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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2065

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2065 della Commissione, del 13 novembre 2017, che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 per quanto riguarda l'iscrizione della sostanza attiva 8-idrossichinolina nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina, mantenendo la restrizione agli usi già previsti nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Al tempo stesso, modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 inserendo l'8-idrossichinolina nell'elenco delle sostanze candidate alla sostituzione. L'effetto della modifica è differito per le domande di autorizzazione presentate dopo il 4 aprile 2018.

Conferma le condizioni di approvazione dell'8-idrossichinolina come sostanza attiva dei prodotti fitosanitari e ne inserisce la sostanza nell'elenco delle candidate alla sostituzione.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva 8-idrossichinolina nell'ambito dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea, con effetti per gli Stati membri, i richiedenti e i titolari/aspiranti autorizzazione di prodotti contenenti tale sostanza. Riguarda in particolare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari e la valutazione comparativa prevista per le sostanze candidate alla sostituzione. Non modifica l'approvazione generale della sostanza, ma conferma le condizioni già vigenti e differisce l'applicazione della nuova iscrizione alle domande presentate dopo il 4 aprile 2018.

Conferma delle condizioni di approvazione e iscrizione tra le sostanze candidate alla sostituzione

Il regolamento interviene sull'8-idrossichinolina, sostanza attiva già approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e iscritta nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La Commissione, alla luce della valutazione scientifica svolta dall'EFSA e del parere dell'ECHA sulla classificazione della sostanza, conclude che non è stato dimostrato che i prodotti fitosanitari contenenti 8-idrossichinolina possano soddisfare in generale le prescrizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 senza mantenere le restrizioni attualmente vigenti.

Contesto procedurale e valutazioni tecniche

La richiesta di modifica delle condizioni di approvazione è stata presentata il 31 gennaio 2014 da Probelte S.A.U. alla Spagna, designata Stato membro relatore. La Spagna ha valutato il fascicolo e trasmesso un addendum al progetto di rapporto di valutazione il 25 marzo 2015. L'EFSA ha poi messo l'addendum a disposizione degli Stati membri e del pubblico, raccogliendo osservazioni, e il 29 aprile 2016 ha espresso la propria conclusione sull'impiego all'esterno senza limitazioni dell'8-idrossichinolina. Parallelamente, l'ECHA ha concluso che la sostanza dovrebbe essere classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1B; inoltre, l'EFSA ha rilevato effetti tossici su organi endocrini, qualificando la sostanza come avente proprietà di perturbazione endocrina.

Conferma delle condizioni già vigenti

Sulla base di tali elementi, la Commissione conferma le condizioni di approvazione già previste dall'allegato, parte B, riga 18, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In sostanza, resta ferma la restrizione secondo cui sono autorizzabili soltanto gli usi come fungicida e battericida in serra. La valutazione della domanda di modifica non è considerata un riesame dell'approvazione della sostanza, per cui le condizioni originarie non vengono riviste ma confermate.

Inserimento nell'elenco delle sostanze candidate alla sostituzione

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, che contiene l'elenco delle sostanze candidate alla sostituzione ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Poiché l'8-idrossichinolina soddisfa i criteri di cui all'allegato II, punto 4, sesto e settimo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009, viene inserita nell'elenco delle sostanze candidate alla sostituzione. Ciò comporta, in linea generale, l'applicazione della valutazione comparativa prevista dall'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

Decorrenza e regime transitorio

Per consentire agli Stati membri di adeguarsi e tenuto conto del fatto che alcune domande di autorizzazione potrebbero essere vicine alla finalizzazione, l'articolo 3 differisce l'applicazione della modifica ai fini dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 alle sole domande di autorizzazione presentate dopo il 4 aprile 2018. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Conferma delle condizioni di approvazione

L'articolo 1 conferma le condizioni di approvazione dell'8-idrossichinolina di cui all'allegato, parte B, riga 18, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Restano quindi in vigore le limitazioni già previste, in particolare l'autorizzazione soltanto per usi come fungicida e battericida in serre.

Inserimento nell'elenco delle sostanze candidate alla sostituzione

L'articolo 2 modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 inserendo la voce "8-idrossichinolina" tra "1-metilciclopropene" e "aclonifen". La sostanza viene così inclusa nell'elenco delle sostanze candidate alla sostituzione ai fini dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Applicazione differita

L'articolo 3 prevede che il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, come modificato, si applichi ai fini dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 solo alle domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti 8-idrossichinolina presentate dopo il 4 aprile 2018.

Entrata in vigore

L'articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisostanze attiveautorizzazionisicurezza chimicasostanze candidate alla sostituzione

Testo integrale

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