Regolamento (UE) 2017/2064
Regolamento di esecuzione (PESC) 2017/2064 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (PESC) 2017/2064 aggiorna l'elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio ha ritenuto che non sussistano più motivi per mantenere una specifica entità nell'elenco e ne dispone quindi la soppressione. L'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell'elenco UE delle persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo, con soppressione di un'entità.
Ambito di applicazione
Si applica nell'ambito del regolamento (CE) n. 2580/2001 sulle misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità destinate a combattere il terrorismo. Incide sull'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, con effetto per tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Il presente atto modifica l'elenco vigente limitatamente alla cancellazione di un'entità; non contiene esclusioni ulteriori né disciplina aspetti procedurali diversi dall'aggiornamento dell'elenco.
Regolamento di esecuzione (PESC) 2017/2064 del Consiglio
Il regolamento interviene nel quadro delle misure restrittive antiterrorismo adottate dall'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001. Sulla base della valutazione del Consiglio, viene eliminata dall'elenco una entità per la quale non sussistono più i motivi del mantenimento nella lista.
Finalità e contesto
L'atto si colloca nella disciplina delle misure restrittive specifiche contro determinate persone, gruppi ed entità destinate a combattere il terrorismo. Considerato che il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 aveva già aggiornato l'elenco, il presente regolamento opera un'ulteriore correzione puntuale, limitata alla cancellazione di una voce.
Ambito applicativo
Il regolamento riguarda l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. Gli effetti si producono a livello dell'Unione e vincolano tutti gli Stati membri, in quanto il regolamento è direttamente applicabile. Non introduce nuovi criteri generali di iscrizione o cancellazione, ma incide esclusivamente sul contenuto dell'allegato.
Modifica dell'elenco
L'articolo 1 dispone la modifica dell'elenco antiterrorismo secondo l'allegato. La modifica consiste nella soppressione dell'entità indicata come:
- "Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia" — "FARC" (Forze armate rivoluzionarie della Colombia).
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sull'aggiornamento dell'elenco soggetto a misure restrittive.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco antiterrorismo
L'articolo 1 modifica l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione di un'entità dall'elenco delle misure restrittive.
Soppressione di una entità dall'allegato
Nell'allegato è eliminata la voce n. 18 della sezione "II. Gruppi ed entità", relativa a "Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia" — "FARC" (Forze armate rivoluzionarie della Colombia).
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Rapporto con il regolamento (UE) 2017/1420
Il regolamento interviene come aggiornamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420, che aveva già stabilito un elenco aggiornato ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001.
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