Cassazione Civile, Ordinanza n. 38766/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un sequestro conservativo chiesto dall'Agenzia delle entrate sui beni di un contribuente a seguito di processo verbale di constatazione, che aveva portato alla contestazione di maggiori IRPEF, IRAP e IVA e delle relative sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris, perché nelle more erano stati rigettati i ricorsi contro gli avvisi di accertamento, sia il periculum in mora, desunto dal trasferimento di residenza nel Regno Unito e dalla qualifica di evasore totale. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; dal testo non emergono nel dettaglio i singoli motivi di censura, ma la questione decisiva affrontata dalla Corte è divenuta sopravvenuta: il ricorrente ha depositato memoria sostenendo che, dopo la sentenza impugnata, la pretesa fiscale a fondamento della misura cautelare era stata definita con sei accordi conciliativi fuori udienza ex art. 48 d.lgs. n. 546/1992, sottoscritti il 12 dicembre 2017, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la sopravvenuta conciliazione fuori udienza, validamente perfezionata, abbia comportato un effetto novativo del credito originariamente posto a base del sequestro conservativo. Poiché la misura cautelare ex art. 22 d.lgs. n. 472/1997 presuppone uno specifico atto tipico (atto di contestazione, provvedimento di irrogazione, processo verbale di constatazione o avviso di accertamento), il venir meno del titolo originario e la sua sostituzione con un nuovo titolo concordato fanno cessare l'efficacia della misura e rendono improseguibile la lite sulla sua legittimità. Ne è conseguita la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 48, d.lgs. n. 546/1992
comma 4; comma 1; comma 3; art. 9, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
La conciliazione fuori udienza si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo e non più solo con il pagamento; l'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute e, in caso di conciliazione in udienza, il perfezionamento avviene con la redazione del processo verbale.
art. 48bis, d.lgs. n. 546/1992
Nella conciliazione in udienza l'accordo deve risultare da processo verbale e la conciliazione si perfeziona con la sua redazione.
art. 22, d.lgs. n. 472/1997
Il sequestro conservativo può essere richiesto sulla base di atti tipici indicati dalla norma; se il titolo presupposto viene meno per effetto di un accordo conciliativo validamente perfezionato, la misura perde efficacia.
art. 27, comma 6, d.l. n. 185/2008
È richiamato per estendere agli avvisi di accertamento i titoli idonei a fondare la misura cautelare.
Massime di principio
- Nel sistema del processo tributario, la conciliazione fuori udienza si perfeziona con la sola sottoscrizione dell'accordo e produce un nuovo titolo per la riscossione delle somme concordate.
- Quando la conciliazione validamente perfezionata sostituisce la pretesa fiscale originaria, il credito iniziale si estingue e si forma un'obbligazione nuova e diversa, con efficacia novativa.
- Una misura cautelare reale o conservativa fondata su un atto tipico perde efficacia se quel titolo viene successivamente meno per effetto di un accordo conciliativo che ne sostituisce integralmente la base causale e giuridica.
- La sopravvenuta definizione conciliativa della pretesa sottostante può determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente ad oggetto la legittimità della misura cautelare.
- La mera rideterminazione del debito e la formazione di un nuovo titolo negoziale o conciliativo non equivalgono alla persistenza del titolo originario, ma ne comportano la sostituzione.
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