Cassazione Civile, Ordinanza n. 01765/2026 del 26/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una precedente sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici che aveva dichiarato la nullità di un atto di donazione del 1985, limitatamente a un terreno qualificato come demanio collettivo. L'originario interessato aveva chiesto la correzione materiale della sentenza ai sensi dell'art. 288 c.p.c., affinché fosse chiarito che la declaratoria di nullità si riferiva precisamente all'atto di donazione e alla porzione di terreno identificata in catasto; aveva inoltre chiesto i conseguenti incombenti di annotazione nei registri immobiliari. In via subordinata, aveva sollecitato l'avvio d'ufficio di un procedimento volto a dichiarare nullo e inefficace l'atto di donazione nella parte riguardante il terreno in questione. La resistente si era opposta eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione, l'inammissibilità della correzione e il difetto di giurisdizione commissariale. I successori dell'originario ricorrente hanno impugnato la sentenza del Commissario deducendo: 1) violazione delle norme sugli usi civici e sulla giurisdizione del Commissario, perché questi avrebbe erroneamente declinato la propria giurisdizione sull'accertamento della invalidità di atti di disposizione di terre demaniali collettive; 2) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, perché il Commissario avrebbe deciso su una domanda non proposta; 3) ultrapetizione/extrapetizione; 4) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per avere il giudice deciso su una questione di giurisdizione sollevata solo in memoria, senza assegnare un termine per il contraddittorio. Nel corso del giudizio di cassazione è intervenuto un regolamento di giurisdizione delle Sezioni Unite, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sul medesimo contenzioso; preso atto di ciò, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse, mentre la controricorrente ha insistito per il rigetto e per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di invalidità della procura e ha rilevato che il successivo regolamento di giurisdizione delle Sezioni Unite, affermando la giurisdizione del giudice ordinario, rendeva il ricorso inammissibile, perché smentiva la tesi dei ricorrenti e precludeva ogni ulteriore decisione nel merito. Ha inoltre osservato, in via incidentale, che non sussisteva litispendenza tra l'appello proposto contro la sentenza commissariale e il ricorso per cassazione, poiché si tratta di mezzi di impugnazione diversi e non cumulabili. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti in solido alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato; ha invece negato la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
art. 288 c.p.c.
richiamato come base dell'istanza di correzione della sentenza commissariale, ma ritenuto non idoneo a risolvere la questione sostanziale posta
art. 2655 c.c.
richiamato per le conseguenti annotazioni della sentenza e dell'ordinanza di correzione a margine della trascrizione dell'atto
art. 2652 c.c.
richiamato per l'annotazione della domanda giudiziale nei registri immobiliari
art. 29 l. n. 1766/1927
richiamato dai ricorrenti come norma attributiva della giurisdizione del Commissario in materia di usi civici
art. 1 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla giurisdizione
art. 1407 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, senza specifica ulteriore indicazione nel testo
art. 2907 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, senza specifica ulteriore indicazione nel testo
art. 24 Cost.
richiamato per la censura di violazione del diritto di difesa e del contraddittorio
art. 101 c.p.c.
richiamato per il principio del contraddittorio; la Corte non affronta il merito delle censure perché dichiara il ricorso inammissibile
art. 112 c.p.c.
richiamato per il vizio di ultrapetizione/extrapetizione
art. 31 l. n. 1766/1927
richiamato dai ricorrenti a sostegno della disciplina speciale degli usi civici
art. 76 r.d. n. 332/1928
richiamato dai ricorrenti quale norma della disciplina speciale sugli usi civici
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione
art. 374 c.p.c.
richiamato per la rimessione alla Prima Presidenza sulla questione di giurisdizione
art. 32 l. n. 1766/1927
richiamato nella motivazione come norma che prevede il reclamo alla corte d'appello per determinate decisioni dei commissari agli usi civici
art. 111 Cost.
richiamato nella motivazione come base del ricorso per cassazione avverso le decisioni del commissario per questioni diverse da quelle devolute al reclamo
art. 92 c.p.c.
richiamato per escludere la compensazione delle spese
art. 96 c.p.c.
richiamato con istanza della controricorrente per responsabilità aggravata, poi disattesa
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
comma 1-quater e comma 1-bis
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
legge n. 228/2012
richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, interviene un regolamento di giurisdizione che afferma la giurisdizione del giudice ordinario sul medesimo rapporto, il ricorso che contestava quella giurisdizione diventa inammissibile, perché la successiva statuizione rende incompatibile l'ulteriore decisione della Corte sulla tesi dedotta.
- La litispendenza non ricorre quando contro la stessa decisione vengano proposti due diversi mezzi di impugnazione, di cui solo uno previsto dalla legge per quel tipo di pronuncia: in tal caso opera il criterio dell'ammissibilità del gravame, non quello del simultaneo esercizio della giurisdizione da parte di due giudici competenti.
- Nel sistema degli usi civici, l'individuazione del rimedio impugnatorio dipende dal contenuto della decisione del Commissario: per le questioni espressamente devolute alla disciplina del reclamo, si procede davanti alla corte d'appello; per le altre questioni, il rimedio è il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
- La correzione materiale della sentenza non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione della validità ed efficacia dell'atto negoziale oggetto di causa, quando l'operazione richiesta implica un accertamento sostanziale non riconducibile a un mero errore materiale o di intestazione.
- La sanzione di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede una valutazione discrezionale del giudice e non può essere disposta in mancanza di ragioni sufficienti emergenti dagli atti.
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