Regolamento (UE) 2017/2063
Regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua, nell’ordinamento dell’Unione, le misure restrittive adottate nei confronti del Venezuela in considerazione del deterioramento della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani. Vieta l’esportazione e l’assistenza connessa a determinate attrezzature militari e a beni utilizzabili per la repressione interna, introduce un regime autorizzatorio per specifiche apparecchiature, tecnologie e software di sorveglianza, e dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone ed entità inserite negli elenchi allegati. Il testo disciplina inoltre deroghe, obblighi di cooperazione, pubblicazione degli elenchi, riesame periodico e sanzioni nazionali.
Misure restrittive dell’UE nei confronti del Venezuela, incluse restrizioni all’export di armamenti, beni per la repressione interna, tecnologie di sorveglianza e congelamento di fondi e risorse economiche di soggetti designati.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nel territorio dell’Unione, a bordo di aeromobili e natanti soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini di Stati membri ovunque si trovino, alle persone giuridiche, entità e organismi costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro, nonché alle attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione. Le misure riguardano operazioni con il Venezuela o destinate all’uso in Venezuela, senza distinzione tra beni originari dell’UE o di paesi terzi quando espressamente previsto. Sono previste deroghe/autorizzazioni per specifiche finalità umanitarie, protettive, di sminamento, istituzionali e per alcune situazioni relative a fondi congelati o obbligazioni pregresse.
Misure restrittive dell’UE in considerazione della situazione in Venezuela
Il regolamento dà attuazione, nell’ordinamento dell’Unione, alle misure restrittive adottate dal Consiglio in risposta al deterioramento della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani in Venezuela. Il sistema combina divieti settoriali sull’export e sui servizi collegati, un controllo autorizzatorio per determinate tecnologie di sorveglianza e il congelamento di fondi e risorse economiche di soggetti designati.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che l’Unione ha ripetutamente espresso preoccupazione per la crisi venezuelana e ha chiesto un ritorno al rispetto delle istituzioni democratiche, della separazione dei poteri e dei diritti umani. Il regolamento serve ad assicurare un’applicazione uniforme, nell’Unione, delle misure previste dalla decisione (PESC) 2017/2074, in particolare per gli operatori economici degli Stati membri.
Definizioni e struttura del regime
L’articolo 1 fornisce definizioni ampie e funzionali, utili soprattutto per interpretare il perimetro delle misure su congelamento, richieste, contratti e servizi di intermediazione. La nozione di "fondi" è molto estesa, così come quella di "congelamento"; inoltre il regolamento chiarisce cosa debba intendersi per assistenza tecnica, intermediazione e territorio dell’Unione.
Divieti su armamenti e attrezzature per la repressione interna
L’articolo 2 vieta l’assistenza tecnica, l’intermediazione, il finanziamento e l’assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie dell’elenco comune delle attrezzature militari, nonché la loro vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso il Venezuela o per uso in Venezuela. È ammessa una sola eccezione significativa per l’esecuzione di contratti preesistenti al 13 novembre 2017, subordinata sia alla conformità alla posizione comune 2008/944/PESC sia alla notifica all’autorità competente entro 5 giorni lavorativi.
L’articolo 3 amplia il divieto alle attrezzature che possono essere impiegate per la repressione interna e che sono elencate nell’allegato I. Il divieto comprende anche i servizi accessori e il supporto finanziario, indipendentemente dal fatto che i beni siano originari o meno dell’Unione.
Deroghe umanitarie, protettive e di sminamento
L’articolo 4 consente autorizzazioni preventive per operazioni che, pur rientrando nei divieti degli articoli 2 e 3, siano destinate a uso umanitario o protettivo, a programmi di rafforzamento istituzionale dell’ONU, dell’Unione o di organizzazioni regionali/subregionali, oppure a operazioni di gestione delle crisi. La medesima logica autorizzatoria si applica alle attrezzature e ai materiali per lo sminamento.
L’articolo 5 introduce un’esenzione specifica per l’abbigliamento protettivo temporaneamente esportato in Venezuela da categorie di personale individuate, purché destinato al loro esclusivo uso personale.
Controllo delle tecnologie di sorveglianza e delle intercettazioni
Gli articoli 6 e 7 disciplinano un regime separato per le apparecchiature, tecnologie e software dell’allegato II, destinati principalmente al controllo o all’intercettazione delle comunicazioni internet e telefoniche. La vendita, fornitura, trasferimento o esportazione richiede un’autorizzazione preventiva; l’autorizzazione deve essere negata quando esistano fondati motivi per ritenere che i beni siano destinati a repressione interna da parte del governo o di soggetti ad esso riconducibili.
È inoltre vietata, salvo autorizzazione, la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e supporto finanziario relativi a tali beni, nonché la fornitura di servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o comunicazioni internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie del Venezuela o a soggetti che agiscano per loro conto o a loro beneficio.
Congelamento dei fondi e degli elenchi di designazione
L’articolo 8 dispone il congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche appartenenti, detenuti o controllati dai soggetti inseriti negli allegati IV e V, e vieta di metterli a disposizione o di destinarli a loro vantaggio. L’allegato IV riguarda i responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani, della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, nonché chi compie atti che compromettono democrazia e stato di diritto; l’allegato V include i soggetti associati.
Il regolamento richiede che negli elenchi siano indicati i motivi dell’inserimento e, ove possibile, i dati identificativi utili. Il Consiglio è competente ad aggiornare gli allegati in coerenza con il processo di revisione, e gli elenchi devono essere riesaminati almeno ogni 12 mesi.
Deroghe al congelamento e gestione dei fondi bloccati
Gli articoli 9, 10 e 11 prevedono una serie di eccezioni al congelamento. Sono autorizzabili, ad esempio, prelievi o utilizzi per esigenze di base, spese legali ragionevoli, costi di gestione ordinaria, spese straordinarie previa consultazione e pagamenti legati a missioni diplomatiche, consolari o organizzazioni internazionali immuni. Altre deroghe riguardano l’esecuzione di decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative, purché non a beneficio di soggetti designati e nel rispetto dell’ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Sono inoltre disciplinati i pagamenti dovuti in forza di contratti o obbligazioni sorti prima dell’inserimento in elenco e l’accredito sui conti congelati di fondi trasferiti da terzi, interessi e altri proventi, a condizione che restino congelati. In tutti i casi, gli Stati membri devono informare la Commissione e gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.
Obblighi di informazione, cooperazione e responsabilità
L’articolo 12 impone a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di comunicare immediatamente alle autorità competenti e alla Commissione le informazioni utili all’applicazione del regolamento, comprese quelle sui conti e sugli importi congelati, e di cooperare con le verifiche. Le informazioni possono essere utilizzate solo per le finalità per le quali sono state fornite.
L’articolo 13 tutela chi attua in buona fede il congelamento o il rifiuto di mettere fondi a disposizione, salvo negligenza, e chi non sapeva né poteva ragionevolmente sospettare la violazione. L’articolo 14 vieta espressamente ogni partecipazione consapevole e deliberata ad attività di elusione.
Effetti sulle pretese contrattuali
L’articolo 15 stabilisce che non possano essere soddisfatte le richieste relative a contratti o transazioni incisi dalle misure del regolamento quando siano presentate da soggetti designati o da chi agisce per loro conto. La norma copre anche richieste di indennizzo, compensazione e garanzie, comprese quelle relative a garanzie o controgaranzie finanziarie. L’onere di dimostrare che la richiesta non è vietata grava su chi la propone.
Cooperazione tra Stati membri, sanzioni e applicazione territoriale
L’articolo 16 prevede un costante scambio informativo tra Commissione e Stati membri su misure adottate, fondi congelati, autorizzazioni, violazioni e contenzioso. L’articolo 18 affida agli Stati membri la disciplina sanzionatoria, che deve essere effettiva, proporzionata e dissuasiva, e impone la relativa comunicazione alla Commissione.
L’articolo 19 regola la designazione delle autorità competenti e la pubblicazione dei relativi contatti negli elenchi dell’allegato III. L’articolo 20 chiarisce l’ampiezza dell’ambito personale e territoriale di applicazione, mentre l’articolo 21 dispone l’entrata in vigore immediata alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Allegati
Gli allegati I e II individuano, rispettivamente, i beni utilizzabili per la repressione interna e le apparecchiature/tecnologie/software per sorveglianza e intercettazione soggetti a controllo. L’allegato III contiene i siti web nazionali per l’identificazione delle autorità competenti e l’indirizzo della Commissione per le notifiche. Gli allegati IV e V elencano i soggetti oggetto di congelamento, con l’indicazione dei motivi dell’inserimento.
Disposizioni principali
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "richiesta", "contratto o transazione", "autorità competenti", "risorse economiche", "congelamento di risorse economiche", "congelamento di fondi", "fondi", "assistenza tecnica", "servizi di intermediazione" e "territorio dell’Unione". Le definizioni sono funzionali all’ampia portata delle misure restrittive e includono anche richieste giudiziali, arbitrali e di esecuzione di decisioni.
Divieto relativo ad armamenti e attrezzature militari
L’articolo 2 vieta di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie dell’elenco comune delle attrezzature militari, nonché la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali beni verso persone o entità in Venezuela o per uso in Venezuela. È prevista una deroga per l’esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 13 novembre 2017, purché conformi alla posizione comune 2008/944/PESC e notificati all’autorità competente entro 5 giorni lavorativi dall’entrata in vigore.
Divieto su beni per la repressione interna
L’articolo 3 vieta l’esportazione, la fornitura, il trasferimento o la vendita di attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna elencate nell’allegato I, nonché l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione e il finanziamento/assistenza finanziaria relativi a tali attrezzature, quando destinati a persone o entità in Venezuela o per uso in Venezuela.
Autorizzazioni in deroga per finalità umanitarie e di sminamento
L’articolo 4 consente alle autorità competenti di autorizzare, caso per caso e prima dell’attività, operazioni altrimenti vietate dagli articoli 2 e 3 se riguardano attrezzature militari non letali o beni utilizzabili per la repressione interna destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo, a programmi di rafforzamento istituzionale dell’ONU, dell’Unione o di organizzazioni regionali/subregionali, o a operazioni di gestione delle crisi. È inoltre ammessa l’autorizzazione per attrezzature e materiale per lo sminamento e i relativi finanziamenti/servizi.
Esenzione per abbigliamento protettivo personale
L’articolo 5 esclude dall’applicazione degli articoli 2 e 3 l’abbigliamento protettivo, compresi giubbotti antiproiettile ed elmetti militari, temporaneamente esportati in Venezuela da personale ONU, dell’Unione, degli Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari o dello sviluppo, per esclusivo uso personale.
Regime autorizzatorio per tecnologie di sorveglianza
L’articolo 6 vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, senza previa autorizzazione, di apparecchiature, tecnologie e software elencati nell’allegato II, destinati a persone o entità in Venezuela o per uso in Venezuela. L’autorizzazione è negata se vi sono fondati motivi per ritenere che tali beni siano destinati a fini di repressione interna da parte del governo o di altri soggetti venezuelani. Le autorizzazioni concesse devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro 4 settimane.
Divieto di servizi di intercettazione e supporto correlato
L’articolo 7 vieta, salvo autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi ai beni dell’allegato II e la fornitura di servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o comunicazioni internet al governo, agli enti pubblici o a soggetti che agiscano per loro conto o a loro beneficio. Il paragrafo 2 chiarisce che il controllo/intercettazione comprende l’accesso, estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi o archiviazione di dati relativi a chiamate e telecomunicazioni.
Congelamento dei fondi e delle risorse economiche
L’articolo 8 dispone il congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche appartenenti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi elencati negli allegati IV e V, e vieta di metterli a disposizione o destinarli a loro vantaggio. L’allegato IV riguarda soggetti responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, nonché soggetti le cui azioni compromettano democrazia e stato di diritto; l’allegato V riguarda i soggetti associati. Gli allegati devono indicare i motivi dell’inserimento e, ove possibile, i dati identificativi pertinenti.
Deroghe per esigenze essenziali, spese legali e altre ipotesi
L’articolo 9 consente autorizzazioni per lo svincolo di fondi o risorse congelati quando necessari per esigenze di base, per onorari e spese legali, per costi di ordinaria gestione o custodia, per spese straordinarie previa consultazione delle autorità e della Commissione almeno due settimane prima, o per pagamenti relativi a missioni diplomatiche/consolari o organizzazioni internazionali immuni. Gli Stati membri devono informare di ogni autorizzazione concessa.
Svincolo per decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali
L’articolo 10 consente lo svincolo di fondi congelati per soddisfare crediti risultanti da decisioni arbitrali o giudiziarie/amministrative emesse prima o dopo l’inserimento in elenco, purché la decisione non avvantaggi soggetti designati, il pagamento riguardi crediti riconosciuti validi e il riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Pagamenti dovuti da soggetti designati e accredito di interessi
L’articolo 11 disciplina lo svincolo di fondi congelati per pagamenti dovuti da soggetti elencati in virtù di contratti o obbligazioni sorte prima dell’inserimento in elenco, previa autorizzazione. Consente inoltre, a certe condizioni, l’accredito di fondi trasferiti da terzi sui conti congelati, purché anch’essi congelati, nonché l’accredito di interessi, altri proventi e pagamenti dovuti in base a contratti preesistenti o decisioni giudiziarie/arbitrali.
Obblighi di informazione e cooperazione
L’articolo 12 impone a persone, entità e organismi di fornire immediatamente alle autorità competenti e alla Commissione le informazioni utili all’attuazione del regolamento, comprese quelle su conti e importi congelati, e di collaborare alla verifica. Le informazioni sono utilizzabili solo per le finalità per cui sono state fornite o ricevute.
Tutela per l’esecuzione in buona fede e divieto di elusione
L’articolo 13 esclude la responsabilità di chi congela o rifiuta fondi in buona fede per conformarsi al regolamento, salvo negligenza, e di chi agisce senza sapere e senza ragionevoli motivi di sospettare la violazione. L’articolo 14 vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività dirette a eludere le misure restrittive.
Effetti sulle pretese contrattuali e onere della prova
L’articolo 15 dispone che non siano soddisfatte le richieste connesse a contratti o transazioni la cui esecuzione sia stata incisa dalle misure del regolamento, incluse richieste di indennizzo, compensazione o garanzie, se presentate da soggetti elencati negli allegati IV e V o da chi agisce per loro conto. L’onere di provare la liceità della richiesta grava sul soggetto che la propone; resta salva la possibilità di controllo giurisdizionale dell’inadempimento.
Scambio di informazioni e riesame degli elenchi
L’articolo 16 impone alla Commissione e agli Stati membri di scambiarsi informazioni sulle misure adottate, sui fondi congelati, sulle autorizzazioni e sui casi di violazione e contenzioso. L’articolo 17 prevede che il Consiglio aggiorni gli allegati IV e V quando applica misure a nuovi soggetti, ne notifichi i motivi e garantisca la possibilità di presentare osservazioni; gli elenchi devono essere riesaminati almeno ogni 12 mesi. La Commissione può modificare l’allegato III sulla base delle informazioni degli Stati membri.
Sanzioni nazionali e autorità competenti
L’articolo 18 rimette agli Stati membri la determinazione delle sanzioni per le violazioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e impone la comunicazione delle norme sanzionatorie alla Commissione. L’articolo 19 richiede agli Stati membri di designare le autorità competenti e di comunicarne i riferimenti, oltre a mantenere aggiornati i siti web indicati nell’allegato III.
Ambito territoriale e personale di applicazione
L’articolo 20 estende l’applicazione del regolamento al territorio dell’Unione, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini degli Stati membri ovunque si trovino, alle persone giuridiche/enti/organismi costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro e alle attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione.
Entrata in vigore
L’articolo 21 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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