Sentenza n. 371/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - della determinazione dirigenziale del Comune di Narni n. 110 del 06/07/2026 con cui il Comune ha illegittimamente dichiarato la decadenza della autorizzazione n. 8 del 14/7/2025 per lo svolgimento dell’attività di noleggio con conducente NCC; - della nota prot. n. 13645 del 15/04/2026 del Comune di Narni di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione per sopravvenuta carenza dei requisiti; - di ogni ulteriore provvedimento presupposto, successivo, prodromico e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dall'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, preceduto dall'avvio del procedimento per sopravvenuta carenza del requisito della rimessa
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore NCC)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la decadenza dall'autorizzazione NCC, deducendo, in primo luogo, carenza assoluta di istruttoria, illogicità manifesta, sproporzionalità, carenza e infondatezza della motivazione e violazione dell'art. 3 l. 241/1990. Hanno sostenuto che il vincolo territoriale non richiede il rientro quotidiano nella rimessa né una presenza continuativa dell'autovettura presso di essa, soprattutto dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020, e che i controlli comunali, effettuati in dieci giornate distribuite in circa un mese e mezzo e per brevi periodi, non dimostravano l'assenza di attività nel territorio di riferimento. Hanno inoltre lamentato l'omessa considerazione dei fogli di servizio, delle fotografie dell'autovettura a Narni e dei dati relativi agli ingressi e alle uscite autostradali. Con il secondo motivo hanno dedotto falsità del presupposto, eccesso di potere per sviamento e illogicità, violazione dell'art. 30 del regolamento comunale e violazione del procedimento di decadenza, sostenendo che l'eventuale mancato rientro nella rimessa avrebbe dovuto comportare una revoca e non una decadenza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il TAR ha chiarito che il servizio NCC resta ancorato al territorio del Comune autorizzante, ma che, ai fini del vincolo di territorialità, deve considerarsi l'intera Provincia e non il solo Comune. La disponibilità della rimessa nel Comune autorizzante continua a essere requisito indispensabile, ma la sua mancata presenza in singoli controlli costituisce soltanto un indice, non esclusivo, dell'effettivo svolgimento del servizio sul territorio. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020 non sussiste più l'obbligo di rientro nella rimessa al termine di ogni corsa; la verifica deve quindi accertare, in termini funzionalmente adeguati e non meramente quantitativi, se l'operatore sia disponibile a soddisfare la domanda di trasporto concretamente esistente nel territorio provinciale. Nel caso concreto il Comune ha verificato soltanto la presenza dell'autovettura nella rimessa in un limitato numero di giornate e momenti, senza considerare adeguatamente i fogli di servizio, non contestati nella loro veridicità, dai quali risultavano partenze o rientri da e verso Narni in più giornate del periodo di osservazione. Tali elementi dimostravano una presenza nella zona e una potenziale disponibilità al servizio per l'utenza locale. Per sostenere il contrario, il Comune avrebbe dovuto dimostrare che i transiti fossero occasionali e che una domanda locale di servizi NCC fosse rimasta inevasa per l'indisponibilità del veicolo; tale dimostrazione non risultava dall'istruttoria. È stata pertanto ritenuta fondata la censura relativa all'insufficienza dell'istruttoria e dei presupposti della decadenza, con conseguente annullamento del provvedimento. È stato invece respinto il secondo motivo: il potere sanzionatorio trovava fondamento anche nella disciplina regionale, che consente la sospensione dell'autorizzazione per violazione degli obblighi di legge, regolamento o autorizzazione, senza necessità di uno specifico recepimento nel regolamento comunale. Le spese sono state compensate per l'opinabilità del parametro normativo.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 3 l. 241/1990
La censura di violazione dell'obbligo di motivazione è stata esaminata insieme alle carenze istruttorie che rendevano inadeguata la motivazione sulla sussistenza del presupposto della decadenza.
art. 5 l. 21/1992
Attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare, mediante regolamento, modalità del servizio e requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione NCC.
art. 8, comma 3, l. 21/1992
Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
La disponibilità della rimessa nel Comune autorizzante è requisito indispensabile per il conseguimento e il mantenimento dell'autorizzazione, ma l'effettivo rispetto del vincolo territoriale non si verifica esclusivamente mediante il riscontro della presenza fisica del veicolo nella rimessa.
art. 11, comma 4, l. 21/1992
La disciplina della compilazione, conservazione ed esibizione dei fogli di servizio consente di valorizzarne il contenuto nella verifica dell'effettivo rispetto del vincolo territoriale.
art. 11-bis l. 21/1992
La disciplina statale fa salve le competenze regionali in materia di sanzioni.
art. 9, comma 2, l.r. 17/1994
La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono sospese per un periodo non superiore a 6 mesi qualora il titolare contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione e di licenza.
Fonda il potere sanzionatorio regionale per la violazione degli obblighi relativi al servizio NCC, compreso l'obbligo concernente l'esistenza e l'utilizzo della rimessa, senza necessità di uno specifico recepimento nel regolamento comunale.
art. 30 del regolamento comunale per le attività di noleggio con conducente
La sua violazione è stata esclusa quanto alla censura dedotta dai ricorrenti, poiché il potere sanzionatorio esercitato trovava autonomo fondamento nella disciplina regionale.
Massime di principio
- Nel servizio di noleggio con conducente, la disponibilità di una sede o rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione resta requisito indispensabile per il mantenimento del titolo, ma la rimessa costituisce soltanto uno degli indici utilizzabili per verificare il rispetto del vincolo territoriale.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020, il rispetto del vincolo territoriale del servizio NCC non può essere subordinato all'obbligo di rientro del veicolo nella rimessa al termine di ogni corsa; la verifica deve considerare l'effettiva disponibilità del servizio per la domanda di trasporto del territorio di riferimento.
- Ai fini del vincolo territoriale del servizio NCC, l'ambito territoriale rilevante è costituito dall'intera Provincia nella quale si trova il Comune autorizzante, e non esclusivamente dal territorio comunale.
- La verifica del vincolo territoriale deve essere funzionalmente adeguata alla domanda locale e non può basarsi soltanto sul numero di giornate o di controlli nei quali il veicolo è stato rilevato presso la rimessa. L'amministrazione deve valutare anche i fogli di servizio e gli altri elementi idonei a dimostrare partenze, rientri o servizi effettuati nel territorio.
- La decadenza dall'autorizzazione NCC per carenza del requisito territoriale richiede un'istruttoria completa: qualora l'operatore documenti la presenza o l'attività nel territorio di riferimento, l'amministrazione deve dimostrare, per negare il rispetto del vincolo, che tali transiti siano meramente occasionali e che una domanda locale di servizio sia rimasta inevasa per l'indisponibilità del veicolo.
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