/2025
- Sentenza penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24596/2025 del 04/07/2025
- Sentenza penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24597/2025 del 04/07/2025
- Sentenza penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24602/2025 del 04/07/2025
- Sentenza penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24605/2025 del 04/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →