Sentenza n. 1763/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale di Amalfi che ha adottato la variante urbanistica semplificata per la bretella stradale di Amalfi, apposto il vincolo preordinato all’esproprio e dichiarato la pubblica utilità dell’opera
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari di Villa delle Delizie, bene tutelato di pregio storico, architettonico e paesaggistico, hanno impugnato gli atti di approvazione della variante e del progetto della bretella stradale Amalfi-Atrani, deducendo che il tracciato interessava le aree pertinenziali e il giardino storico, in particolare la particella catastale n. 377. Hanno lamentato l’incompetenza del Comune ad approvare autonomamente il progetto, la violazione delle garanzie partecipative urbanistiche ed espropriative, l’omessa attivazione delle procedure ambientali prescritte, il difetto di istruttoria nella scelta del tracciato, la mancata considerazione di alternative meno impattanti, il contrasto con il P.U.T. dell’Area Sorrentino-Amalfitana e la lesione del compendio tutelato. Il Comune ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, riferendo che, con deliberazione di Giunta n. 104 del 18 settembre 2026, erano state accolte le osservazioni dei ricorrenti e della Soprintendenza e modificato il tracciato, escludendo la particella n. 377 dal procedimento espropriativo. In udienza i ricorrenti hanno inoltre chiesto il rinvio della trattazione.
La decisione
Il Collegio ha respinto la richiesta di rinvio: ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il differimento della trattazione di merito è consentito soltanto in situazioni eccezionali, non ravvisate nel caso concreto. Ha quindi accolto l’eccezione comunale di improcedibilità: la deliberazione di Giunta n. 104 del 18 settembre 2026 ha recepito le osservazioni dei ricorrenti e della Soprintendenza, rettificato il nodo progettuale denominato “A” ed escluso la particella n. 377 dal procedimento espropriativo, rimuovendo l’interferenza con il giardino storico che costituiva il nucleo essenziale delle censure. Poiché gli atti impugnati riguardavano una configurazione progettuale non più perseguita e l’annullamento non avrebbe procurato un’utilità concreta e attuale, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame nel merito dei vizi dedotti. Eventuali illegittimità della nuova configurazione dovranno essere contestate impugnando gli atti sopravvenuti. Spese integralmente compensate, in considerazione della sopravvenuta rimodulazione conseguente all’accoglimento delle osservazioni dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Premette in proposito il Collegio che ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm. comma 1 bis il rinvio della trattazione di merito di una causa può essere concesso soltanto in ipotesi eccezionali.
Il rinvio della trattazione di merito non costituisce un diritto ordinario delle parti ed è concedibile soltanto in presenza di situazioni eccezionali, non sussistenti nel caso esaminato.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere deve permanere fino al momento della decisione; il ricorso diviene improcedibile quando sopravvengano atti o circostanze che eliminino la lesione denunciata o modifichino sostanzialmente l’assetto degli interessi, facendo venir meno l’utilità concreta e attuale conseguibile con l’annullamento.
- Quando le censure contro un progetto sono strettamente legate alla sua specifica configurazione e l’amministrazione la modifica in corso di giudizio eliminando il fattore lesivo centrale, il giudizio relativo agli atti originari non può estendersi alla nuova configurazione, che deve essere contestata mediante impugnazione dei relativi atti sopravvenuti.
- Il rinvio della trattazione di merito può essere disposto soltanto in presenza di situazioni eccezionali, ossia di gravi ragioni idonee a incidere sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa; la richiesta della parte, di per sé, non attribuisce un diritto al differimento.
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