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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3768/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione da parte dell'ADM contro la sentenza della CTR Campania che aveva accolto gli appelli della SAP e annullato diversi avvisi di pagamento e atti sanzionatori relativi all'Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (IRBA) per l'anno 2016. L'ADM sosteneva che la CTR avesse erroneamente disapplicato la disciplina nazionale e regionale che prevedeva una "clausola di salvezza" per le obbligazioni già insorte, e che l'IRBA fosse compatibile con il diritto UE in quanto mera addizionale non in contrasto con la direttiva sulle accise.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso principale dell'ADM ritenendo infondato il motivo. Ha confermato che, alla luce dell'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia dell'UE (in particolare nella causa C-255/20) dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, un'imposta regionale sulle vendite di benzina priva di una "finalità specifica" è incompatibile con il diritto UE. Di conseguenza la norma nazionale/regionali che istituiva l'IRBA e la clausola di salvezza, pur successivamente abrogativa, non potevano essere mantenute in vita per le obbligazioni pregresse perché contrastanti con il diritto unionale: il giudice nazionale deve disapplicare la norma incompatibile anche con efficacia retroattiva nei rapporti ancora pendenti. Per tali ragioni il ricorso dell'ADM è rigettato e gli ulteriori motivi del ricorso incidentale della SAP sono dichiarati assorbiti; quindi restano annullati gli atti impugnati.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504/1995, art. 14

    Norma richiamata come titolo degli avvisi di pagamento emessi dall'ADM (riferimento formale agli avvisi tributari)

  • art. 1268 cod. civ.

    Richiamato nella CTR per qualificare la delega conferita dalla SAP alla compagnia fornitrice come delegazione cumulativa (non liberatoria), con la conseguenza che la SAP poteva rimanere soggetto passivo finché il creditore non avesse liberato la stessa.

  • legge n. 549/1995, art. 3, comma 13 e 14

    Ha modificato la struttura dell'IRBA stabilendo la corresponsione a carico del concessionario dell'impianto; richiamata nella discussione sulla legittimazione passiva e sulla titolarità dell'obbligo tributario

  • d.lgs. n. 398/1990, artt. 17-19

    Norme istitutive e di disciplina originaria dell'IRBA (soggetto debitore, modalità di riscossione e accertamento) cui si è fatto riferimento per la genealogia normativa dell'imposta

  • legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), art. 1, comma 628

    "Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte."

    Ha abrogato le disposizioni istitutive dell'IRBA ma ha previsto una clausola di salvezza per le obbligazioni già insorte; il giudice di legittimità ha ritenuto che tale clausola non possa preservare obblighi incompatibili con il diritto UE

  • L.R. Campania n. 5/2021, art. 54

    "A decorrere dal periodo d'imposta 2021 è soppressa l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte"

    Norma regionale che ha recepito l'abrogazione dell'IRBA con analoga clausola di salvezza; disapplicata dal giudice in presenza di contrasto con il diritto UE

  • direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2

    "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche..."

    Interpretata dalla CGUE nel senso che le imposte su prodotti sottoposti ad accisa sono ammesse solo se perseguono una "finalità specifica" e rispettano disciplina UE in materia di base imponibile, esigibilità e controllo; la mera destinazione a fini di bilancio non è sufficiente

  • direttiva 92/12, art. 3, par. 2 (richiamata)

    Richiamata in combinato disposto con la direttiva 2008/118/CE per il principio che altre imposte su prodotti soggetti ad accisa devono avere finalità specifiche e rispettare le norme UE

  • Corte di Giustizia UE, causa C-255/20 (ordinanza 9 novembre 2021)

    La CGUE ha dichiarato che un'imposta regionale sulle vendite di benzina priva di finalità specifica è incompatibile con la direttiva 2008/118/CE; la decisione ha efficacia interpretativa retroattiva e deve essere applicata dai giudici nazionali, con conseguente disapplicazione delle norme interne contrastanti

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 100/2024

    Richiamata per confermare il principio per cui il giudice nazionale deve dare piena e immediata attuazione alle norme UE di efficacia diretta e può non applicare norme interne inconciliabili

Massime di principio

  • Se un tributo regionale grava su prodotti soggetti ad accisa, va verificato se persegue una "finalità specifica" oltre l'obiettivo generale di bilancio: la mera destinazione del gettito al bilancio regionale non è sufficiente per qualificare la finalità come specifica ai sensi della direttiva 2008/118/CE.
  • La giurisprudenza della CGUE e la prassi della Corte di Cassazione impongono al giudice nazionale di disapplicare le norme interne (anche se successive e con clausole di salvezza) incompatibili con il diritto UE; tale disapplicazione può estendersi ai rapporti sorto prima della sentenza di incompatibilità se la questione è ancora pendente.
  • La presenza di una clausola di salvezza nella norma nazionale o regionale non garantisce la permanenza dell'obbligo tributario se l'imposta è risultata incompatibile con il diritto unionale: il giudice deve valutare la compatibilità con la direttiva e, in caso di contrasto, disapplicare la norma.
  • Nelle controversie sulla legittimazione passiva per tributi come l'IRBA, occorre distinguere la fattispecie di delega: una delega liberatoria (che trasferisce definitivamente l'obbligo) va distinta da una delegazione cumulativa ai sensi dell'art. 1268 c.c.; la qualificazione contrattuale della delega e l'eventuale normativa speciale che individua il soggetto passivo sono elementi decisivi.
  • Il giudice tributario è tenuto ad accertare d'ufficio la compatibilità del diritto nazionale con il diritto UE; le parti non devono necessariamente sollevare espressa eccezione per consentire al giudice di procedere alla disapplicazione delle norme incompatibili.
  • In operazioni di riscossione di tributi soppressi con clausole di salvezza, gli operatori dovrebbero valutare prontamente la giurisprudenza UE e nazionale: se manca una finalità specifica o un meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, è possibile ottenere l'annullamento delle pretese pregresse.

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