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Sentenza

Sentenza del 16/11/2016 n. 23342 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità di una cartella di pagamento notificata alla I. s.r.l. quale responsabile solidale dei debiti tributari della A. s.r.l., relativi agli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005. La società beneficiaria sosteneva che la cartella fosse illegittima perché non le era stato notificato anche l’avviso di accertamento originariamente emesso nei confronti della società scissa e perché, tenuto conto della distinta personalità giuridica, la cartella avrebbe dovuto contenere una motivazione più ampia. L’Agenzia delle entrate e il concessionario sostenevano invece che, per effetto della disciplina speciale sulla scissione societaria, le società beneficiarie rispondono solidalmente dei debiti fiscali anteriori alla scissione e che non occorre rinnovare la notifica dell’avviso di accertamento né integrare la motivazione ordinaria della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi riuniti dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Centro s.p.a., ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della I. s.r.l. La cartella è stata quindi ritenuta legittima. La Corte ha stabilito che, per debiti tributari riferiti a periodi anteriori alla scissione, tutte le società beneficiarie sono obbligate in solido e possono essere raggiunte direttamente dalla riscossione, senza necessità di notificare loro nuovamente l’avviso di accertamento o di aggiungere specifiche integrazioni motivazionali alla cartella. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, commi 12 e 13

    "Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito"; "senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione".

    La norma impone alla società scissa, o alla società designata in caso di scissione totale, di adempiere agli obblighi tributari anteriori alla scissione, ma rende tutte le società beneficiarie solidalmente responsabili. I procedimenti fiscali possono proseguire nei confronti della scissa senza obbligo di rinnovare notifiche o integrare gli atti per le beneficiarie; queste ultime hanno facoltà, non diritto a una nuova notificazione, di partecipare ai procedimenti e prendere cognizione degli atti.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La cartella di pagamento deve contenere gli elementi previsti dalla disciplina vigente, tra cui i dati del ruolo, i tributi, gli anni di riferimento, gli importi, le sanzioni, gli interessi e l’indicazione dell’atto presupposto. In caso di scissione societaria non sono richiesti ulteriori elementi motivazionali rispetto a quelli ordinariamente necessari.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2

    Conferma la responsabilità solidale e illimitata delle società beneficiarie per le somme dovute in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla società scissa.

  • Codice civile, artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3

    La disciplina civilistica della responsabilità nelle scissioni prevede limiti per le obbligazioni civili, ma tali limiti non prevalgono sulla disciplina tributaria speciale che stabilisce la responsabilità solidale delle società beneficiarie per i debiti fiscali.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 3 e 7

    Le garanzie generali in materia di motivazione e conoscibilità degli atti tributari non impongono, nel caso regolato dall’art. 173 TUIR, la rinnovazione dell’avviso di accertamento o un supplemento motivazionale della cartella notificata alla società beneficiaria.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies

    È stato richiamato dal concessionario in relazione agli effetti dei vizi formali dell’atto, ma la decisione è stata definita principalmente sulla base della disciplina speciale della scissione e dei requisiti della cartella di pagamento.

Massime di principio

  • Quando una società si scinde, i debiti tributari riferiti a periodi anteriori alla scissione possono essere fatti valere anche direttamente nei confronti delle società beneficiarie, che rispondono solidalmente secondo la disciplina fiscale speciale.
  • La società beneficiaria non ha diritto a ricevere una nuova notifica dell’avviso di accertamento già notificato alla società scissa, anche se l’avviso viene notificato dopo l’efficacia della scissione, purché riguardi obblighi tributari anteriori alla scissione.
  • Una cartella notificata alla società beneficiaria è valida se contiene i requisiti ordinari previsti dalla legge e identifica adeguatamente il debito e l’atto presupposto; la scissione non impone automaticamente una motivazione aggiuntiva.
  • La società beneficiaria può chiedere di partecipare al procedimento fiscale relativo alla società scissa e prendere visione degli atti, ma tale facoltà non si trasforma in un obbligo dell’amministrazione di rinnovare notifiche o comunicazioni.
  • Per valutare casi analoghi occorre verificare soprattutto la data di efficacia della scissione, il periodo d’imposta cui si riferisce il debito, la corretta notifica dell’accertamento alla società scissa o designata e il rispetto dei requisiti formali della cartella.

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