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Sentenza

Sentenza n. 12871/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l’ottemperanza della sentenza Tar Lazio, I quater, 28 febbraio 2024, n. 3982; e per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento delle note adottate dall’amministrazione resistente a seguito della pubblicazione della predetta sentenza, indicate sub a-d dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compresa la nota del 26/30 agosto 2024, con cui l’amministrazione ha preteso la restituzione degli stipendi erogati alla ricorrente dal 17 novembre 2023 al 31 ottobre 2024; nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10 giugno 2025, per l’annullamento e/o declaratoria di nullità del decreto del Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 20 marzo 2025, modificato al suo art. 2, con decreto del Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 18 aprile 2025, “limitatamente alla parte in cui … fa decorrere dal 3 febbraio 2025, e non dal 27 gennaio 2025, gli effetti economici della nomina”; della nota/relazione depositata agli atti del giudizio in data 25 marzo 2025 con cui l’amministrazione ha sostenuto “come ancora dovuto dalla ricorrente Colella il cd “debito stipendiale” che le era stato richiesto con atto” del 26/30 agosto 2024; e per il risarcimento dei danni tutti derivati dal tardivo e/o inesatto adempimento alla sentenza Tar Lazio, I-quater, n. 3982/2024.

Giustizia amministrativa202409562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto di nomina a vice ispettore tecnico, limitatamente alla decorrenza economica fissata al 3 febbraio 2025 anziché al 27 gennaio 2025; richiesta di restituzione di somme stipendiali ritenute indebitamente percepite; condotte di tardiva o inesatta esecuzione della precedente sentenza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la graduatoria del concorso per 110 vice ispettori tecnici della Polizia di Stato, lamentando la mancata valutazione del servizio prestato nella Marina Militare. In via cautelare era stata ammessa al corso di formazione, concluso positivamente il 16 novembre 2023. Con sentenza n. 3982/2024 il TAR aveva ordinato la rivalutazione dei titoli e la rettifica della graduatoria. Dopo una prima rivalutazione ritenuta insufficiente, l'amministrazione aveva riconosciuto un punteggio ulteriore, collocando la ricorrente al 120° posto e procedendo poi alla sua nomina, con decorrenza giuridica dal 22 novembre 2023 ma decorrenza economica dal 3 febbraio 2025. La ricorrente ha contestato tale decorrenza, sostenendo che gli effetti economici dovessero decorrere dal 27 gennaio 2025, data della sua riassunzione in servizio. Ha inoltre contestato la richiesta ministeriale di restituzione di euro 13.876,71, relativa agli stipendi corrisposti dopo il 16 novembre 2023 e fino al 31 agosto 2024, quando non prestava servizio presso il Ministero dell'Interno. Ha infine chiesto il risarcimento dei danni da ritardata assunzione, quantificati in euro 35.100,00, per mancata percezione della retribuzione di vice ispettore tecnico e per danno non patrimoniale. Il TAR aveva già dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla domanda di esatta ottemperanza relativa all'inserimento nella corretta posizione della graduatoria.

La decisione

Il ricorso è stato accolto solo parzialmente. Il TAR ha annullato il decreto di nomina del 20 marzo 2025, come rettificato il 18 aprile 2025, limitatamente alla decorrenza economica fissata al 3 febbraio 2025, ritenendo illogico e irragionevole posticiparla rispetto al 27 gennaio 2025, data in cui la ricorrente era stata effettivamente riassunta in servizio. Poiché la nomina aveva decorrenza giuridica dal 22 novembre 2023 e la ricorrente aveva già concluso positivamente il corso di formazione, il successivo periodo di aggiornamento addestrativo presso la scuola non giustificava il differimento degli effetti economici. È stata invece respinta la contestazione della richiesta restitutoria di euro 13.876,71: dopo il 16 novembre 2023 e fino al 27 gennaio 2025 il rapporto con il Ministero dell'Interno era cessato, la ricorrente non aveva prestato servizio per tale amministrazione e le somme erano state erogate senza titolo. La pretesa restitutoria, avente natura di ripetizione dell'indebito e quindi riferita a una posizione di diritto soggettivo, è stata ritenuta legittima. È stata accolta, nei limiti indicati, la domanda risarcitoria per il danno patrimoniale da ritardata assunzione. Il TAR ha ritenuto provati l'illegittimità della condotta amministrativa, la colpa dell'amministrazione, il nesso causale e il danno, considerando l'errata valutazione originaria dei titoli e gli ulteriori errori e ritardi nell'esecuzione della sentenza. Il danno dovrà essere calcolato sulle differenze tra la retribuzione fissa, comprensiva della quota di TFR, spettante come vice ispettore tecnico nel periodo dal 22 novembre 2023 al 27 gennaio 2025 e i redditi percepiti nello stesso periodo, inclusi quelli derivanti dal servizio nella Marina Militare e da altre attività lavorative o d'impresa. Sono escluse le componenti variabili diverse dallo stipendio tabellare. Sulla somma dovranno essere applicati rivalutazione e interessi secondo i criteri indicati in motivazione. Il danno non patrimoniale è stato respinto per mancanza di prova concreta. Il Ministero è stato condannato, ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., a formulare entro 90 giorni una proposta risarcitoria secondo i criteri stabiliti. La proposta dovrà essere coordinata mediante compensazione con le somme dovute dalla ricorrente per la restituzione dell'indebito. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza è stata utilizzata per ottenere l'esecuzione della precedente sentenza del TAR; la domanda relativa all'inserimento nella corretta posizione della graduatoria è stata dichiarata cessata per intervenuta esecuzione.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Il giudice ha condannato l'amministrazione a formulare una proposta risarcitoria entro 90 giorni, sulla base dei criteri di quantificazione stabiliti nella sentenza.

  • art. 15, comma 1, lett. g) della lex specialis

    La disposizione costituiva il criterio per l'attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato nella Marina Militare.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti della responsabilità dell'amministrazione grava sul danneggiato.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio dell'onere della prova è richiamato quale fondamento della prova dei presupposti della domanda risarcitoria.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità dell'amministrazione per danni derivanti dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa è ricondotta al modello della responsabilità aquiliana.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La rivalutazione monetaria e gli interessi sui crediti di lavoro pubblico sono cumulabili nei limiti in cui la rivalutazione rappresenti il maggior danno eccedente l'interesse legale.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    La disposizione, richiamata dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, disciplina il rapporto tra rivalutazione monetaria e interessi legali.

  • d.P.R. n. 445/2000

    La ricorrente dovrà fornire una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi percepiti nel periodo rilevante ai fini della quantificazione dell'aliunde perceptum.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione riconosce la decorrenza giuridica di una nomina da una data anteriore e riassume l'interessato in servizio in una determinata data, gli effetti economici non possono essere posticipati a un momento successivo se l'interessato possiede già i requisiti per l'immissione nelle funzioni; un periodo di aggiornamento addestrativo non imputabile al dipendente non giustifica il differimento della decorrenza economica.
  • La richiesta di restituzione di somme stipendiali corrisposte in assenza di prestazione lavorativa e dopo la cessazione del rapporto con l'amministrazione costituisce ripetizione di indebito e può essere ritenuta legittima, indipendentemente dagli eventuali vizi motivazionali dell'atto amministrativo che la formalizza.
  • La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per ritardata assunzione richiede la prova del fatto illecito, del danno ingiusto, del nesso causale e della colpa dell'apparato; l'illegittimità della condotta può costituire indice presuntivo della colpa, salva la prova dell'errore scusabile da parte dell'amministrazione.
  • Nel quantificare il danno patrimoniale da ritardata assunzione, devono essere considerate le sole componenti fisse della retribuzione spettante, inclusa la quota di TFR, detraendo tutti i redditi percepiti nel periodo di riferimento che non sarebbero stati conseguibili in caso di tempestiva assunzione.
  • Il danno non patrimoniale da ritardata assunzione non è risarcibile in mancanza di allegazione e prova di concreti pregiudizi ulteriori rispetto alla perdita patrimoniale.
  • Ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., il giudice può imporre all'amministrazione di formulare una proposta risarcitoria secondo criteri predeterminati, prevedendo che l'importo sia coordinato mediante compensazione con somme dovute dal privato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaConcorsi pubbliciDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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