Regolamento (UE) 2019/620
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/620 della Commissione, del 17 aprile 2019, che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento concede a Capo Verde una nuova deroga temporanea alle regole di origine preferenziale per alcune conserve di pesce, così da consentire l’accesso preferenziale al mercato dell’Unione per quantitativi determinati di sgombro e tombarello lavorati localmente. La misura sostituisce la precedente deroga scaduta il 31 dicembre 2018 ed è giustificata dall’esigenza di accompagnare il settore ittico capoverdiano fino all’entrata in vigore dell’APE con l’Africa occidentale. La deroga opera entro limiti quantitativi annuali e con specifici obblighi di controllo e notifica verso la Commissione.
Deroga temporanea per Capo Verde alle norme sull'origine preferenziale per talune preparazioni o conserve di filetti di sgombro e di tombarello esportate nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti originari di Capo Verde, e in particolare alle preparazioni o conserve di filetti di sgombro e di tombarello dei codici NC 1604 15 11, ex 1604 19 97 e 1604 20 90, prodotte a Capo Verde da pesce non originario. La deroga riguarda le esportazioni da Capo Verde dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, oppure fino al giorno immediatamente precedente l'entrata in vigore dell'APE tra l'Unione e l'Africa occidentale se tale entrata in vigore avviene prima. Si applica entro i quantitativi annui massimi fissati nell’allegato e resta subordinata alle condizioni previste dal regolamento delegato (UE) 2015/2446; sono previste misure di controllo quantitativo e obblighi di comunicazione a carico delle autorità doganali capoverdiane.
Deroga temporanea per Capo Verde alle norme sull’origine preferenziale per talune conserve di pesce
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/620 della Commissione concede a Capo Verde una deroga temporanea alle regole di origine preferenziale applicabili nell’ambito del sistema SPG. La misura riguarda specificamente le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e di tombarello prodotte a Capo Verde da pesce non originario, con l’obiettivo di preservare la capacità esportativa del settore ittico capoverdiano in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo di partenariato economico con l’Africa occidentale.
Contesto e finalità della misura
La Commissione richiama il fatto che Capo Verde beneficia del sistema di preferenze generalizzate e che una precedente deroga, già prorogata più volte, era scaduta il 31 dicembre 2018. Dalla motivazione emerge che la deroga ha sostenuto in modo significativo la trasformazione ittica locale e, in parte, la rivitalizzazione della flotta di piccoli pescherecci, considerata essenziale per il Paese. Senza una nuova deroga, la continuità delle esportazioni verso l’Unione sarebbe stata seriamente compromessa.
Ambito oggettivo della deroga
La deroga opera in relazione ai prodotti classificati nei codici NC 1604 15 11, ex 1604 19 97 e 1604 20 90, ossia:
- preparazioni o conserve di filetti di sgombro;
- preparazioni o conserve di filetti di tombarello.
I prodotti, pur essendo lavorati a Capo Verde, sono considerati originari di tale Paese anche se ottenuti da pesce non originario, ma solo entro i limiti quantitativi previsti.
Durata di applicazione
La deroga si applica alle esportazioni da Capo Verde dichiarate per l’immissione in libera pratica nell’Unione dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020. Tuttavia, se l’APE tra l’Unione e l’Africa occidentale entra in vigore il 31 dicembre 2020 o anteriormente, la deroga cessa il giorno immediatamente precedente tale data di entrata in vigore. La misura è quindi temporalmente subordinata all’avvio del nuovo quadro convenzionale regionale.
Limiti quantitativi e gestione dei contingenti
L’allegato stabilisce i quantitativi annui massimi ammessi in deroga:
- 2 500 tonnellate per le preparazioni o conserve di filetti di sgombro;
- 875 tonnellate per le preparazioni o conserve di filetti di tombarello.
La gestione di tali quantitativi è disciplinata dagli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relativi alla gestione dei contingenti tariffari. Ne discende che l’utilizzo della deroga è soggetto a monitoraggio quantitativo e all’esaurimento del plafond disponibile.
Condizioni operative e controlli
La deroga è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Inoltre, le autorità doganali di Capo Verde devono predisporre controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti interessati e trasmettere trimestralmente alla Commissione:
- una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati e/o dichiarazioni di origine;
- i numeri di serie dei certificati rilasciati.
Certificazione dell’origine e sistema REX
Per i prodotti esportati in deroga, il certificato di origine modulo A deve riportare nella casella n. 4 la dicitura: «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2019/xxx». Se nel 2019 viene applicato a Capo Verde il sistema degli esportatori registrati (REX), la stessa indicazione deve comparire nelle dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2019. Questa scelta è coerente con l’esigenza, espressa nei considerando, di evitare soluzioni di continuità e consentire a Capo Verde di beneficiare della deroga senza ritardi.
Disposizioni principali
Deroga alla disciplina sull’origine preferenziale
In deroga all’articolo 41, lettera b), e all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e di tombarello prodotte a Capo Verde da pesce non originario sono considerate originarie di Capo Verde ai fini dell’accesso preferenziale, secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
Prodotti interessati e limiti quantitativi
La deroga riguarda i prodotti dei codici NC 1604 15 11, ex 1604 19 97 e 1604 20 90. I quantitativi annui autorizzati sono pari a 2 500 tonnellate per le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e a 875 tonnellate per le preparazioni o conserve di filetti di tombarello.
Periodo di applicazione
La deroga si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, oppure fino al giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell’APE tra l’Unione e l’Africa occidentale se tale data è anteriore o coincidente con il 31 dicembre 2020.
Gestione dei quantitativi
I quantitativi annui dell’allegato sono gestiti secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relativi alla gestione dei contingenti tariffari.
Condizioni e controlli da parte di Capo Verde
Le autorità doganali di Capo Verde devono adottare le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti oggetto della deroga. Inoltre, ogni trimestre devono trasmettere alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati e/o dichiarazioni di origine e i numeri di serie dei relativi certificati.
Prova dell’origine e dicitura da utilizzare
Nel certificato di origine, modulo A, deve figurare la dicitura «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2019/xxx». Se nel 2019 è applicato in Capo Verde il sistema degli esportatori registrati (REX), la medesima dicitura deve essere riportata sulle dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° gennaio 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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