Cassazione Civile, Sentenza n. 3774/2025 del 14/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Energas aveva chiesto il rimborso dell'Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) versata per gli anni d'imposta 2019 e 2020; la CTP di Napoli aveva respinto il ricorso, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania aveva invece accolto l'appello di Energas ritenendo disapplicabile la norma nazionale/regionale (art. 1, comma 628, l. n. 178/2020 e legge regionale campana) perché in contrasto con la direttiva UE 2008/118 (Corte di Giustizia, ordinanza 9.11.2021), con la conseguenza che il tributo non era dovuto anche per le annualità anteriori alla soppressione; la Regione Campania ha quindi impugnato in Cassazione denunciando principalmente: 1) omissione del giudice di merito circa la prova dell'effettiva incidenza economica dell'imposta sul concessionario (onere della prova); 2) errata ripartizione dell'onere probatorio e natura dell'IRBA quale tributo che non può essere considerato come costo deducibile a carico del gestore senza prova della mancata rivalsa; 3) errata valutazione della compatibilità della legge regionale (LR n.28/2003) con la direttiva UE, perché la legge regionale avrebbe destinato il gettito a finalità specifiche (rafforzamento patrimoniale delle ASL, programmi legati alla salute/ambiente).
La decisione
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato la disciplina normativa e la giurisprudenza comunitaria e nazionale, ha cassato senza rinvio la sentenza della CGT e ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso proposto da Energas. Principale motivo della decisione è stato che l'IRBA, pur essendo tributo regionale «proprio derivato», è stato attuato, accertato e riscosso con modalità definite dallo Stato (con rilevante ruolo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli); pertanto la legittimazione passiva nelle azioni di rimborso spetta esclusivamente all'Agenzia delle dogane e non alla Regione. Per questo motivo la controversia promossa contro la Regione risulta improcedibile/inammissibile e la decisione di merito che aveva invece accolto il rimborso è stata annullata. La Corte ha inoltre ribadito che, secondo la giurisprudenza UE e nazionale, l'IRBA non soddisfaceva il requisito di "finalità specifica" richiesto dalla direttiva 2008/118/CE (la mera destinazione a voci di bilancio o fondi generici non è sufficiente), ma il rilievo decisivo nel presente giudizio è stato l'individuazione del soggetto legittimato passivo (Agenzia delle dogane). Inoltre la Corte ha escluso l'ammissibilità in cassazione di nuove questioni di fatto/prove non valutate dai giudici di merito (es. mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 29 l. 428/1990).
Norme richiamate
Legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 628
"Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte."
La disposizione nazionale ha abrogato le norme istitutive dell'IRBA ma prevedeva una clausola di salvezza per gli obblighi già insorti; la Corte ha però ritenuto che, ove il tributo sia incompatibile con il diritto UE, tale clausola non possa preservarne gli effetti e la norma interna deve essere disapplicata ove contrastante con la direttiva UE.
Direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2
"Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie..."
La direttiva richiede che imposte aggiuntive ai prodotti soggetti ad accisa perseguano una "finalità specifica" (non meramente di bilancio) e rispettino le regole UE; la giurisprudenza della Corte di Giustizia interpreta strettamente la nozione di finalità specifica, escludendo semplici destinazioni di gettito a voci generiche di bilancio.
Decreto legislativo n. 398 del 1990, artt. 17 e 18
Art. 17 ha dato la facoltà alle Regioni di istituire l'IRBA; art. 18 originariamente prevedeva che l'imposta fosse dovuta dal consumatore e riscossa dall'erogatore; la successiva disciplina nazionale e modifiche hanno inciso sulla struttura e sugli obblighi di attuazione del tributo.
Legge n. 549 del 1995, art. 3, comma 13
Ha modificato la disciplina rendendo il concessionario/titolare direttamente obbligato al versamento dell'IRBA e attribuendo competenze operative (accertamento, liquidazione, modalità) all'Agenzia delle dogane; ciò ha rilevanza decisiva per la legittimazione passiva nelle controversie di rimborso.
Legge regionale Campania n. 28 del 2003, art. 1 (e art. 3)
Prevedeva la destinazione del gettito IRBA a un fondo prioritariamente utilizzato per rafforzamento patrimoniale delle ASL e incremento di capitale di specifica società; la Corte ha ritenuto che tale destinazione non costituisce una "finalità specifica" ai sensi della direttiva 2008/118/CE, essendo riconducibile a finalità generali di bilancio e limitata nel tempo.
Legge n. 428 del 1990, art. 29
Regola l'istanza di rimborso per il soggetto che abbia subito un pagamento indebito; la Corte ha osservato che in sede di cassazione non possono essere prospettate nuove questioni di fatto o inedite problematiche probatorie non previamente affrontate dal giudice di merito.
Ordinanza Corte di Giustizia UE, causa C-255/20 (9 novembre 2021)
Ha statuuito che l'IRBA italiana non possiede la "finalità specifica" richiesta dalla direttiva 2008/118/CE e quindi è incompatibile con il diritto UE; sentenza alla base della disapplicazione della norma nazionale/regionale per le annualità precedenti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 6687/2023)
Conferma che, alla luce della giurisprudenza europea, l'IRBA è incompatibile con la Direttiva 2008/118/CE e che la disapplicazione può estendersi alle obbligazioni sorte prima dell'abrogazione; nel presente caso la Corte ha però posto l'accento sulla legittimazione passiva a favore dell'Agenzia delle dogane.
Massime di principio
- Se una imposta regionale colpisce prodotti soggetti ad accisa, occorre verificare la conformità alla Direttiva 2008/118/CE: la mera destinazione del gettito a finalità di bilancio non costituisce "finalità specifica" e può rendere l'imposta incompatibile con il diritto UE.
- Quando lo Stato ha disciplinato modalità operative, accertamento e riscossione di un tributo regionale (con ruolo centrale dell'Agenzia delle dogane), la legittimazione passiva nelle azioni di rimborso spetta normalmente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non alla Regione; pertanto il rimborso deve essere chiesto contro l'ente corretto.
- La disapplicazione di una norma interna incompatibile con il diritto UE può valere anche per le annualità precedenti all'abrogazione, con conseguente diritto al rimborso, salvo che la controversia sia proposta contro il soggetto non legittimato passivamente.
- Il contribuente che agisce per ottenere un rimborso deve curare la prova dell'effettiva incidenza economica del tributo (se rilevante per la domanda) e seguire le procedure amministrative previste; in cassazione non sono ammissibili nuove questioni di fatto o di prova non affrontate in grado di merito.
- Prima di promuovere un'azione giudiziale per rimborso, verificare attentamente quale sia l'ente competente/legittimato (Agenzia delle dogane vs Regione) e gli adempimenti amministrativi obbligatori per non incorrere in inammissibilità procedurali.
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