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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25623/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del GUP di Rimini che lo aveva condannato, deducendo violazione degli artt. 581 (specificità dell'atto di appello), 591 e 592 c.p.p. e chiedendo la cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e). Aveva sostenuto che l'atto di appello non era generico ma conteneva motivi specifici: (i) la riqualificazione del fatto da rapina propria a furto con strappo (contestando la ricostruzione dei fatti e sostenendo che la violenza aveva colpito la cosa e non la persona); (ii) la censura circa la responsabilità per lesioni personali e l'aggravante del nesso teleologico (sostenendo che la caduta della vittima fosse una conseguenza indiretta non voluta); (iii) doglianze sulla dosimetria della pena. La Corte di appello aveva invece valutato i singoli motivi e ritenuto che l'appello fosse aspecifico rispetto alla motivazione di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando che l'atto di appello mancava dei requisiti di specificità sia intrinseca (non genericità delle doglianze) sia estrinseca (confutazione puntuale degli argomenti della sentenza impugnata). Ha ritenuto che la prima sentenza avesse adeguatamente ricostruito la condotta sulla scorta delle dichiarazioni della vittima, delle immagini di videosorveglianza e del referto medico, giustificando la qualificazione in termini di rapina propria e la responsabilità per lesioni connessa al nesso teleologico. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali per il grado e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Richiama l'obbligo di specificità dell'atto di appello: devono essere enunciati con precisione i capi e i punti della decisione impugnata e i motivi in fatto e diritto. La Corte interpreta la norma nel senso che l'appello non può limitarsi a censure generiche ma deve confutare gli specifici passaggi motivazionali del primo giudice.

  • art. 581, comma 1-bis c.p.p. (introdotto dal D.L.vo n.150/2022, art.33)

    Definisce ulteriormente la specificità richiesta: per ogni richiesta devono essere enunciati puntualmente i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nella decisione impugnata. La Corte lo utilizza per confermare l'inammissibilità dell'atto di appello aspecifico.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione sollevati dal ricorrente (violazione di norme di diritto, vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché fondati su un atto di appello privo dei requisiti di specificità.

  • art. 591 e 592 c.p.p.

    Norme sul contenuto e sui requisiti dell'atto di impugnazione (richieste e motivi). La Corte ha richiamato la loro funzione integrativa del principio di specificità dell'appello.

  • Sez. Un., n. 8825 del 27/10/2016 (Giurisprudenza)

    Principio consolidato secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità se non enuncia e argomenta criticamente i passaggi fattuali o giuridici della decisione impugnata; la Corte lo applica per valutare l'atto di appello.

  • art. 1, co. 55, legge 23 giugno 2017 n. 103

    Novella che ha recepito l'esigenza di specificità dell'atto di appello; la Corte la richiama a supporto della nozione normativa di specificità.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena. Viene richiamato per spiegare che la dosimetria della pena in primo grado era stata motivata correttamente con riferimento agli indici di cui all'art. 133 (entità del fatto, precedenti, condotta risarcitoria, ecc.) e che l'appello non aveva prospettato censure concrete.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibile corresponsione di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00.

  • artt. 610 e 611 c.p.p.

    Richiamati relativamente alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e l'assenza di trattazione orale per mancata richiesta rituale; la Corte prende atto della procedura seguita.

Massime di principio

  • L'atto di appello deve indicare con precisione i capi e i punti della decisione impugnata e contenere motivi enunciati e argomentati che confutino i singoli passaggi della motivazione del primo giudice; censure generiche o astratte rischiano l'inammissibilità.
  • Per ottenere la riqualificazione del fatto (es. da rapina a furto con strappo) l'appellante non può limitarsi ad affermazioni teoriche: deve contestare puntualmente la ricostruzione fattuale (es. dichiarazioni della vittima, referti, immagini) e dimostrare l'assenza degli elementi caratterizzanti l'ipotesi alternativa.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo o dell'aggravante del nesso teleologico richiede una argomentazione diretta sui fatti e sulla dinamica causale: sostenere che la lesione sia stata un 'effetto indiretto' senza confutare la prova della volizione o della condotta violenta non è sufficiente.
  • Le doglianze sulla dosimetria della pena devono contrapporre valutazioni concrete e puntuali ai criteri applicati dal primo giudice (art. 133 c.p.): mere affermazioni di eccesso o generiche richieste di ricalcolo sono inadeguate.
  • Se l'appello è dichiarato inammissibile e il ricorso per cassazione risulta manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); è quindi essenziale curare la specificità dell'atto e la confutazione illustrata dei passaggi motivazionali.

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