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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23924/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da un contribuente che, avendo appreso nel 2019 tramite estratti di ruolo dell’esistenza di numerose cartelle di pagamento e avvisi di addebito relativi a crediti erariali e previdenziali, chiedeva l’accertamento negativo della pretesa esecutiva. Sosteneva, in particolare, che i debiti dovessero considerarsi automaticamente annullati ai sensi della L. n. 228/2012 perché l’Agente della riscossione non avrebbe riscontrato l’istanza di sospensione entro 220 giorni; deduceva inoltre l’inesistenza degli originali dei titoli esecutivi e la mancanza di prova delle notifiche. Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria. Il contribuente ha ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione delle norme sul riparto di giurisdizione e sostenendo che la domanda non fosse un’impugnazione di un atto di autotutela, bensì un’opposizione fondata su fatti estintivi sopravvenuti. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso incidentale con due censure di omessa pronuncia: una relativa all’incompetenza funzionale per i crediti previdenziali e una relativa all’inammissibilità dell’istanza ex L. n. 228/2012 per difetto dei presupposti e dei termini. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato d’ufficio che l’azione era originariamente improponibile, perché basata sulla sola conoscenza dei ruoli desunta dagli estratti di ruolo e non correlata a un atto esecutivo o a un atto della riscossione autonomamente impugnabile; inoltre il contribuente non aveva allegato né provato uno dei pregiudizi concreti e attuali richiesti dalla disciplina sopravvenuta per impugnare l’estratto di ruolo.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, ha ritenuto assorbite le censure di entrambe le parti e ha cassato senza rinvio sia la sentenza d’appello sia quella di primo grado, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Ha anche disposto la compensazione integrale delle spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità, richiamando la sopravvenuta elaborazione nomofilattica delle Sezioni Unite e la vicinanza temporale tra tale arresto e la proposizione del ricorso. Infine ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    La domanda era stata formalmente proposta come opposizione all’esecuzione, ma la Corte ha escluso la proponibilità dell’azione perché non collegata a un’esecuzione già iniziata o a un atto autonomamente impugnabile.

  • L. n. 228/2012, art. 1, commi 537 e ss.

    La Corte non entra nel merito del meccanismo di annullamento automatico, poiché rileva a monte l’improponibilità dell’azione; richiama comunque la disciplina come titolo invocato dal contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso principale.

  • art. 1 c.p.c.

    Richiamato nel motivo del ricorrente per il riparto di giurisdizione.

  • art. 5 c.p.c.

    Richiamato nel motivo del ricorrente per il riparto di giurisdizione.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 2

    Richiamato nel motivo del ricorrente a sostegno della giurisdizione tributaria o del relativo riparto.

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 57

    Richiamato nel motivo del ricorrente in tema di limiti alle opposizioni esecutive in materia di riscossione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dall’Agenzia nel ricorso incidentale come vizio di omessa pronuncia su questioni ritualmente devolute.

  • art. 335 c.p.c.

    La Corte dispone la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato come ius superveniens; la Corte afferma che, dopo la modifica, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile salvo specifici e tassativi pregiudizi concreti e attuali.

  • D.L. n. 146/2021, art. 3-bis

    Norma che ha introdotto il comma 4-bis all’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Fondamento della cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo non è, di per sé, un atto autonomamente impugnabile: la tutela contro la cartella non validamente notificata è ammessa solo se il contribuente alleghi e provi un pregiudizio concreto e attuale rientrante nelle ipotesi tassative previste dalla legge.
  • Quando la domanda è proposta come accertamento negativo della pretesa risultante dai ruoli, senza essere correlata a un atto esecutivo già avviato o a un atto della riscossione specificamente impugnabile, il giudice deve verificare d’ufficio la proponibilità dell’azione prima di affrontare il riparto di giurisdizione o il merito.
  • L’onere di allegazione e prova del pregiudizio qualificato necessario per contestare l’estratto di ruolo incombe sul contribuente e permane anche quando la contestazione sia fondata su fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione o l’asserito annullamento automatico del debito.
  • Se manca in radice la proponibilità dell’azione, restano assorbite sia le questioni di giurisdizione sia le censure di omessa pronuncia su ulteriori eccezioni o domande.
  • Quando la causa non poteva essere proposta, la cassazione deve avvenire senza rinvio e senza esame del merito, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione forzataContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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