Tribunale, Ordinanza T-334/21
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 giugno 2022. — Ana Carla Mendes de Almeida contro Consiglio dell'Unione europea. — Funzione pubblica – Nomina dei procuratori europei della Procura europea – Nomina di uno dei candidati designati dal Portogallo – Assenza di controversia tra l’Unione e uno dei suoi agenti, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto e dal RAA – Articolo 270 TFUE – Incompetenza manifesta. — Causa T-334/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di una candidata portoghese alla carica di procuratore europeo, ritenendo che la sua impugnazione non potesse essere proposta sulla base dell’articolo 270 TFUE. La nomina dei procuratori europei segue infatti un regime sui generis previsto dal regolamento sulla Procura europea, non riconducibile allo Statuto e al RAA. Ne deriva anche l’incompetenza del Consiglio a decidere sul reclamo presentato ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto.
Nomina dei procuratori europei della Procura europea: il Tribunale dichiara di essere manifestamente incompetente a conoscere, ex articolo 270 TFUE, del ricorso di una candidata non nominata contro la decisione del Consiglio che ha scelto un altro candidato per il Portogallo.
La questione giuridica
Se la controversia relativa alla scelta, da parte del Consiglio, di uno dei tre candidati proposti da uno Stato membro per la nomina a procuratore europeo dell’EPPO rientri nelle controversie tra l’Unione e uno dei suoi agenti ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con conseguente applicabilità dello Statuto e del RAA; in subordine, se fosse impugnabile anche la decisione del Consiglio che ha rigettato il reclamo presentato dalla candidata non nominata.
Principio di diritto
La nomina dei procuratori europei dell’EPPO è disciplinata da una procedura speciale e autonoma prevista dal regolamento (UE) 2017/1939, diversa sia dall’assunzione del personale dell’EPPO sia dalle procedure regolate dallo Statuto e dal RAA; di conseguenza, la controversia promossa da una candidata non nominata contro la decisione del Consiglio non costituisce una controversia tra l’Unione e uno dei suoi agenti ai sensi dell’articolo 270 TFUE. Il Tribunale è pertanto manifestamente incompetente a conoscere sia del ricorso contro la decisione di nomina sia di quello contro il rigetto del reclamo fondato sull’articolo 90 dello Statuto.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 96 del regolamento (UE) 2017/1939
- Regolamento (UE) 2018/1696
- Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione (RAA)
- Articolo 90 dello Statuto
- Articolo 91 dello Statuto
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
Nomina dei procuratori europei della Procura europea: incompetenza del Tribunale ex articolo 270 TFUE
La causa riguarda un ricorso presentato da una candidata designata dal Portogallo per il posto di procuratore europeo dell’EPPO contro la decisione del Consiglio che ha nominato un altro candidato. Il Tribunale è stato investito anche dell’impugnazione della successiva decisione del Consiglio di rigetto del reclamo amministrativo proposto dalla candidata.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente, Ana Carla Mendes de Almeida, era una dei tre candidati designati dal Portogallo ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939. Il comitato di selezione aveva espresso un parere motivato collocandola al primo posto, ma il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del 27 luglio 2020, ha nominato il sig. Moreira Alves d’Oliveira Guerra come procuratore europeo per il Portogallo.
Successivamente, la ricorrente ha presentato reclamo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto, poi un reclamo integrativo, sostenendo che la decisione fosse illegittima. Il Consiglio ha respinto il reclamo per manifesta irricevibilità, ritenendo di non essere competente a trattarlo. La ricorrente aveva inoltre promosso un distinto ricorso ex articolo 263 TFUE nella causa T‑75/21, poi dichiarato irricevibile per tardività.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- il regolamento (UE) 2017/1939, che istituisce la Procura europea come organo dell’Unione;
- l’articolo 16 di tale regolamento, che disciplina in modo specifico la designazione dei tre candidati da parte di ciascuno Stato membro partecipante e la selezione e nomina da parte del Consiglio;
- l’articolo 96 del regolamento 2017/1939, che applica lo Statuto e il RAA ai procuratori europei e al personale dell’EPPO, salvo diversa previsione, e qualificando i procuratori europei come agenti temporanei solo dopo la nomina;
- la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696, relativa alle regole di funzionamento del comitato di selezione;
- gli articoli 270 e 263 TFUE, oltre agli articoli 90 e 91 dello Statuto.
Questione giuridica
La questione centrale era stabilire se la controversia tra la candidata non nominata e il Consiglio, relativa alla scelta del procuratore europeo per il Portogallo, rientrasse nell’ambito delle "controversie tra l’Unione e uno dei suoi agenti" ai sensi dell’articolo 270 TFUE. In caso negativo, occorreva verificare anche se la decisione di rigetto del reclamo potesse comunque essere impugnata.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ricorda che la nozione di controversia tra l’Unione e i suoi agenti è interpretata estensivamente e può comprendere anche controversie di persone che non hanno formalmente lo status di funzionario o agente ma che lo rivendicano. Tuttavia, nel caso dei procuratori europei, il regolamento 2017/1939 ha istituito un regime autonomo e specifico.
In particolare, il Tribunale sottolinea che:
- i procuratori europei non fanno parte del personale dell’EPPO;
- la loro nomina è disciplinata dall’articolo 16 del regolamento 2017/1939, che prevede una procedura sui generis con competenze attribuite al Consiglio;
- la fase di nomina è distinta dall’assunzione, che interviene solo successivamente e che è l’unica disciplinata dall’articolo 96, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 2017/1939 e dal RAA;
- la procedura di nomina non è assimilabile a quella del personale dell’Unione e non è soggetta alle regole dello Statuto invocate dalla ricorrente.
Il Tribunale respinge anche l’argomento basato sull’ordinanza Gomes de Sá Pereira/Consiglio, osservando che quella giurisprudenza riguardava un contesto normativo diverso, nel quale le pertinenti disposizioni prevedevano l’applicazione dello Statuto e del RAA al personale interessato. Analogamente, il richiamo alla disciplina del procuratore capo europeo non è decisivo, perché anche quella procedura è specificamente regolata e non consente di estendere per analogia il reclamo ai candidati ai posti di procuratore europeo.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale conclude che la controversia non costituisce una controversia tra l’Unione e uno dei suoi agenti ai sensi dell’articolo 270 TFUE. Pertanto:
- il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere del ricorso contro la decisione di nomina del procuratore europeo;
- per le stesse ragioni, è manifestamente incompetente anche a conoscere della decisione del Consiglio che ha respinto il reclamo della ricorrente.
Il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Principi affermati
La pronuncia afferma che la nomina dei procuratori europei dell’EPPO segue un regime autonomo e non rientra, per ciò solo, nell’ambito dell’articolo 270 TFUE. La mera indicazione nella decisione di nomina della qualifica di "agente temporaneo" non basta a trasformare la procedura di selezione e nomina in una controversia di funzione pubblica europea.
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