Ordinanza ingiunzione o revoca n. 433 del 11/06/2026
Provvedimento dell'11 giugno 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Green Partner S.r.l.s., nell'interesse di Sorgenia, ha effettuato contatti promozionali in assenza di un'idonea base giuridica, con criticità sui ruoli privacy e sull'impiego di un sub-soggetto non autorizzato. È stata inoltre rilevata una gestione inadeguata delle istanze dell'interessato. L'Autorità ha dichiarato illecito il trattamento, imposto misure correttive sui sub-responsabili e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.300 euro, con pubblicazione del provvedimento.
Green Partner S.r.l.s.: telemarketing promozionale illecito, ruolo di responsabile del trattamento non correttamente gestito e riscontro inadeguato alle istanze dell'interessato
Green Partner S.r.l.s.: telemarketing illecito, sub-responsabili non autorizzati e gestione inadeguata delle richieste dell'interessato
Il provvedimento riguarda Green Partner S.r.l.s., operante per attività promozionali nell'interesse di Sorgenia S.p.A., a seguito di un reclamo dell'interessato che aveva ricevuto una chiamata commerciale e una e-mail pur essendo iscritto al Registro Pubblico delle Opposizioni. L'istruttoria ha portato all'accertamento di più violazioni in materia di protezione dei dati personali e all'adozione di un'ordinanza-ingiunzione con misure correttive e sanzione pecuniaria.
Origine del procedimento e svolgimento dell'istruttoria
L'Autorità ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, a seguito del reclamo dell'interessato e delle successive richieste di informazioni rivolte a Green Partner e Sorgenia. Il reclamante aveva documentato la ricezione di una chiamata promozionale, seguita dall'invio di materiale contrattuale recante il marchio Sorgenia e riferimenti riconducibili a Green Partner. Nel corso dell'istruttoria sono emerse versioni difensive progressivamente più articolate, ma anche tra loro non pienamente coerenti, circa l'origine del contatto, la qualifica dei soggetti coinvolti e la gestione successiva della richiesta dell'interessato.
Trattamento contestato e mancanza di base giuridica
Il Garante ha ritenuto accertato che la comunicazione promozionale fosse stata effettuata da Green Partner nell'interesse di Sorgenia. Non è stata tuttavia dimostrata la lecita provenienza dei dati né è stato chiarito in modo convincente il mancato uso di una numerazione chiamante iscritta al ROC. La condotta è stata quindi ritenuta in contrasto con gli artt. 5, 6 e 7 GDPR e con l'art. 130 del Codice privacy. L'Autorità ha osservato che le spiegazioni fornite dall'agenzia, fondate su un supposto errore di digitazione del numero telefonico, non erano supportate da evidenze documentali e risultavano contraddette dai precedenti riscontri resi al reclamante.
Ruoli privacy: titolare, responsabile e contraddizioni documentali
Dalla documentazione contrattuale il Garante ha ricavato che Sorgenia era titolare del trattamento e Green Partner responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. Tuttavia, per diversi anni, i rapporti sono stati gestiti con un assetto incoerente: il contratto originario e l'addendum qualificavano le parti come autonomi titolari, mentre in un momento successivo era intervenuta una nomina a responsabile del trattamento mai adeguatamente aggiornata, con richiami a norme abrogate. Secondo l'Autorità, questa contraddittorietà ha inciso sulla consapevolezza dei ruoli e sui doveri connessi, evidenziando un approccio sostanzialmente formale e non effettivo agli obblighi dell'art. 28 GDPR.
Ricorso a Vanille Service S.r.l.s. senza autorizzazione del titolare
Un ulteriore profilo di violazione riguarda l'impiego di Vanille Service S.r.l.s. da parte di Green Partner. Il Garante ha accertato che il ricorso a tale soggetto era avvenuto senza la previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare, in violazione dell'art. 28 GDPR e delle istruzioni impartite nella nomina a responsabile. L'Autorità ha inoltre rilevato che la successiva documentazione prodotta non integrava correttamente le formalità richieste dal paragrafo 4 dell'art. 28 GDPR per il sub-affidamento a un altro responsabile, risultando persino errata la qualificazione del collaboratore come mero soggetto autorizzato.
Gestione delle istanze di accesso e dei diritti dell'interessato
Il provvedimento dedica particolare attenzione anche alla gestione delle richieste presentate dall'interessato. Green Partner ha ammesso di non avere fornito un riscontro adeguato all'istanza e di avere adottato solo in corso di procedimento una procedura specifica per la gestione dei diritti degli interessati. Il Garante ha ritenuto non plausibile la giustificazione fondata sul sospetto di una richiesta fraudolenta, evidenziando che il contenuto dell'istanza era sufficientemente dettagliato e proveniva da un indirizzo riferibile a un legale. La condotta è stata dunque considerata contraria agli artt. 12 e 15-22 GDPR, anche per la mancata agevolazione effettiva dell'esercizio dei diritti.
Valutazioni finali e irrilevanza dell'assenza di contratto o di vantaggio economico
L'Autorità ha sottolineato che il mancato perfezionamento di un contratto e l'assenza di un vantaggio economico per l'agenzia non escludono la rilevanza delle violazioni accertate. La realizzazione di contatti promozionali senza idonea base giuridica e l'inadeguato riscontro ai diritti dell'interessato integrano violazioni dei principi fondamentali del GDPR. Eventuali profili di danno o vantaggio avrebbero potuto rilevare solo ai fini della quantificazione sanzionatoria, non certo per escludere l'illecito.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
Il Garante ha ritenuto applicabile l'art. 83, parr. 3 e 5, GDPR, richiamando il massimo edittale di 20 milioni di euro. Nella determinazione della sanzione sono stati valorizzati:
- la gravità delle violazioni, in un contesto di telemarketing già più volte oggetto di interventi dell'Autorità;
- la circostanza attenuante del coinvolgimento di un solo interessato e di due sole comunicazioni commerciali;
- l'assenza di precedenti specifici;
- la natura dei dati, comuni e non particolari.
Alla luce di tali elementi, la sanzione è stata quantificata in 15.300 euro, ritenuta proporzionata, effettiva e dissuasiva.
Misure correttive, pubblicazione e termini di adempimento
Oltre alla sanzione pecuniaria, il Garante ha ordinato a Green Partner di adottare misure adeguate affinché l'affidamento di attività di trattamento a eventuali sub-responsabili avvenga nel pieno rispetto della normativa privacy. La società deve comunicare all'Autorità, entro 30 giorni dalla notifica, le iniziative intraprese per dare attuazione a tale prescrizione. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l'annotazione nel registro interno dell'Autorità.
Opposizione giurisdizionale
Avverso il provvedimento è ammessa opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Origine del procedimento e contestazione iniziale
Il procedimento origina da un reclamo relativo alla ricezione, da parte dell'interessato iscritto al Registro Pubblico delle Opposizioni, di una chiamata promozionale e di una successiva e-mail contenente documentazione contrattuale di Sorgenia, con indicazione in calce di Green Partner. L'istruttoria è stata avviata ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice e sono state richieste informazioni a Green Partner e Sorgenia.
Accertamenti sulla chiamata promozionale
Dalle verifiche e dai riscontri acquisiti è emerso che la comunicazione promozionale era stata effettivamente effettuata da Green Partner nell'interesse di Sorgenia. Il Garante ha ritenuto non provata la lecita provenienza dei dati e non adeguatamente giustificato il mancato utilizzo di una numerazione chiamante iscritta al ROC, ravvisando la violazione degli artt. 5, 6 e 7 GDPR e dell'art. 130 del Codice.
Ruoli privacy e responsabilità ai sensi dell'art. 28 GDPR
L'Autorità ha qualificato Sorgenia come titolare del trattamento e Green Partner come responsabile del trattamento, sulla base del contratto e delle relative istruzioni. Ha però rilevato un inquadramento contraddittorio e non aggiornato dei ruoli, con modulistica obsoleta e riferimenti normativi superati. Tale assetto, secondo il Garante, ha mostrato scarsa consapevolezza dei doveri del responsabile e una gestione meramente formale degli obblighi privacy.
Uso di un sub-soggetto non autorizzato
È stata accertata anche la violazione dell'art. 28 GDPR per l'uso di Vanille Service S.r.l.s. senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare. Il Garante ha osservato che, anche successivamente, la documentazione prodotta non rispettava le formalità richieste per il ricorso a un altro responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28, par. 4, GDPR.
Gestione delle istanze dell'interessato
Green Partner è stata ritenuta inadempiente anche nella gestione delle istanze di esercizio dei diritti dell'interessato, ai sensi degli artt. 12 e 15-22 GDPR. L'inadeguato riscontro all'istanza di accesso e il ripetuto disconoscimento delle comunicazioni promozionali hanno violato il dovere di agevolare l'esercizio dei diritti e di fornire risposte tempestive e pertinenti.
Sanzione, criteri di quantificazione e misure accessorie
Per le violazioni accertate il Garante ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di 15.300 euro, determinata nel quadro dell'art. 83, parr. 3 e 5, GDPR, con massimo edittale pari a 20 milioni di euro. Sono stati considerati la gravità delle violazioni, il coinvolgimento di un solo interessato, l'assenza di precedenti e la natura dei dati trattati. È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l'annotazione nel registro interno.
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