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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02076/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione di rinvio della Corte d'appello sostenendo: 1) violazione del principio di diritto nel determinare la pena base, perché la Corte avrebbe applicato il minimo edittale introdotto dal d.l. n. 124/2019 (tre anni) anziché il minimo vigente alla data del fatto (03/05/2018) pari a un anno e sei mesi; 2) mancata motivazione e vizio per omissione circa la sospensione condizionale della pena: il difensore aveva espressamente chiesto il beneficio in appello e la Corte ha omesso qualsiasi valutazione e motivazione sul punto, pur essendo la questione connessa al trattamento sanzionatorio oggetto di annullamento dalla Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia adeguatamente motivato la scelta della pena base rispetto al minimo edittale vigente ratione temporis e non abbia dato conto del significativo scostamento richiesto dalla sentenza di annullamento con rinvio. Ha inoltre rilevato la mancanza di motivazione sulla sospensione condizionale della pena, nonostante la specifica richiesta in appello e la connessione con il trattamento sanzionatorio. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e al profilo della sospensione condizionale, rinviando per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Ha dichiarato irrevocabile la declaratoria di responsabilità di Tarantino Francesco.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sostanziale richiamata per indicare uno dei capi d'imputazione; rilevante come riferimento alla fattispecie penale contestata.

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sostanziale alla quale era comminata la pena; fondamentale per l'individuazione del minimo edittale da applicare ratione temporis.

  • art. 2 cod. pen.

    Principio sulla legge penale nel tempo: la pena deve essere determinata sulla base della norma vigente al momento del fatto; invocato nel motivo relativo all'errata determinazione della pena base.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (pena base, circostanze, funzione della pena): la Corte ha il dovere di motivare i criteri adottati quando chiamata a fissare la pena base, specialmente se vi è scostamento significativo rispetto al minimo edittale vigente.

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina della sospensione condizionale della pena; la questione era centrale nel motivo relativo alla mancata decisione/motivazione sul riconoscimento del beneficio.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice di appello la facoltà di applicare d'ufficio la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ricordato che tale potere è discrezionale ed eccezionale ma che, quando la richiesta è specifica e la questione è connessa alla parte annullata, il giudice di rinvio deve motivare la decisione.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Previsioni sulle ragioni di ricorso per cassazione (violazione di norme sostanziali e vizio della motivazione); invocate per censurare la determinazione della pena e la mancata motivazione sulla sospensione condizionale.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma procedurale sul trattamento cartolare del ricorso (ricorso trattato in forma cartolare), citata in relazione alla modalità di trattazione del ricorso.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per dichiarare irrevocabile la declaratoria di responsabilità non toccata dall'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • La pena va determinata in base alla legge vigente al momento del fatto (principio tempus regit actum): se una novella ha modificato i limiti edittali, occorre applicare i limiti esistenti alla data della commissione del reato, salvo diversa disposizione favorevole.
  • Quando la Corte d'appello è investita di un rinvio limitato al trattamento sanzionatorio, deve motivare i criteri adottati per fissare la pena base, soprattutto se la pena fissata si discosta in modo significativo dal minimo edittale vigente ratione temporis.
  • Il giudice di appello ha la facoltà di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena (art. 597, comma 5 c.p.p.), ma tale potere è discrezionale: se la parte ha formulato una richiesta specifica e la questione è connessa alla materia oggetto di annullamento, il giudice di rinvio deve comunque affrontare e motivare esplicitamente la decisione.
  • La mancata motivazione su punti specifici richiesti in appello e rilevanti per il trattamento sanzionatorio può integrare motivo di cassazione quando il fatto omesso sia stato oggetto di annullamento o sia strettamente connesso alla parte annullata.
  • La declaratoria di responsabilità può rimanere irrevocabile anche quando la Corte di cassazione annulla limitatamente ad aspetti della pena, comportando il rinvio solo sui profili sanzionatori.

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