Cassazione Civile, Sentenza n. 3773/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla richiesta di rimborso dell'Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) versata per l'anno d'imposta 2019 per EUR 7.356,60. In primo grado la CTP di Napoli aveva rigettato il ricorso di Energas contro il diniego al rimborso; la CGT di secondo grado della Campania aveva invece accolto l'appello di Energas ritenendo l'IRBA incompatibile con la direttiva UE 2008/118 (secondo la giurisprudenza della CGUE) e statuendo che il rimborso era dovuto a meno che l'Amministrazione non provasse la traslazione dell'imposta sul consumatore finale. La Regione Campania ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, violazione di norme processuali e sostanziali (onere della prova sulla traslazione, natura e destinazione della imposta, finalità specifica della norma regionale), e chiedendo la rettifica della decisione che aveva riconosciuto il rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione, udite le parti e il pubblico ministero, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso proposto dalla società contribuente (Energas). La Corte ha ritenuto che: a) l'IRBA, per come disciplinata dalla normativa nazionale e regionale richiamata, costituisce un tributo di natura erariale/tributo proprio derivato e che la sua gestione attuativa (accertamento, riscossione, registri, modalità) è stata attribuita a organi statali (Agenzia delle dogane e dei monopoli); b) la legge regionale istitutiva non aveva la finalità specifica richiesta dalla Direttiva 2008/118/CE, sicché l'IRBA risultava incompatibile con il diritto UE e doveva essere disapplicata anche per le annualità anteriori alla soppressione; c) la legittimazione passiva per le azioni di rimborso dell'IRBA spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e non alle Regioni, atteso il marginale ruolo delle Regioni nell'attuazione; d) eventuali eccezioni procedurali sollevate dalla Regione in controricorso (come la mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate ex art. 29 l. 428/1990) non potevano essere ulteriormente valutate in cassazione perché avrebbero richiesto nuovi accertamenti di fatto. In conseguenza la sentenza favorevole a Energas è stata annullata e la richiesta di rimborso della società è stata dichiarata inammissibile in questa sede.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 398 del 1990
Disciplina originaria dell'IRBA: attribuisce la facoltà alle Regioni di istituire un'imposta regionale sulla benzina; con successive modifiche ha cambiato soggetto obbligato al versamento e la modalità di riscossione. La Corte ha richiamato la norma come base normativa storica dell'IRBA.
legge regionale Campania n. 28 del 2003
Norma regionale istitutiva dell'IRBA in Campania che prevedeva destinazione del gettito a favore di un fondo per le ASL e per incrementi di capitale societario; la Corte ha ritenuto che detta destinazione non costituisse la 'finalità specifica' richiesta dalla direttiva UE.
legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021)
Disposizione che ha abrogato l'IRBA a livello nazionale, con salvezza apparente degli effetti delle obbligazioni già insorte; la Corte ha stabilito che, per incompatibilità con il diritto UE, va comunque disapplicata anche per gli anni precedenti.
legge regionale Campania n. 5 del 2021
Norma regionale che ha recepito l'abrogazione dell'IRBA a decorrere dal periodo d'imposta 2021; la Corte ha ritenuto che la disapplicazione debba valere anche per le annualità pregresse in caso di incompatibilità con la direttiva UE.
Direttiva 2008/118/CE
Stabilisce che imposte indirette applicate a prodotti soggetti ad accisa devono perseguire una 'finalità specifica' non meramente di bilancio; la Corte ha confermato la giurisprudenza della CGUE che considera l'IRBA incompatibile perché priva di finalità specifica.
legge n. 549 del 1995
Ha riformato aspetti attuativi dell'IRBA attribuendo compiti di accertamento e riscossione agli uffici tecnici statali; la Corte ha dedotto da ciò il marginale ruolo delle Regioni e la legittimazione passiva dell'Agenzia delle dogane.
legge n. 428 del 1990
Previsione che imponeva comunicazioni/adempimenti procedurali per istanze di rimborso; la Corte ha ritenuto però che questioni procedurali nuove non possano essere introdotte in cassazione per non retroagire su fatti non accertati dal giudice di merito.
codice di procedura civile
art. 360, primo comma, n. 3
Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di norme di diritto e falsa applicazione; richiamato come parametro di valutazione dei motivi proposti dalla Regione.
Massime di principio
- Quando una imposta regionale derivata è stata disciplinata e attuata con modalità stabilite dallo Stato (accertamento, riscossione, registri, ecc.), la legittimazione passiva per richieste di rimborso tende a spettare all'ente statale che ha gestito l'attuazione (es. Agenzia delle dogane), non alla Regione che ha avuto ruolo meramente 'tesoriere'.
- Se la disciplina di una imposta risulta incompatibile con la normativa UE (ad es. manca la 'finalità specifica' richiesta dalla Direttiva 2008/118/CE), il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna anche con riferimento alle obbligazioni pregresse, sicché l'imposta può risultare non dovuta per anni anteriori alla sua abrogazione nazionale.
- Sull'onere della prova riguardo alla traslazione dell'imposta sul consumatore finale, la giurisprudenza comunitaria e nazionale considera rilevante che l'Amministrazione possa dover provare la traslazione quando questa integra un fatto impeditivo del diritto al rimborso; tuttavia, questioni processuali e di onere probatorio possono essere decise differentemente a seconda dell'assetto normativo e della fondatezza dell'incompatibilità con il diritto UE.
- In giudizio di cassazione non è possibile introdurre nuove questioni di fatto o nuovi temi che richiedano indagini o accertamenti non svolti dal giudice di merito; pertanto le eccezioni procedurali non sollevate o non valutate nel merito non possono essere valorizzate in sede di legittimità.
- Prima di proporre un'azione di rimborso per tributi regionali derivati, è necessario valutare: a) la compatibilità della norma con il diritto UE (esistenza di finalità specifica), b) quale ente ha la legittimazione passiva in base alle modalità operative e di riscossione, e c) il corretto adempimento dei presupposti procedurali previsti dalla legge per la presentazione dell'istanza.
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